Decreto legge 36 verso il varo definitivo: gli interventi sulla pubblica amministrazione e le ricadute sui settori della conoscenza
Procedure di stabilizzazione dei precari prorogate al 31 dicembre 2024. Le nuove procedure concorsuali.
Il 23 giugno 2022 è stato approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica in sede di conversione in legge, il DL 36/22. Il testo ora è passato alla Camera dei Deputati per l’approvazione definitiva.
Di seguito l’analisi dei contenuti relativi agli interventi sulla pubblica amministrazione e le ricadute sui settori della conoscenza
Piano integrato di attività e organizzazione
Piani dei fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche
Proroga delle procedure di stabilizzazione nella pubblica amministrazione
Nuove procedure concorsuali nella pubblica amministrazione
Passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni diverse
Mobilità
Comandi e distacchi
Procedure straordinarie di inquadramento in ruolo
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
Conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza a lavoratori in quiescenza
Modalità speciali di reclutamento per l’attuazione del PNRR
Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali
Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
Piano integrato di attività e organizzazione
L’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione è prorogata dal 30 aprile al 30 giugno 2022 previo accordo in sede di Conferenza unificata. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono escluse da questo adempimento.
(art. 7 comma 1 lettera a) punto 1)
Piani dei fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche
Prevista l’emanazione di linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale con riferimento alla definizione di nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare attenzione all’insieme di conoscenze, competenze, capacità del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della PA e relative anche a strumenti e tecniche di progettazione e partecipazione a bandi nazionali ed europei, nonché alla gestione dei relativi finanziamenti
In prima applicazione le linee guida sono emanate entro il 30 giugno 2022 con decreto del ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.
(art. 1)
Proroga delle procedure di stabilizzazione nella pubblica amministrazione
Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024 il termine entro cui possono essere bandite procedure concorsuali riservate per i soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine o rapporti di lavoro flessibile con pubbliche amministrazioni.
Prorogato al 31 dicembre 2024 il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all’anzianità di servizio per l’applicazione di tali procedure.
Nuove procedure concorsuali nella pubblica amministrazione
Introdotto l’art. 35 – quater nel D. Lgs. 165/01 che definisce le regole per le assunzioni del personale non dirigenziale di tutte le pubbliche amministrazioni. Contestualmente vengono abrogati i commi da 1 a 7 dell’art. 10 del D.L. 44/21. Le nuove disposizioni non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico (ad es. i docenti universitari). Le nuove procedure prevedono
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l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera, in particolare la lingua inglese. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare
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il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando,
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oppure delle abilità residue nel caso dei soggetti disabili.
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Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini
il numero delle prove d’esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l’ampiezza e profondità della valutazione delle competenze definite nel bando, con l’esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso
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l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino
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la pubblicità,
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l’identificazione dei partecipanti,
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la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità,
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il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
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che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale
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che i contenuti di ciascuna prova siano disciplinati dalle singole amministrazioni responsabili
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le amministrazioni prevedono che per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze siano valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti anche presso la stessa amministrazione, ovvero le abilità residue nel caso dei soggetti disabili
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per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali
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che i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale
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le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto.
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per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente.
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la commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni.
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procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell’amministrazione contestualmente alla graduatoria finale.
Le procedure di reclutamento si svolgono con modalità che
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ne garantiscano l’imparzialità, l’efficienza, l’efficacia e la celerità di espletamento
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assicurino l’integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, ricorrendo all’utilizzo di sistemi digitali diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate, anche non contestuali
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prevedano l’adozione di misure compensative per lo svolgimento delle prove da parte dei candidati con disabilità accertata ai sensi
Nel caso di selezioni non contestuali, le amministrazioni assicurano comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
(art. 3 commi 1 e 2)
Ai concorsi banditi prima della data di entrata in vigore del decreto legge 36/22 continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di pubblicazione del bando.
(art. 3 comma 4)
Previsto l’aggiornamento del DPR 487/94 sulla base delle novità introdotte nel decreto legge e dei seguenti principi
- raccolta organica delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia
- indicazione esplicita delle norme da abrogare
- semplificazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, del testo delle disposizioni vigenti
- garanzia dell’unicità, contestualità, completezza, chiarezza e semplicità della disciplina.
(art. 3 comma 6)
Con ordinanza il Ministro della salute, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici in condizioni di sicurezza.
