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Covid-19, convertito in legge il decreto “rave”: confermato il forte allentamento delle norme sul regime di autosorveglianza

Sospese le sanzioni amministrative per violazione dell’obbligo vaccinale. Il provvedimento entra in vigore nel momento in cui la pandemia globale rialza la testa.

31/12/2022
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 dicembre 2022 n. 199 di conversione del decreto legge 31 ottobre 2022 n. 162Misure urgenti in materia di benefici penitenziari per i condannati per i reati ostativi, di contrasto ai raduni illegali, di applicazione della riforma del processo penale, di giustizia sportiva, di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 e in materia sanitaria”. Il testo coordinato.

Durante la discussione in Parlamento sono state apportate numerose modifiche al testo originario con specifico riferimento alla pandemia da Covid-19. Di seguito la sintesi delle norme presenti nel testo su questo specifico argomento.

Emergenza Coronavirus COVID-19: notizie e provvedimenti
 

Autosorveglianza

Ridotto da 10 a 5 giorni il regime di autosorveglianza per coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2.

Approfondimento

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito dal Ministero della salute come una persona che

  • vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
  • ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19;
  • ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19;
  • ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei
  • ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19 (sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto).


Regime di isolamento

Tutta la materia del regime di isolamento sarà definita dal Ministero della Salute. Infatti sono state confermate le norme che stabiliscono che con circolare 51961 del Ministero della salute siano definite le modalità attuative della misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura destinata a tale scopo.
Pertanto

  • viene eliminato l’obbligo previsto per legge di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
  • viene cancellata la norma di legge che prevede, per coloro che sono risultati positivi al SARS-CoV-2, la cessazione del regime di isolamento all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

(art. 7-quater)

Sanzioni amministrative per violazione dell’obbligo vaccinale

Dalla di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 162/22 e fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l’inadempimento dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo già stabilito per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni nonché per specifiche categorie di lavoratori a prescindere dall’età del soggetto (ad es. il personale scolastico, delle università, delle istituzioni Afam, degli ITS, ecc.). Ricordiamo che la sanzione amministrativa è irrogata dal Ministero della salute, tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione, il quale vi provvede sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale, periodicamente predisposti e trasmessi dal Ministero.
(art. 7 comma 1 bis).

Obbligo vaccinale

L’obbligo vaccinale per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie non trova più applicazione dal 2 novembre 2022 (in precedenza dal 1° gennaio 2023). La norma è in vigore dal 1° novembre 2022.
(art. 7 comma 1 lettera a) n. 1).

Unità per il completamento della campagna vaccinale

Prorogate dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 le norme sulla istituzione e funzionamento dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto della pandemia (da COVID-19). Conseguentemente il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e nei rapporti attivi e passivi facenti capo alla suddetta Unità. Viene differito dal1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023.
(art. 7 comma 1 ter)

Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu)

Per consentire l’assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l’anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all’Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l’anno 2023.
(art. 7-bis comma 1 lettera a).

Disposizioni in maniera di green pass

Abrogate tutte le norme di legge che imponevano l’obbligo di green pass

  • per l’accesso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie
  • per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice
  • per le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali.

(art. 7-ter)