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Università, nota del centro studi CODAU sulla corresponsione dei buoni pasto in emergenza sanitaria: una posizione illegittima

La FLC CGL invia una nota ai Rettori e ai DG delle Università

22/04/2020
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Pubblichiamo di seguito la nota inviata dalla FLC CGIL a Rettori e DG delle Università sul parere dell’'ufficio studi del CODAU (Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie) sulla corresponsione dei buoni pasto in questa fase di emergenza sanitaria.

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Oggetto: Parere espresso dall’Ufficio Studi del CODAU relativo a “Lavoro agile nell’emergenza e buono pasto”

La nota in oggetto rimarca le specificità di questo istituto innovativo definito “lavoro agile speciale”, derivante dai provvedimenti adottati per fronteggiare la gravissima emergenza sanitaria del Paese e distingue quindi questa tipologia da quella prevista dalla Legge 81/2017, indicandone le deroghe previste dagli interventi legislativi di carattere “emergenziale”, ultimo in ordine di tempo il c.d. Decreto “cura Italia” ed in particolare il suo art. 87.

Fatto ciò, il documento del CODAU si avventura in una lettura miope e fuori dal contesto di straordinarietà in cui vive il Paese, andando a proporre una lettura cavillosa e fuori da ogni logica di dati di realtà del funzionamento e della storia contrattuale degli atenei. Una lettura irricevibile in termini sindacali e oltretutto basata su presupposti sbagliati.

In premessa del ragionamento proposto si dicono infatti due cose non corrette e cioè:

  1. che la materia non può essere demandata alla contrattazione decentrata poiché “la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici” è riservata alla Contrattazione Nazionale, dimostrando di non sapere che detta contrattazione decentrata, in applicazione dei vari CCNL a partire dall’86 (sulla base dell’art.3 della legge 29 gennaio 1986) si è pienamente dispiegata in tutte le sedi universitarie addivenendo a specifici accordi, sostituiti nel tempo da “linee guida condivise” delle singole Amministrazioni.
  2. Si sostiene che l’art. 60 del CCNL 2006/09 regolerebbe “ la mensa aziendale e il buono mensa…ma non l’indennità sostitutiva della mensa” ..ancora una volta facendo finta di “non sapere” che da più di trenta anni (sic!!) negli Atenei che essi stessi dirigono…sono approntati “accordi sindacali correlati all’organizzazione del lavoro” che prevedono erogazione di buoni pasto come “modalità sostitutiva del Servizio Mensa,  prima cartacei e/o successivamente elettronici, non certamente riconducibili all’art 60, nella fattispecie di benefit aziendali, costituiti da Fondi a ciò finalizzati ..che non ricomprendono  per l’appunto “i buoni sostitutivi del servizio mensa”- Scelta obbligata dal fatto che gli  Atenei, spesso largamente diffusi nel territorio, non potevano garantire un Servizio mensa aziendale fruibile da tutti.

In ogni caso, quale sarebbe l’intento di “buona amministrazione” che la posizione assunta vorrebbe perseguire?

A noi non appare per nulla chiaro, come non è chiaro che fine si vorrebbe far fare al notevole “risparmio economico” che deriverebbe da questa loro impostazione, considerato che trattandosi di risorse finalizzate al “trattamento economico complessivo dei lavoratori”, come la stessa nota del CODAU da atto quando sostiene che “il trattamento economico” è materia di competenza della Contrattazione Nazionale. Nel perdurare dell’assenza di indicazioni condivise a livello nazionale, che pure su alcuni aspetti sarebbero auspicabili, ribadiamo che il CCNL è pienamente in vigore ed è demandata alla contrattazione decentrata la gestione, per quanto di competenza del ruolo sindacale, delle modalità di gestione di questa fase di emergenza sanitaria, compreso gli aspetti relativi alla erogazione dei buoni pasto, che non può essere esclusa al personale in lavoro agile. A riguardo è bene ribadire che ad avviso della scrivente O.S., i risparmi che eventualmente si dovessero determinare nell’erogazione dei buoni pasto in questa fase emergenziale, dovranno comunque essere spesi per iniziative a favore del personale, sempre da decidersi nella contrattazione decentrata!

In ogni caso, per quanto ci si aggrappi sugli specchi relativamente all’indennità sostitutiva di mensa che non sarebbe prevista nel comparto Università, appare del tutto evidente che la posizione espressa di non erogabilità dei buoni pasto al personale in lavoro agile appare illegittima e oltretutto in palese contrasto con la circolare n°2 /2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione che sul tema afferma “… che il personale in smart working non ha un automatico diritto al buono pasto e che ciascuna PA assume le determinazioni di competenza in materia, previo confronto con le organizzazioni sindacali., seppur non è stabilito un “diritto al buono pasto” ma che è prevista la possibilità di erogarlo attraverso la contrattazione sindacale, al ricorrere di certe condizioni organizzative individuate e condivise fra le parti.”

Considerato inoltre che la sopra richiamata circolare n° 2/2020 è stata anche ripresa dal “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto il 3 aprile dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con le Confederazioni sindacali di CGIL CISL e UIL e dalle rispettive categorie del pubblico impiego, si fa presente che è intenzione della scrivente di riportare all’attenzione di  tale livello del confronto eventuali posizioni delle amministrazioni universitarie coerenti con il documento del CODAU e difformi da quanto stabilito per il complesso dei lavoratori pubblici.