(art. 3 comma 7).
Per accelerare le procedure di riconoscimento dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, il Ministero dell’università e della ricerca si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA). Il MUR è autorizzato a stipulare un’apposita con il CIMEA. Il costo è pari a 800 mila euro a decorrere dal 2022.
(art. 3 comma 1-bis)
Passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni diverse
In tema di passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse vengono introdotte le seguenti novità.
Mobilità
A decorrere dal 1° luglio 2022 in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del portale del reclutamento www.InPa.gov.it. Il personale interessato alla partecipazione invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale
Comandi e distacchi
Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del venticinque per cento dei posti non coperti, all’esito delle procedure di mobilità. Tale disposizione non si applica ai comandi o distacchi obbligatori previsti da disposizioni di legge.
I comandi o distacchi comunque denominati, in corso al 1° maggio 2022 (ad eccezione di quelli previsti da disposizioni di legge) cessano alla data del 31 dicembre 2022 o, alla naturale scadenza se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato specifiche procedure straordinarie di inquadramento.
Procedure straordinarie di inquadramento in ruolo
Le amministrazioni interessate possono attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale già in servizio a tempo indeterminato che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco. L’inquadramento può riguardare fino al 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica. Per le procedure straordinarie si tiene conto
- della anzianità maturata in comando o distacco,
- del rendimento conseguito
- della idoneità alla specifica posizione da ricoprire.
Non è richiesto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza.
(art. 6 commi 1, 2 e 3)
Codice di comportamento dei pubblici dipendenti
Il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è aggiornato entro il 31 dicembre 2022.
Il codice deve contenere una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l’immagine della pubblica amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni prevedono lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico. Tale ciclo formativo è effettuato sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, sia di trasferimento del personale La durata e intensità del percorso formativo sono proporzionate al grado di responsabilità e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
(art. 4)
Le amministrazioni adottano misure che attribuiscano vantaggi specifici oppure evitino o compensino svantaggi nelle carriere al genere meno rappresentato.
I criteri di discriminazione positiva devono essere
- proporzionati allo scopo da perseguire
- adottati a parità di qualifica da ricoprire e di punteggio conseguito nelle prove concorsuali.
Entro il 30 settembre 2022 il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto con il Dipartimento delle pari opportunità, adotta specifiche linee guida.
(art. 5)
Conferimento di incarichi per il Piano nazionale di ripresa e resilienza a lavoratori in quiescenza
Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel Piano nazionale per gli investimenti complementari, nei programmi di utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione e negli altri piani di investimento finanziati con fondi nazionali o regionali, possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria collocati in quiescenza da più di due anni.
A tale personale possono essere conferiti di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento.
Inoltre può essere conferito anche l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in presenza di particolari esigenze alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure di reclutamento del personale dipendente.
(art. 10 commi 1 e 2)
Modalità speciali di reclutamento per l’attuazione del PNRR
Le modalità speciali per il reclutamento del personale per l’attuazione del PNRR previste dall’art. 1 del DL 80/21, possono essere utilizzate non solo dalle amministrazioni titolari degli interventi ma anche dei soggetti attuatori.
(art. 10 comma 3).
Tutte le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le modalità speciali per il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del PNRR previste dall’art. 1 del DL 80/21
(art. 10 comma 4)
Acquisizione dei servizi cloud infrastrutturali
Le pubbliche amministrazioni possono acquisire servizi cloud infrastrutturali in deroga ai limiti di spesa per l’acquisto di beni e servizi previsti dalla normativa vigente.
(art. 29)
Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione
Il fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti di beni e servizi, misure di sostegno attività di assistenza tecnica e progetti, nelle materie
- dell’innovazione tecnologica,
- dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea,
- del programma strategico sull’intelligenza artificiale,
- della strategia italiana per la banda ultra larga,
- della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese,
- della strategia nazionale dei dati pubblici,
- dello sviluppo e della diffusione delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni
- della diffusione delle competenze, dell’educazione e della cultura digitale.
Tali interventi sono definiti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.
(art. 32)
I gestori dell’identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, sono tenuti a verificare i dati identificativi dei richiedenti, prima del rilascio dell’identità digitale a una persona fisica.
Tra i dati da verificare sono inclusi l’indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto.
Tale verifica può avvenire mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente.
Le verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell’identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica della "esistenza in vita".
(art. 30 comma 8 bis)