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Emergenza Coronavirus, Fase 2: nuovo modello di autodichiarazione in caso di spostamenti

Utilizzabile dal 4 maggio. È possibile adattare il modello precedente del 26 marzo. Ulteriore circolare del Ministero dell’Interno.

04/05/2020
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Il Ministero degli interni ha pubblicato un nuovo modello di autocertificazione, in vigore dal 4 maggio 2020, in caso di spostamenti. È possibile utilizzare il vecchio modello del 26 marzo barrando alcune parti non più attuali come indicato dallo stesso Ministero degli Interni.
Gli spostamenti all’esterno della propria abitazione possono essere effettuati, fino al 17 maggio 2020, soltanto per i seguenti motivi debitamente autocertificati

  • comprovate esigenze lavorative
  • esigenze di assoluta urgenza
  • situazioni di necessità
  • motivi di salute.

Inoltre occorre autocertificare di essere a conoscenza delle

  • sanzioni e dei controlli previsti dall’art. 4 del Decreto Legge 19/20
  • ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti adottati dalle Regioni.

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

In caso di controllo si prevede che l’operatore di polizia controfirmi l’autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. Non vi è più l’onere di allegare alla dichiarazione copia del documento di identità.

Inoltre il Ministero dell’interno ha diramato una importante circolare con la quale fornisce rilevanti chiarimenti in merito a

  • spostamenti
  • accesso in aree pubbliche e private
  • attività motoria e sportiva
  • cerimonie funebri
  • attività commerciali al dettaglio
  • servizi di ristorazione
  • attività produttive industriali e commerciali.

Riguardo agli spostamenti la circolare prevede quelli per incontrare congiuntipurché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezione delle vie respiratorie”. La parola “congiuntiricomprende i coniugi, i rapporti di parentela, di affinità, di unione civile e le relazioni connotate “da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti”. A tal proposito la circolare fa riferimento alla Sentenza 10 novembre 2014, n. 46351 della Sez. IV della Corte di Cassazione.
La circolare, infine, ricorda l’obbligo di utilizzare protezione delle vie respiratorie

  • nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto
  • in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza di sicurezza.

Non sono soggetti a tale obbligo

  • i bambini sotto i sei anni
  • i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina
  • i soggetti che interagiscono con i disabili di cui al punto precedente.

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