AFAM e decreto infrazioni: approvato un importante emendamento sui docenti precari
Prevista una procedura di stabilizzazione di coloro che hanno tre anni di servizio e che ha precedenza rispetto a quella prevista dal Dm 180.
Durante la discussione del decreto legge infrazioni (decreto legge 69/23) nella Quarta commissione del Senato, Politiche dell’Unione Europea, è stato approvato un importante emendamento relativo ai docenti precari delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale. Ricordiamo che la disposizione normativa entrerà in vigore solo dopo la definitiva approvazione del provvedimento da parte del Parlamento e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Questo il testo dell’emendamento
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis è inserito il seguente:
« 9-ter. A decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica possono indire, prioritariamente rispetto alle selezioni pubbliche di cui all'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, procedure di reclutamento straordinarie, distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare, a valere sui posti che residuano dalle immissioni in ruolo ai sensi delle vigenti graduatorie nazionali per titoli e delle vigenti graduatorie di cui all'articolo 14, comma 4-quater, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate ai docenti che, entro il termine previsto per la presentazione delle istanze di partecipazione, hanno maturato negli ultimi otto anni, presso le istituzioni statali di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al periodo precedente, per anno accademico si considera l'aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma. In materia di computo del periodo di servizio non di ruolo, è fatto salvo quanto stabilito dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica istituzione e limitatamente a un settore disciplinare per il quale abbia maturato almeno un anno di servizio presso tale istituzione, valutato ai sensi dei periodi precedenti. Le graduatorie di merito per istituzione sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova selettiva, le cui modalità di svolgimento sono definite nel bando di concorso secondo le modalità, in quanto compatibili, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 180 del 29 marzo 2023. Il bando prevede altresì un contributo di partecipazione a carico di ciascun candidato relativo agli oneri di svolgimento della procedura, definito dal Ministero dell'università e della ricerca. A seguito del superamento della prova di cui al periodo precedente, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° novembre successivo, nella medesima istituzione che ha bandito la procedura».
Commento
L’approvazione dell’emendamento rappresenta un evidente ridimensionamento sia dei talebani del Dm 180 sia di coloro che hanno inopinatamente suggerito ai precari la strada senza sbocchi dei ricorsi giurisdizionali.
Risulta vincente invece la strategia di chi, come la FLC CGIL, ha ritenuto fin dall’inizio che vi fossero gli spazi per tentare di modificare la norma sbagliata inserita nel decreto legge milleproroghe 2023.
Nel merito il testo presenta luci ed ombre.
Innanzitutto è chiaro che non vi è alcun obbligo per le istituzioni di effettuare le procedure selettive previste dal dm 180 per il 2023/24, tenuto conto che le procedure per coloro che matureranno i requisiti dei tre anni di servizio, hanno precedenza rispetto a quelle previste dal decreto.
Le procedure riguardano esclusivamente coloro che sono stati titolari di contratti a tempo determinato e contratti di collaborazione previsti dall’articolo 273 del testo unico della scuola. Pertanto rimarrebbero esclusi attualmente coloro che hanno lavorato con contratti atipici. È chiaro che questo ha rilevanti conseguenze soprattutto sul settore delle accademie dove è ancora fortemente presente l’utilizzo di contratti di questa tipologia per insegnamenti ordinamentali.
La procedura prevede la valutazione di titoli e una prova (invece che due) secondo le regole e i principi previsti dal Dm 180. Si tratta pertanto di una procedura che è comunque selettiva.
Si può presentare domanda per un solo settore artistico disciplinare nel quale è stato maturato almeno un anno di servizio. Il luogo in cui si è maturato il servizio è vincolante per la scelta della sede in cui presentare la domanda.
Gli oneri per l’attivazione di questa procedura sono a carico dei candidati.
Il superamento della selezione comporta l’assunzione a tempo indeterminato dal 1° novembre successivo alla conclusione della procedura medesima.
La FLC nel considerare positivamente alcuni avanzamenti rispetto a quanto previsto dall’attuale quadro normativo, continuerà a lavorare affinché vengono apportate ulteriori modifiche, garantendo, in particolare, la più ampia partecipazione dei precari con qualsiasi tipologia di contratto individuale.