COVID 19. Permessi e congedi: modalità di fruizione, i chiarimenti dell'INPS
Su sollecitazione della CGIL l’INPS fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione di congedi e permessi.
Con messaggio 1621 del 15 aprile 2020, l'INPS - a seguito di richieste di precisazioni della CGIL, fornisce chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID e dei permessi per assistere familiari in situazione di handicap grave (artt. 23 e 25 del D.L. n. 18/2020).
Nel messaggio è confermata la possibilità per il genitore lavoratore dipendente, di cumulare nell'arco dello stesso mese, il congedo COVID-19 con i permessi di cui alla legge 104/1992 (compresi i 12 giorni ulteriori previsti dall’articolo 24 dello stesso decreto-legge n. 18/2020), anche fruendoli per lo stesso figlio.
Le diverse prestazioni possono essere fruite contemporaneamente da entrambi i genitori per lo stesso figlio. Inoltre, il congedo COVID 19 è fruibile dal genitore anche quando l’altro genitore è:
- In smart working
- In malattia
- In ferie
- In aspettativa non retribuita
- Part-time e lavoro intermittente: anche durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore.
A seguito di interventi della CGIL, i dodici giorni di permessi di cui all'art. 24 del DL 18/2020, l’INPS evidenzia che le modalità di fruizione sono riconducibili a quelle dei permessi ex lege 104/92 (tre giorni) e illustra le casistiche:
- CIG/FIS con sospensione a zero ore: non sono riconosciute le giornate di permesso.
- CIG/FIS con riduzione di orario: le 12 giornate sono riproporzionate in base alla ridotta prestazione lavorativa richiesta, utilizzando l'algoritmo previsto per il part-time verticale.
Inoltre viene chiarito che la fruizione del congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.
Tuttavia, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata.
Alla presenza di una riduzione di orario l'altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.
Infine, il genitore lavoratore dipendente destinatario di un qualsiasi trattamento di integrazione salariale che, nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, voglia avvalersi della facoltà di astenersi dal lavoro, può optare di fruire del congedo COVID-19.