Coronavirus: nuovo Dpcm su misure di contenimento e contrasto nel settore istruzione
Sospesi fino al 15 marzo visite, viaggi e uscite didattiche. Occorrono precisazioni più puntuali per la didattica a distanza e il lavoro agile. Mancano del tutto indicazioni per le scadenze degli adempimenti amministrativi nelle scuole delle località soggette a restrizioni.
Pubblichiamo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 attuativo di contenimento e contrasto al coronavirus (COVID 19). Di seguito un commento sulle prime misure che riguardano scuola, università e AFAM.
Scuola
Si dispone la sospensione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione e le uscite didattiche fino al 15 marzo 2020.
Il diritto di recesso del viaggiatore, previsto dalla normativa vigente (Codice della normativa statale in tema di turismo), viene ora esteso a tutte le tipologie di uscite didattiche programmate dalle scuole nel periodo indicato.
Si prevede, inoltre, che fino al 15 marzo la riammissione a scuole degli alunni assenti per più di 5 giorni può avvenire dietro presentazione di certificato medico, a prescindere dalle disposizioni regionali in merito.
Nelle scuole in cui è stata disposta la sospensione dell’attività didattica i Dirigenti scolastici possono attivare, concordando con gli organi collegiali competenti, modalità di didattica a distanza, anche con riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Nel decreto non è prevista una specifica disposizione per i concorsi del personale docente che dovrebbero essere rinviati insieme alle prove di accesso al TFA, in attesa del superamento dell’emergenza.
Non sono, inoltre, precisate le eventuali proroghe delle imminenti scadenze circa gli adempimenti amministrativi urgenti e le modalità di prestazione del lavoro da parte del personale, nei casi in cui le autorità abbiano disposto la completa chiusura delle scuole.
Manca, infine, ogni riferimento alla problematica dell’eventuale mancato raggiungimento dei 200 giorni di lezione e alle ricadute per la validità dell’anno scolastico.
Nel corso dell’incontro di informativa fissato per mercoledì 26 febbraio segnaleremo tutti gli aspetti mancanti che a nostro avviso dovranno essere oggetto di un ulteriore provvedimento legislativo necessario per fronteggiare l’emergenza o comunque di indicazioni operative alle scuole.
Università e Afam
Alcune parti del DPCM riguardano specificatamente lo svolgimento delle attività didattiche nei settori di università e AFAM. In particolare, nelle Università e nelle istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale nelle quali non sono consentite, per esigenze legate all’emergenza sanitaria, le attività didattiche in presenza, le stesse attività possono essere svolte, laddove possibile, con modalità a distanza, avendo particolare cura per le esigenze degli studenti con disabilità. Dopo il ripristino dell’ordinaria funzionalità, dovranno essere assicurati, se necessario e individuandone le modalità, il recupero delle attività formative o delle eventuali prove di verifica funzionali al completamento delle attività didattiche. Le assenze degli studenti determinate dai provvedimenti di contenimento del contagio, non sono computate per l’ammissione agli esami finali e ai fini delle relative valutazioni. Su quanto previsto e sugli aspetti non menzionati, vedi le ricadute sul personale, abbiamo sollecitato una convocazione urgente al Ministro.
Lavoro agile (scuola, università e AFAM)
Si precisa che relativamente al lavoro agile, applicabile in via automatica a tutti i rapporti di lavoro subordinato fino al 15 marzo, esso riguarda le sole regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto.
Anche in questo caso come già evidenziato per la didattica a distanza si rendono necessarie disposizioni attuative che vedano il coinvolgimento del sindacato al fin di chiarire le modalità di realizzazione, stante la specificità di scuola, università e AFAM.