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Decreto legge del 10 ottobre: MEPA, ASN e chiamate articolo 24

Lo schema di decreto legge riporta anche alcuni interventi che riguardano l’università e la ricerca.

15/10/2019
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Il Consiglio dei Ministri, riunito giovedì 10 ottobre 2019, ha licenziato un decreto legge contenente diverse norme sulla scuola: il concorso straordinario per il precariato di lunga durata e il concorso riservato per gli assistenti amministrativi facenti funzione, secondo quanto previsto dall’intesa del 1° ottobre tra le organizzazioni sindacali e il ministro Fioramonti, oltre che vari altri interventi di dettaglio (dall’esclusione della rilevazione biometrica per dirigenti e personale ATA all’inclusione del personale precario nel bonus merito). Qui il nostro commento di dettaglio.

Lo schema di decreto legge, agli articoli 4, 5 e 6 riporta anche alcuni interventi che riguardano l’università e la ricerca.

Testo dello schema di decreto legge

In particolare, per l’Università (articoli 4 e 5), lo schema di decreto legge, assume alcuni provvedimenti necessari e urgenti per tamponare alcune emergenze che si sono prodotte in questi ultimi anni.

L’articolo 4 permette alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di non dover far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, considerato che negli ultimi anni tale obbligo aveva creato evidenti difficoltà, rallentamenti e ostacoli.

L’articolo 5, ai commi 1 A) e al comma 2 allunga di tre anni la validità dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (futura e passata), portandoli da sei a nove, e quindi permettendo a tutti quelli che in questi anni l’hanno acquisita (le prime abilitazioni nazionali era infatti previsto che scadessero proprio nei prossimi mesi) di poterla utilizzare ancora per qualche tempo.
Al comma 1 B) allunga al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare chiamate interne agli atenei, per personale in ruolo già abilitato, con la procedura semplificata relativa all’art 24 comma 6 della legge 240/2010, che altrimenti si sarebbe conclusa fra pochi mesi, il 31 dicembre 2019.

Questi provvedimenti pur positivi, sono palliativi, in parte temporanei. Senza affrontare più complessivamente il processo di centralizzazione amministrativa, gli ostacoli burocratici alla ricerca non termineranno con l’uscita dalle procedure MEPA. E soprattutto, senza prevedere una significativa espansione dei fondi all’università e alla ricerca che permetta un reale piano straordinario di espansione del sistema universitario (comprese stabilizzazioni, avanzamenti di carriera e nuovo reclutamento) questo allungamento dei tempi dell’ASN e dei limiti temporali alle procedure semplificate per le chiamate interne previsti dalla legge 240/2010, sposterà semplicemente di due anni questa immane dispersione di giovani e di risorse. Una reale discontinuità nelle politiche universitarie deve quindi prevedere ben altri e più complessi provvedimenti.

Inoltre, per gli Enti di Ricerca (articolo 6), si modifica l’articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, aggiungendo dopo il comma 4, altri due commi:

  • comma 4 bis, che prevede per gli enti pubblici di ricerca che il requisito per la stabilizzazione previsto dall’art. 20 comma 1 lettera b del DLgs 75/2017 è soddisfatto non solo se si è stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali ma, in alternativa, anche se si è risultati idonei, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Viene inoltre specificato che alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), si provvede previo espletamento di prove selettive.
  • Comma 4 ter, che chiarisce definitivamente che ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 20 del DLgs 75/2017 si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l’ente che procede all’assunzione, oltre quelli maturati con contratto a tempo determinato anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e gli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Ciò era stato dalla nostra organizzazione sempre sostenuto, oltre che già applicato in diversi enti, ma l’intervento normativo chiarificatore, da noi richiesto, si è reso necessario alla luce di una recente sentenza che aveva inteso interpretare la norma in senso restrittivo.
  • Quanto previsto dall’articolo 6 pertanto va sicuramente valutato positivamente ma per completare il processo di stabilizzazione in atto, obiettivo previsto anche dall’intesa siglata il 24 aprile 2019, presupposto fondamentale è confermare le risorse stanziate e le procedure avviate in quegli Enti dove queste erano sufficienti e finalizzare le ulteriori risorse necessarie, non rendendo possibile altri utilizzi da parte degli Enti, laddove queste non erano sufficienti. Tali risorse si possono individuare sia nel FOE 2019 che con appositi finanziamenti aggiuntivi nella prossima legge di bilancio. Serve anche che il Governo vigili affinché le amministrazioni attuino subito i bandi di reclutamento ed effettivamente completino le procedure. Quindi bene la norma, ma non basta. Adesso ci aspettiamo che gli impegni assunti vengano rispettati attraverso specifici interventi di carattere economico.