DPCM del 2 marzo 2021: la sintesi degli interventi sui settori della conoscenza
Le disposizioni in vigore dal 6 marzo e fino al 6 aprile 2021.
Il 6 marzo 2021 entrerà in vigore l’ultimo decreto del presidente del consiglio dei ministri (dpcm) del 2 marzo 2021, il primo che porta la firma del nuovo presidente del consiglio Draghi e il ventiquattresimo dpcm dal 23 febbraio 2020, che prevede specifiche restrizioni finalizzate a ridurre l’impatto della pandemia in corso ormai da mesi nel nostro Paese come in gran parte del mondo.
Le Regioni sono classificate in quattro aree corrispondenti a differenti livelli di criticità.
Alla data del 4 marzo 2021, in base alle varie Ordinanze del Ministro della Salute, le Regioni sono così classificate
Area Bianca: Sardegna
Area gialla: Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto
Area arancione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta
Area rossa: Basilicata, Molise
L’appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l’applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni inserite nel dpcm.
La classificazione di ciascuna Regione potrà essere suscettibile di cambiamenti nel corso dell'evoluzione della curva epidemica in base a coefficienti determinati dalla combinazione dei diversi parametri a seguito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente dall'Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute e dai rappresentanti delle Regioni e condiviso con il Comitato tecnico scientifico.
A tal fine è presente l’allegato 25 concernente “Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale”, predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome ed altri, che fornisce elementi generali per fronteggiare in modo ottimale le nuove infezioni da SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2020-2021 alla luce di tutti i possibili scenari epidemici che dovessero delinearsi. Il documento era stato allegato alla circolare del 9 ottobre del Ministero della salute.
Ricordiamo che il dpcm del 2 marzo si applica dal 6 marzo e fino al 6 aprile 2021. Solo l’articolo 7 (relativo all’Area Bianca) è entrato in vigore il 3 marzo 2021.
Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti
Di seguito la sintesi dei contenuti del dpcm relativi ai settori della conoscenza.
Indice cliccabile
Classificazione delle aree
Spostamenti
Trasporto scolastico.Tavolo di coordinamento provinciale
Trasporti pubblici locali e regionali
Lavoro agile
Scuola
Corsi di formazione
Università
Afam
Attività ludiche, ricreative ed educative
Concorsi
Musei, istituti e luoghi della cultura
Spettacoli dal vivo
Area bianca
Classificazione delle aree
Area bianca: le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti
Area arancione: le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).
Area rossa: le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020 (allegato 25).
Area gialla: le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati ai precedenti punti
Spostamenti
Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Area gialla
- dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
- è fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi
- fino al 27 marzo 2021 è consentito, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Area arancione
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori classificati in quest’area, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita
- è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.
- è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune
- fino al 27 marzo 2021 è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
- sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Area rossa
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori classificate in quest’area salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- è vietato ogni spostamento all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
- sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
- è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- il transito sui territori dell’area rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto
Trasporto scolastico. Tavolo di coordinamento provinciale
Presso ciascuna Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo continua ad operare il tavolo di coordinamento con il compito di definire il più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.
Al tavolo, presieduto dal Prefetto, partecipano
- il Presidente della Provincia o il Sindaco della Citta metropolitana
- gli altri sindaci eventualmente interessati
- i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione
- i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
- i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
- i rappresentanti delle aziende di trasporto pubblico locale.
Il tavolo redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell’eventuale adeguamento del citato documento operativo.
Nel caso in cui i “Tavoli prefettizi” non siano pervenuti in tempo utile alla redazione di un documento operativo che impegni le amministrazioni interessate ad adottare le misure di rispettiva competenza, il Presidente della Regione adotterà una o più ordinanze, con efficacia limitata all’ ambito provinciale di pertinenza, volte a garantire l’applicazione delle misure organizzative necessarie alla frequenza scolastica secondo gli obiettivi stabiliti dal decreto. È prerogativa delle scuole modulare opportunamente il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi.
L’attuazione delle misure è monitorata dallo stesso tavolo prefettizio, anche ai fini dell’adeguamento del documento operativo.
Trasporti pubblici locali e regionali
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento. Tale coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
Commento
Ancora una volta si sottointendono investimenti sui trasporti per la riduzione del numero delle persone, ma in realtà le regioni non hanno fatto investimenti in maniera sufficiente ed in maniera omogenea nel Paese. L’assenza di questi investimenti condiziona fortemente il trasporto degli alunni, determinando il ricorso al parziale utilizzo della didattica a distanza
Lavoro agile
Tutte le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato secondo modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione. Deve in ogni caso essere garantita la percentuale del 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (art. 263 comma 1 del decreto legge 34/20).
Le amministrazioni pubbliche adottano ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’assegnazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, nei confronti
- dei dipendenti genitori del figlio convivente minore di anni sedici in quarantena disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente,
- per contatti scolastici,
- per contatti all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche
- nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base,
- nell’ambito di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati
- dei dipendenti genitori del figlio convivente minore di anni sedici nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza
- nei confronti, di norma, dei lavoratori fragili.
In ogni caso nel predisporre le misure necessarie per l’apertura degli uffici pubblici, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità.
