Bonus 80 euro: tabella riepilogativa FLC CGIL
Un approfondimento a cura della nostra organizzazione
Pubblichiamo una tabella esemplificativa sulle misure introdotte dall’art. 1 del DL 66/2014 in materia di riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati, alla luce anche delle ultime istruzioni operative comunicate dal sistema NoiPA.
TABELLA RIEPILOGATIVA FLC CGIL
RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI Decreto Legge n. 66 del 14 aprile 2014 |
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A chi viene riconosciuto il credito (bonus 80 euro) |
Ai lavoratori dipendenti con un reddito imponibile lordo complessivo fino a 24.000 euro e non superiore a 26.000 euro. Il credito viene riconosciuto automaticamente per l’anno 2014 (art. 1 DL 66/2014). |
Importo del credito |
640 euro per un reddito imponibile lordo complessivo non superiore a 24.000 euro. Sopra i 24.000 euro il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di 26.000 euro. |
Reddito complessivo |
Bonus annuo ipotizzato per un lavoratore dipendente che lavora tutto il 2014 |
da 0 a 8.000 euro |
0 |
da 8.000 a 24.000 euro |
640 |
24.500 euro |
480 |
25.000 euro |
320 |
25.500 euro |
160 |
da 26.000 euro in poi |
0 |
A chi non spetta |
Ai lavoratori dipendenti con un reddito imponibile lordo complessivo superiore a 26.000 euro. Non spetta a chi ha un reddito inferiore a 8.000 euro. |
Rinuncia al credito |
Il lavoratore dipendente, che usufruisce di altri redditi di lavoro dipendente o assimilati non noti a NOIPA, può chiedere a NoiPA, tramite l’apposita funzione “self service” (disponibile a breve sul portale), la rinuncia al bonus. In caso di non rinuncia, le eventuali somme già percepite saranno recuperate automaticamente in fase di conguaglio fiscale di fine anno o con la dichiarazione dei redditi. |
Calcolo determinazione del credito |
Il bonus viene determinato sulla base dei dati reddituali a disposizione del sistema (reddito previsionale) e sulla base di altri dati comunicati da parte del lavoratore, derivanti da diversi rapporti di lavoro intercorsi nell’anno 2014. Il credito è su base annua, per la durata del rapporto di lavoro, considerando il numero dei gg. effettivamente lavorati, quindi, dovrà essere parametrato al numero dei gg. lavorati nell’anno. Ad esempio un dipendente che lavora l’intero anno percepirà l’importo spettante in otto mensilità, rideterminato, in fase di conguaglio fiscale di fine anno, in base al reddito complessivo e ai gg. lavorati. |
Da quando parte l’erogazione del credito |
A partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio, oppure, per motivi tecnici, a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo spettante nell’anno 2014. |
Calcolo del credito e precedenti rapporti di lavoro |
Nel caso di un lavoratore che ha avuto altri rapporti di lavoro prima di maggio 2014, il sostituto d’imposta rilascerà il CUD entro 12 gg, dalla richiesta dell’interessato. Il lavoratore consegnerà il CUD al nuovo datore di lavoro e questi dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e il relativo importo. |
Rilevanza del credito |
Il credito non concorre alla formazione del reddito, quindi, il bonus percepito non è tassabile ai fini delle imposte sui redditi. |
Spettanza del credito in caso di aspettativa non retribuita, part time, indennità disoccupazione, lavoratori deceduti |
In caso di aspettativa senza assegni, poiché il bonus è calcolato in riferimento ai gg. lavorati, vanno sottratti i gg. per i quali non spetta alcun reddito. Nessuna riduzione va effettuata in caso di part time verticale o orizzontale. In caso d’indennità di disoccupazione, queste somme costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da lavoro dipendente. Il credito è riconosciuto in via automatica e va calcolato tenendo conto dei gg. che danno diritto alle indennità. Spetta anche ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi del lavoratore deceduto, presentata da uno degli eredi. |
Ricalcolo delle condizioni di diritto al credito |
Le variazioni mensili del reddito previsionale possono comportare la sospensione dell’erogazione del beneficio o l’attribuzione del bonus fino ad allora non riconosciuto. Questo calcolo la fa mensilmente NOIPA. |