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Emergenza COVID-19: importanti modifiche sulla quarantena precauzionale e sull’accesso ai mezzi di trasporto

Introdotta l’autosorveglianza per i soggetti vaccinati con terza dose o con ciclo primario concluso entro 120 giorni. La circolare del Ministero della Salute.

31/12/2021
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È entrato in vigore il 31 dicembre 2021 il decreto legge 229/21 “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”.
Si tratta di un ulteriore decreto che cerca di dare una risposta all’aumento esponenziale del numero dei contagiati degli ultimi giorni. Seguiranno, in tempi molto brevi, ulteriori provvedimenti.
Analizziamo le parti del provvedimento che hanno ricadute dirette o indirette sui settori della conoscenza.

Quarantena, quarantena precauzionale, autosorveglianza

Modificata la normativa generale sulla quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID-19.
In particolare, dal 31 dicembre 2021 non si applica la quarantena precauzionale a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19, nei seguenti casi

  • nei 120 giorni successivi al completamento del ciclo vaccinale primario
  • nei 120 giorni successivi alla guarigione
  • successivamente alla somministrazione della dose di richiamo.

Coloro che si trovano in tale situazione hanno l’obbligo

  • di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19,
  • di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Conseguentemente per tali soggetti viene superata la quarantena precauzionale e introdotta l’autosorveglianza.

Queste disposizioni si applicano anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data del 31 dicembre 2021.

Rimangono naturalmente in vigore le norme che impongono il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Con la circolare del Ministero della Salute 60136 del 30 dicembre 2021 sono state regolate le modalità attuative della quarantena per i soggetti positivi e della quarantena precauzionale.
 

CONTATTI AD ALTO RISCHIO (contatti stretti)

CONTATTI A BASSO RISCHIO

Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti

NO quarantena
SI auto-sorveglianza che termina al giorno 5

Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
Effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

Non necessaria quarantena qualora siano state indossate sempre le mascherine chirurgiche o FFP2

Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, si dovrà sottostare a sorveglianza passiva

Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici

5 giorni di quarantena
+

Test molecolare o antigenico NEGATIVO

Non necessaria quarantena qualora siano state indossate sempre le mascherine chirurgiche o FFP2

Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, si dovrà sottostare a sorveglianza passiva

Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni

10 giorni di quarantena
+
Test molecolare o antigenico NEGATIVO

Non necessaria quarantena qualora siano state indossate sempre le mascherine chirurgiche o FFP2

Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie.

Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, si dovrà sottostare a sorveglianza passiva


Per soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, la circolare 60136/21 prevede che l’isolamento possa essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché

  • i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni
  • al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

La violazione delle disposizioni sopra elencate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

Accesso ai mezzi di trasporto

Fino al 9 gennaio 2022 è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai mezzi di trasporto adibiti a servizi di trasporto di persone (art. 4 comma 3 del DL 221/21)

Dal 10 gennaio e fino al 31 marzo 2021, oltre alla disposizione sopra indicata, l’accesso ai mezzi di trasporto è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cosiddetto super green pass, ossia

  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2
  • avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Le disposizioni introdotte dal 10 gennaio 2022, non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I titolari o i gestori dei servizi di trasporto sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni indicate. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, sono effettuate con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021 e successive modifiche.

La violazione delle disposizioni sopra elencate comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000.

Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

Il Commissario straordinario per l’emergenza, tenuto conto de prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo d’intesa, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle stesse farmacie e degli altri rivenditori autorizzati al fine di assicurare, fino al 31 marzo 2022 la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti.

Il Commissario

  • monitora l’andamento dei prezzi dei dispositivi FFP”
  • relaziona al Governo.