Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Home » Università » Università: rivalutazione RIA triennio 1991/93 a seguito della sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale

Università: rivalutazione RIA triennio 1991/93 a seguito della sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale

Il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario delle università destinatarie del DPR 319/1990 possono rivendicarne l’applicazione

20/02/2024
Decrease text size Increase  text size

Novità per la retribuzione individuale di anzianità (RIA).
La sentenza N. 4/2024 ha dichiarato illegittimo l’articolo 51, comma 3, della Legge 388/2000 (Legge finanziaria per il 2001) che interpretava, retroattivamente, l’articolo 7, comma 1 del DL 384/1992, escludendo la proroga al 31 dicembre 1993 quale termine utile per la maturazione dell’anzianità di profilo ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA prevista nel DPR 319/1990 (ultimo contratto di natura pubblicistica dell’ex comparto delle Università) la cui validità fu prorogata fino al 31 dicembre 1993 proprio dal citato DL 384/1992.

Cerchiamo di ricostruire i termini della vicenda. L’articolo 16, comma 4, del DPR 171/1991 prevedeva, per il personale TAB, una maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA), di importi variabili in base alla qualifica posseduta, al maturare di un’anzianità di servizio di 8 anni al 1 gennaio 1990 ovvero entro il limite della vigenza contrattuale (31.12.1990). Detta maggiorazione, al comma 5 dello stesso articolo, si raddoppiava o triplicava al compimento, rispettivamente, di 12 o 16 anni di anzianità di servizio, all’interno dello stesso periodo (entro il 1990), previo riassorbimento della quota già in godimento.

Successivamente, il DL 384 /1992, all’articolo 7, comma 1, prorogò gli effetti del DPR 319/1990 fino al 31 dicembre 1993, da cui la richiesta del riconoscimento della maggiorazione della RIA anche per coloro che hanno maturato i requisiti di anzianità di 8, 12 o 16 anni nel triennio 1991-1993.

L’articolo 51, comma 3 in questione, che è stato dichiarato illegittimo con la sentenza 4/2024, interpretava il DL 384/1992 nel senso che, pur nella vigenza contrattuale degli accordi di comparto fino al 31 dicembre 1993, la data utile per maturare le maggiorazioni previste per la RIA restava comunque il 31 dicembre 1990.

La sentenza della Corte Costituzionale avrà sicuramente effetto sulle cause in essere, ma riapre la possibilità di rivendicare lo scatto maturato anche a chi non fece ricorso a suo tempo, tenendo conto che l’anzianità di servizio non è prescrivibile da un punto di vista giuridico, mentre comunque si applica la prescrizione di 5 anni per quanto ottenibile in termini economici. Quello che non è ancora del tutto chiaro è quale sarà l’effetto sui contributi previdenziali e su una possibile rivalutazione della pensione di coloro che sono già in quiescenza.

Intanto aspettiamo di verificare quale sarà l’interpretazione che ne darà la magistratura, ma invitiamo gli interessati ad inviare prima possibile la domanda di ricostruzione di carriera, valida anche ai fini dell’interruzione dei termini di prescrizione.

Chi sono gli interessati: tutti coloro a cui è stato applicato il DPR 319/1990 assunti nel triennio 1983-1985 (che compiono 8 anni nel triennio 1991-1993); ovvero assunti nel triennio 1979-1981 (che compiono 12 anni); ovvero assunti nel triennio 1975-1977 (che ne compiono 16).

Per dare qualche dato sulle competenze spettanti, al netto di un’eventuale rivalutazione anche dell’assegno pensionistico, e a titolo di esempio, prendendo in considerazione un dipendente assunto ne 1985 in una Qualifica apicale, ancora in servizio oggi e che a quella data ha compiuto 8 anni di anzianità di servizio, può richiedere il corrispettivo valore di incremento (€ 304,71/anno) per gli ultimi 5 anni (circa € 1.500) e avrà un’indennità di buonuscita (stato) come TFS maggiore di circa € 800, quando andrà in quiescenza. Per tutti le altre Qualifiche i valori ottenibili sono più bassi.