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AFAM: anche i diplomi di vecchio ordinamento dei conservatori e delle accademie nazionali sono riscattabili ai fini pensionistici. Un grande risultato dell’azione congiunta della FLC CGIL e del Patronato INCA

Emanata una specifica circolare dell’INPS. La FLC CGIL aveva presentato uno specifico interpello

24/08/2020
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L’INPS con la circolare n. 95 del 21 agosto 2020 ha fornito istruzioni in ordine alla riscattabilità ai fini pensionistici, dei periodi di studio relativi al conseguimento dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M., con particolare riferimento a quelli conseguiti in base all'ordinamento previgente all'entrata in vigore della citata legge n. 508/1999.

Riscatto dei corsi di nuovo ordinamento

Per corsi di nuovo ordinamento si intendono quelli attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/06, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 212/2005, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio

  • diploma accademico di primo livello
  • diploma accademico di secondo livello
  • diploma di specializzazione
  • diploma accademico di formazione alla ricerca (equiparato al dottorato di ricerca universitario dall’articolo 3, comma 6, del D.P.R. n. 212/2005).

Riguardo a tali titoli la circolare 95/20 dell’INPS ribadisce la loro riscattabilità (messaggio n. 15662 del 14 giugno 2010 e nota operativa ex Inpdap n. 25 del 14 maggio 2009) tenuto conto dell’avvenuta equiparazione, a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, fra l’iscrizione agli Istituti di alta formazione artistica e musicale e l’iscrizione ai corsi universitari.

Riscatto dei titoli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999

Riguardo alla riscattabilità dei titoli di vecchio ordinamento rilasciati dai conservatori e dalle accademie nazionali (accademia di danza e accademia di arte drammatica) la circolare dell’INPS fa innanzitutto una importante ricostruzione del quadro normativo relativo al tema dell’equipollenza con i titoli di nuovo ordinamento. In particolare

  • i diplomi finali, rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M. al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (comma 107 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228)
  • il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni in argomento è fissato al 31 dicembre 2021 (comma 107-bis)
  • con decreto ministeriale 10 aprile 2019, n. 331, il MIUR ha approvato una specifica tabella di corrispondenza tra titoli di vecchio ordinamento e diplomi accademici ordinamentali di secondo livello.

Alla luce di questo quadro normativo la circolare dispone che i titoli conseguiti in base all’ordinamento previgente all’entrata in vigore della legge n. 508/1999, siano considerati equiparati ai titoli universitari e riscattabili alle seguenti condizioni

  1. possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi durata
  2. conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis della legge n. 228/2012).

Riguardo al diploma di maturità la circolare chiarisce che non è richiesto che il diploma sia precedente all’iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., “potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M.

Al verificarsi di tali condizioni è possibile riscattare fino a un massimo di cinque anni (corrispondenti ai tre anni del diploma accademico di primo livello e agli ulteriori due di quello di secondo livello)

Il periodo oggetto di riscatto, è riconosciuto a partire dalla data di iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M. o, se successiva a quest’ultima, dalla data di conseguimento del diploma di licenza media. A titolo di esempio: qualora il richiedente si sia iscritto al Conservatorio all’età di 11 anni, abbia conseguito la licenza media a 14 anni, il diploma di scuola secondaria di secondo grado a 19 anni e il diploma di conservatorio a 22 anni, il periodo di riscatto si collocherà, per un periodo massimo di cinque anni, dalla data di conseguimento della licenza media a quella di conseguimento del titolo A.F.A.M.

I principi enunciati nella circolare si applicano

  • automaticamente,
    • a tutte le domande ancora giacenti alla data di pubblicazione della circolare stessa (21 agosto 2020)
    • a tutte le domande presentate in data successiva.
  • su richiesta degli interessati presentata nei termini di legge, per eventuali domande già respinte
  • ai ricorsi amministrativi pendenti alla data di pubblicazione della circolare.
Commento

La circolare rappresenta un grande risultato del lavoro congiunto FLC CGIL-INCA. Nel 2018 e successivamente nel 2019, la FLC CGIL aveva inviato uno specifico interpello, concordato con il patronato INCA CGIL, al Ministero del lavoro sul tema della riscattabilità dei titoli di vecchio ordinamento alla luce delle equipollenze previste dalla legge. Risultava infatti davvero incomprensibile come all’equipollenza con i diplomi accademici di II livello non corrispondesse l’applicazione uniforme delle norme in tema pensionistico.

La circolare dell’INPS elimina qualsiasi criticità rispetto alla tempistica di conseguimento del diploma di maturità e al periodo massimo di riscatto che deve fare riferimento o alla data di iscrizione al percorso di vecchio ordinamento o, se successiva, alla data del conseguimento del titolo di scuola media (ora secondaria di I grado).

Le nuove disposizioni aprono interessanti prospettive per i docenti delle discipline musicali della scuola, per i docenti dell’AFAM oltre che per tutti coloro che in qualsiasi ambito lavorativo siano in possesso di tali titoli.

Ricordiamo, inoltre, che per i titoli di vecchio ordinamento rilasciati dalle Accademia di Belle Arti e dagli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche era già stata riconosciuta la riscattabilità essendo percorsi che potevano essere intrapresi successivamente all’acquisizione del diploma di maturità. A tale proposito appare indispensabile che l’INPS fornisca i necessari chiarimenti ed eventuali disposizioni di raccordo.

Infine, consideriamo fortemente positivo il continuo riferimento della circolare al fatto che le norme in vigore abbiano posto il settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica allo stesso livello delle Università.