Referendum, firma contro l'autonomia differenziata

Home » Attualità » Emergenza Coronavirus: sospensione dell’attività didattica in tutta Italia fino al 15 marzo

Emergenza Coronavirus: sospensione dell’attività didattica in tutta Italia fino al 15 marzo

Con il nuovo DPCM sono estese a tutto il territorio nazionale le misure attuative di prevenzione e contenimento del contagio. Il decreto resta valido fino al 3 aprile 2020. La FLC CGIL richiede l’emanazione di linee guida condivise.

05/03/2020
Decrease text size Increase  text size

Il 4 marzo il governo ha emanato un nuovo DPCM con ulteriori disposizioni attuative del DL 6/2020.

Il nuovo articolato definisce disposizioni ed azioni che hanno stavolta validità su tutto il territorio nazionale, anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, ritenendo necessario disciplinare in modo organico tutti gli interventi al fine di prevenire e contenere il contagio da COVID-19.

Il decreto in parte sostituisce (art. 4 co.2) alcuni articoli del decreto del 1° marzo  ed in parte li integra (art. 4 co.3):
“Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive  modificazioni,  le  misure  di  cui  al  presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque  cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.” .

Per quanto riguarda il comparto dell’Istruzione, la sospensione dell’attività didattica nelle scuole, nonché nei servizi educativi all’infanzia, è prorogata al 15 marzo ed è estesa a tutto il territorio nazionale: le scuole attivano, per tutta la durata della sospensione delle lezioni, modalità di didattica a distanza con particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità (art.1 co.1 lett. d e lett. g).

Restano ovviamente sospese le gite, i viaggi d’Istruzione e tutte le uscite (art.1 co.1 lett.e); permangono inoltre le disposizioni sulla riammissione a scuola “per assenze dovute a malattia infettiva […] di durata superiore a 5 giorni” (art.1 co.1 lett.f).

Le scuole, così come gli atenei e gli enti AFAM, nonché gli asili ed i nidi, sono tenute a applicare le disposizioni previste per le pubbliche amministrazioni in merito alle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (art.2 co.1 lett.c).

Queste disposizioni riguardano anche la scuola non statale e la formazione professionale.

Nel DPCM viene ribadito che per lo svolgimento delle attività didattiche nei settori di università e AFAM si può utilizzare le modalità a distanza (art. 1 co.1 lett. h), per esigenze legate all’emergenza sanitaria. Dopo il ripristino dell’ordinaria funzionalità, dovranno essere assicurati, se necessario e individuandone le modalità, il recupero delle attività formative o delle eventuali prove di verifica funzionali al completamento delle attività didattiche. Le assenze degli studenti determinate dai provvedimenti di contenimento del contagio, non sono computate per l’ammissione agli esami finali e ai fini delle relative valutazioni (art. 1 co.1 lett. i).

È inoltre consigliata, per tutti i settori lavorativi, l’organizzazione secondo le modalità del lavoro agile, sia per evitare spostamenti che potrebbero favorire il contagio sia per tutelare lavoratrici e lavoratori affetti da particolari patologie (art.1 co.1 lett. n).

La FLC CGIL segue con attenzione gli avvenimenti, esprime la propria vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori, agli studenti e alle famiglie e, nell’interlocuzione con il Ministero, con le altre organizzazioni sindacali e con i soggetti coinvolti, assicura il proprio impegno per consentire al più presto la ripresa delle attività nei luoghi della conoscenza, osservando tempi e misure necessari a tutelare la salute di tutti.

Mentre scriviamo, è stato convocato d’urgenza un incontro con il Gabinetto del Ministro dell’Istruzione per discutere gli effetti di questo DPCM: sarà l’occasione per ribadire la richiesta di emanare linee guida nazionali condivise con il sindacato per dare indicazioni chiare ed efficaci.

FERMIAMO L’AUTONOMIA DIFFERENZIATA!

Non solo ai banchetti nella tua città,
ora puoi firmare anche online.

FIRMA SUBITO