Scuola
Aree gialla e arancione
- l’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono esentati da tale obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita l'attività didattica in presenza. È comunque possibile svolgere attività in presenza
- qualora sia necessario l’uso di laboratori
- in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale (DM 89/20) e dall’ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi (OM 134/20), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
- al fine di mantenere il distanziamento sociale, è esclusa qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa fatta eccezione per tutte le attività mirate all’apprendimento, al recupero della socialità, comunque nel rispetto delle norme di sicurezza
- le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano ad essere svolte solo con modalità a distanza
- il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
- sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
- le attività di tirocinio relative ai percorsi di formazione iniziale dei docenti di cui al DM 249/10, possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti
- Le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) possono svolgersi solo nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti
Ulteriori provvedimenti
I Presidenti delle regioni o province autonome possono disporre la sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia e stabilire che le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgano esclusivamente con modalità a distanza
- nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave
- in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti
- in tutte le aree regionali o provinciali in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
Commento
Prendiamo atto che le soluzioni adottate in avvio e nel corso dell’anno scolastico sono del tutto insufficienti e inadeguate alla ripresa delle attività in presenza. Occorre pertanto ricorrere ancora e in larga misura alla DaD.
Per quanto riguarda le deroghe previste per gli alunni con disabilità, a cui viene garantita sempre la frequenza scolastica, occorre salvaguardare il principio di inclusione attraverso progetti e attività che coinvolgano gruppi di coetanei, evitando soluzioni che possano determinare isolamento ed esclusione.
Riguardo ai PCTO, in considerazione della tutela della sicurezza delle nostre studentesse e dei nostri studenti, che in questa fase sembrano essere ancora più esposti al contagio, la FLC CGIL ritiene che si tratti di un obbligo formale pericoloso e inutile, soprattutto perché l’ordinanza ministeriale relativa agli esami di Stato nel secondo grado di istruzione di prossima emanazione, non prevede come requisito d’accesso lo svolgimento delle attività previste dai PCTO.
Area rossa
Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
È possibile svolgere attività in presenza
- qualora sia necessario l’uso di laboratori
- in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle Linee guida sulla didattica digitale (DM 89/20) e dall’ordinanza relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi (OM 134/20), garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
Commento
Di fronte a una nuova recrudescenza dell’epidemia, in una fase in cui, a causa delle varianti, il contagio sembra avere maggiore diffusione anche tra i bambini e gli adolescenti, è inevitabile, in assenza delle misure preventive da noi proposte e auspicate fin dalla scorsa primavera, la sospensione delle attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e nei servizi educativi. Si tratta di una soluzione dolorosa, conseguenza di inadempienze e ritardi che hanno contraddistinto l’azione dell’amministrazione a livello nazionale, regionale, territoriale.
Corsi di formazione
I percorsi formativi pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, sono consentiti secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni.
Commento
Il testo dell’articolo 25 ad oggi risulta contraddittorio, in quanto da una parte prevede la sospensione dell’attività a distanza, dall’altra al comma 7 ne prevede lo svolgimento in particolari condizioni. Una nota delle confederazioni chiede la riscrittura dell’articolo ai fini di una interpretazione univoca, che non lasci spazi interpretativi.
Università
Aree gialla e arancione
Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.
Le eventuali attività in presenza consentite si devono svolgere nel rispetto
- delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, (allegato 18 al DPCM)
- sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 (allegato 22).
Per gli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari consentite tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle università con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Le università assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali e ai fini delle relative valutazioni.
Area rossa
È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università fermo in ogni caso il loro proseguimento a distanza.
I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Tali attività si devono svolgere nel rispetto
- delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, (allegato 18 al DPCM del 2 marzo 2021)
- sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 (allegato 22).
Afam
Aree gialla e arancione
Le istituzioni afam, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria.
Le eventuali attività in presenza consentite si devono svolgere, ove compatibili, nel rispetto
- delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, (allegato 18 al DPCM)
- sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 (allegato 22).
Per gli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari consentite tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle istituzioni con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
Le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico.
Le assenze maturate dagli studenti non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali e ai fini delle relative valutazioni.
Area rossa
È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari fermo in ogni caso il loro proseguimento a distanza.
Le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle istituzioni afam, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Tali attività si devono svolgere nel rispetto
- delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca, (allegato 18 al DPCM)
- sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19 (allegato 22).
Attività ludiche, ricreative ed educative
Prevista la sospensione delle attività dei parchi tematici e di divertimento, mentre l’accesso ai luoghi destinati alle attività ludiche, ricreative ed educative è subordinato all’ausilio di operatori e all’applicazione di specifici protocolli di sicurezza
Commento
Pur essendo misure necessarie per contenere la diffusione del contagio, costituiscono un ulteriore limitazione delle esperienze e delle occasioni di socialità di bambini e adolescenti. Si tratta di aspetti di cui la politica e l’intera società devono farsi carico in prospettiva della ripartenza del Paese, orientando sulle nuove generazioni, che rappresentano il futuro del Paese, consistenti investimenti in termini finanziari e progettuali, a partire dal sistema scolastico.
Concorsi
- è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni.
- proseguono le procedure in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica.
- sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.
- resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto
Musei, istituti e luoghi della cultura
Area gialla
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Dal 27 marzo 2021, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
Continuano ad essere sospese le disposizioni che prevedono il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
Sono aperte al pubblico anche le mostre alle medesime condizioni previste per musei e istituti e luoghi della cultura.
Aree arancione e rossa
Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
Spettacoli dal vivo
Area gialla
Fino al 26 marzo 2021, sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.
La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all’aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni sopra indicate.
Aree arancione e rossa
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.
Area bianca
In tali aree (attualmente solo la Sardegna) dal 3 marzo non si applicano le misure relative all’area gialla relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività disciplinate dal dpcm. Alle medesime attività continuano ad applicarsi le misure anti contagio previste dal dpcm, nonché dai protocolli e dalle linee guida allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.
Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto.
Presso il Ministero della salute è istituito un Tavolo tecnico permanente, composto da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico, da un rappresentante dell’Istituto superiore di sanità e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome interessate, cui è affidato il compito di verificare, attraverso il monitoraggio degli effetti dell’allentamento delle misure anti contagio, il permanere delle condizioni per mantenere tali misure e/o la necessità di adottare eventuali misure intermedie e transitorie.