I congedi e i permessi nella scuola francese
Interessanti dati di confronto alla luce delle polemiche attuali e delle misure nostrane sulla malattia.
Nel momento in cui il Ministro Tremonti, auspice il suo collega Brunetta, maitre a penser della lotta ai “fannulloni”, sta pensando bene di imperversare contro il diritto ai congedi di malattia, ci giunge a fagiolo la Guida Pratica che ogni anno pubblica l’UNSA, importante sindacato della scuola francese.
Pur nelle inevitabili differenze, alcune in meglio altre in peggio, appare a tutti che il quadro dei diritti dei lavoratori della scuola italiana non è poi così eccezionale come la campagna in atto vorrebbe far credere.
Ecco dunque il quadro d’oltralpe:
Permessi
Decesso o malattia molto grave del coniuge, del padre, della madre o del convivente ex-Pacs |
3 giorni (+ 48 ore per eventuali distanze) |
Malattia del bambino |
Durata massima annuale pari alla totalitàdegli obblighi settimanali di servizio (calcolati in mezze giornate) e aumentati di una giornata. Questa durata può essere raddoppiata se il genitore è solo. Nessuna trattenuta . |
Cure termali |
Solo se c’è un congedo per malattia certificato |
Rosolia in caso di vicinanza con una collega incinta |
Se la collega è inferiore a 4 mesi; nessuna trattenuta. |
Concorso organizzato dal Ministero dell’Educazione |
2 giorni lavorativi consecutivi precedenti l’inizio delle prove. Nessuna trattenuta. |
Congedi di diritto riguardanti la vita familiare
Congedo di maternità. In base a certificato medico è possibile ridurre il congedo prenatale di 3 settimane e di aumentare corrispondentemente quello post natale. |
6 settimane prima della data presunta del parto e 10 settimane dopo. In caso di problemi di salute il congedo può essere aumentato di 2 settimane prima e4 settimane dopo. Per il terzo figlio 10 o 8 settimane prima e 16-18 settimane dopo. Parto gemellare: 12-16 settimane prima 18-22 settimane dopo. Pati plurigemellari: 24 settimane prima, 22 dopo. Stipendio pieno. |
Congedo per adozione |
Per il padre o per la madre. Primo o secondo figlio: 10 settimane. Terzo figlio e oltre: 18 settimane Adozioni multiple: 22 settimane Stipendio pieno |
Congedo in occasione di una adozione |
Per il padre o per la madre che non beneficia del congedo di adozione. 3 giorni (consecutivi o no) entro i quindici dall’arrivo del bambino. Nessuna trattenuta. |
Congedo parentale |
Riservato al personale di ruolo per allevare il proprio figlio o il figlio adottivo con meno di 3 anni. Domanda da formularsi un mese prima del congedo. Accordato ad un solo genitore. Senza stipendio. 6 mesi rinnovabili fino al terzo anno di vita del bambino. |
Congedo di presenza parentale |
Presenza necessaria di un genitore al capezzale di un figlio a carico, in caso di malattia, incidente o handicap. Durata massima 1 anno su un periodo di complessivo di 36 mesi frazionabili. |
Congedo per il padre in occasione della nascita |
3 giorni lavorativi (consecutivi o no) nei quindici intorno al parto. Nessuna trattenuta. |
Congedo di paternità |
Nascita di un figlio: 11 giorni consecutivi (18 in caso di parto multiplo) nei 4 mesi che seguono la nascita. Stipendio pieno. |
Congedo di accompagnamento di fine di vita |
Presenza necessaria al capezzale di un ascendente o un discendente sottoposto a cure palliative. 3 mesi al massimo. Senza stipendio. |
Congedi per malattia
Congedo per malattia |
Accordato per la durata massima di un anno. 3 mesi a stipendio pieno. 9 mesi a mezzo stipendio. |
Congedo per malattia lunga |
Accordato per una durata massima di 3 anni. Un anno a stipendio pieno. 2 anni a mezzo stipendio. Un testo normativo fissa le malattie che ne hanno diritto. |
Congedo di lunga durata |
Accordato per una durata massima di 5 anni. 3 anni a stipendio pieno. 2 anni a mezzo stipendio. Accordato in caso di cancro, malattia mentale, tubercolosi, poliomielite, o deficit immunitario grave o acquisito. |
Congedi riguardanti la vita professionale
Congedi di formazione professionale (previa consultazione delle commissioni paritarie) |
Dopo un minimo di 3 anni di servizio effettivo, la formazione deve essere approvata dallo Stato, la durata massima del congedo è di 3 anni. Trattamento: indennità mensile forfetaria pari all’85% del trattamento lordo. La domanda di congedo è accompagnata dall’impegno rimanere nell’istruzione statale per una durata pari al triplo della durata del congedo. |
Congedi per la formazione sindacale |
12 giorni al massimo per anno. |
Sono previsti anche congedi per la validazione dell’esperienza acquisita e per il bilancio di competenze.
Congedi per il personale precario (non titolare)
Congedi per malattia ordinaria |
Dopo 4 mesi di presenza effettiva un mese a stipendio pieno e un mese a metà stipendio. Dopo 2 anni di servizio, 2 mesi a stipendio intero e 2 mesi a metà stipendio. Dopo 3 anni di servizio 3 mesi a stipendio interp e 3 mesi a metà stipendio. |
Congedi per malattia grave |
Dopo 3 anni di servizio 12 mesi a stipendio pieno e 24 mesi a metà stipendio |
Congedi per maternità e adozioni |
Identici a quelli di ruolo |
Roma, 3 luglio 2008