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Università di Torino: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

05/03/2001
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Università di Torino: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti

Art.1

1. Il fondo di Ateneo per l'incentivazione è determinato ogni anno dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle somme assegnate a tal fine dal MURST e di altre eventuali reperite nel bilancio dell'Università.

2. L'erogazione del medesimo è disciplinata dal presente regolamento; eventuali fondi aggiuntivi provenienti da enti esterni e finalizzati a specifiche iniziative didattiche sono erogati secondo i criteri stabiliti nelle rispettive convenzioni.

Art.2

1. L'incentivazione è riservata a professori e ricercatori che optano per il tempo pieno (e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività intramuraria) e che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso altre Università o istituzioni pubbliche e private.

2. Non si considerano esterne all'Ateneo le attività didattiche, anche retribuite, tenute presso Enti diversi dall'Università di Torino sulla base di convenzioni intercorse con la medesima.

Art.3

1. Per il profilo di cui alla lettera b)-1 dell'art.4, comma 2, della Legge 19.10.1999 n.370, i compensi possono essere erogati ‚ nel limite di fondi stabilito dal successivo art.4, comma 2 ‚ a professori di I e II fascia che tengano lezioni, esercitazioni, seminari per almeno 60 ore annuali aggiuntive a quelle previste dal proprio corso ufficiale e comunque aggiuntive rispetto al monte orario di 350 ore; che inoltre destinino ulteriori especifici impegni orari sia per l'assistenza, il tutorato e l'accertamento dell'apprendimento sia per l'orientamento o la programmazioni e l'organizzazione didattica. Queste ultime due attività possono essere prestate in qualsiasi struttura dell'Ateneo.

2. I compensi incentivanti possono essere erogati a ricercatori che, svolgendo comunque almeno 120 ore annuali di lezioni, esercitazioni e seminari o gli ulteriori impegni di cui al comma precedente, raggiungono il massimo del monte ore previsto dallo status specifico di ciascuno.

3. Le attività didattiche specificamente retribuite non possono entrare nel computo delle ore di cui ai commi precedenti.4. Per fruire dei compensi incentivanti, le attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 devono essere svolte con continuità per tutto l'anno accademico, ferma restando la possibilità che le lezioni, esercitazioni e seminari siano concentrate a livello semestrale secondo la programmazione delle strutture didattiche interessate.

Art.4

1. Il fondo di cui all'art.1 comma 1 è ripartito annualmente dal Consiglio di Amministrazione fra le singole facoltà, in funzione del numero complessivo di studenti iscritti a ciascuna, del numero complessivo dei professori e ricercatori afferenti ad essa e dei corsi di studio attivati.

2. Nell'ambito del fondo ad essa destinato, ogni facoltà può riservare preliminarmente una quota predeterminata ai progetti di cui alla lettera b)-2 dell'art.4, comma 2, della Legge 19.10.1999 n.370.

3. Tali progetti dovranno essere comunque ratificati dalla Facoltà e prevedere sia la quantità dell'impegno orario del singolo sia le modalità di accertamento del medesimo.

Art.5

1. E' demandata alla Facoltà l'individuazione, ed eventualmente la costituzione, di organismi di verifica del rispetto degli impegni didattici e di monitoraggio dei progetti di cui agli articoli precedenti.

2. In tali organismi deve essere garantita la rappresentanza degli studenti.

Art.6

1. Il presente regolamento sarà reso pubblico mediante inserimento sul sito Internet dell'Università; i criteri di priorità e gli elenchi dei percettori saranno resi noti sul sito Internet di ogni Facoltà.

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