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Apprendistato: sottoscritto l’Accordo tra Stato e Regioni sulla certificazione delle competenze

L’obiettivo è la realizzazione di un sistema nazionale di certificazione

07/05/2012
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Il 19 aprile scorso è stato sottoscritto in Conferenza Stato-Regioni l’Accordo per la definizione  di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato. Si tratta di un passaggio di grande rilievo nel processo di progressiva attuazione del TUA (Testo Unico sull’Apprendistato) approvato con Decreto Legislativo 167/11 ed in particolare di quanto previsto dall’art. 6 del TUA che fa riferimento alla definizione degli standard professionali, degli standard formativi e, appunto, delle modalità di certificazione delle competenze. L’Accordo segue quello sottoscritto il 15 marzo scorso che regolamentava i profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, a norma dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 167/11.

I contenuti dell’Accordo

Premessa

L’Accordo si inserisce nel più complessivo contesto di cooperazione interistituzionale di riforma dei sistemi educativi di istruzione e formazione e del mercato del lavoro.

L’Accordo definisce la cornice di principi, definizioni, orientamenti metodologici e standard minimi di un sistema nazionale di certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non informali e informali.

I principi generali

  • al centro di un processo di certificazione delle competenze si trova la persona, cui vanno  riconosciute, in modo unitario a livello nazionale, le competenze comunque acquisite
  • la certificazione è un atto pubblico
  • il carattere pubblico è garantito dall’Ente pubblico titolare: Stato, Regione, Provincia autonoma
  • un sistema nazionale di certificazione si fonda su standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale

Definizioni

L’Accordo, partendo dal glossario messo a punto dal CEDEFOP (Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale), adotta le definizioni di: Competenza, Convalida/validazione delle competenze, Certificazione delle competenze, Apprendimento formale, Apprendimento non formale, Apprendimento infornale, Figura, Profilo.

Oggetto della certificazione

Può essere oggetto di certificazione una competenza o un aggregato di competenze riferibili a parte di una figura/profilo. Ciò comporta che

  1. l’unità minima certificabile è un’intera competenze e non singole o aggregati di abilità o conoscenze
  2. è necessario che le figure/profili siano preliminarmente standardizzate in termini di competenze
  3. è necessario disporre di uno standard di riferimento per la certificazione delle competenze
  4. gli standard siano previsti in repertori codificati a livello nazionale o regionale
  5. gli standard debbano far riferimento a
    1. competenze di base
    2. competenze tecnico professionali
  6. gli standard debbano essere pubblicamente riconosciuti e accessibili su base telematica

Attenzione: non si certificano i percorsi, gli ambiti, le modalità di acquisizione delle competenze

Leggibilità e correlabilità dei repertori nazionali e regionali di competenze

Sono fondate in prima applicazione sui seguenti descrittori

  • descrizione/denominazione (oggetto, ambito, descrizione figura/profilo)
  • livello (EQF: European Qualification Framework, ossia Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente.)
  • referenziazioni (attività economica e classificazione professionale)
  • processo lavorativo / aree di attività
  • competenze (elementi minimi di competenza, anche articolati in abilità/capacità e conoscenze).

Processo di certificazione

Tutti i processi di certificazione devono essere realizzati attraverso tre fasi:

  • identificazione: individuazione delle competenze riconducibili ad uno standard certificabile
  • accertamento/valutazione: verifica del possesso delle competenze secondo criteri e indicatori conformi a standard predefiniti
  • attestazione: rilascio di documenti standardizzati che attestano le competenze accertate/valutate

Carattere pubblico della certificazione

Il carattere pubblico è garantito dall’Ente pubblico titolare (Stato, Regione, Provincia autonoma). Tale titolarità identifica e differenzia la certificazione dalla convalida, quest’ultima realizzata da soggetti non titolari di funzione pubblica.

Procedure

Elementi essenziali delle procedure di certificazione sono

  • Conformità al “processo di certificazione” e all’”oggetto della certificazione”
  • Presenza di figure preposte alle varie fasi del processo di certificazione in possesso di specifici requisiti professionali
  • Presenza di figure preposte al rilascio del certificato/attestazione in possesso di specifici requisiti professionali
  • Definizione delle condizioni di accesso, fruizione ed erogazione del servizio basate su criteri di standardizzazione, trasparenza e accessibilità
  • Adozione di un sistema informativo finalizzato al monitoraggio, alla tracciabilità e alla tenuta degli atti e dei certificati/attestati rilasciati
  • Conformità alle norme relative all’accesso agli atti amministrativi
  • Conformità alle norme relative alla tutela della privacy
  • L’accertamento e la valutazione devono essere caratterizzati da:
    • collegialità,
    • oggettività
    • indipendenza

Elementi minimi del certificato/attestato

  • dati anagrafici del destinatario
  • dati dell’Ente che rilascia il certificato/attestato
  • competenza o aggregati di competenze acquisiti
  • indicazione per ogni competenza: della tipologia (di base, tecnico professionale), della    denominazione, del repertorio nazionale o regionale di riferimento oppure della figura/profilo di cui la competenza o aggregato di competenze fa parte
  • indicazione della denominazione/descrizione di figura/profilo,
  • livello EQF,
  • referenziazioni
  • processo lavorativo/aree di attività
  • dati relativi alle modalità di apprendimento e accertamento delle competenze.

Il certificato/attestato può essere integrato con informazioni aggiuntive, ove queste contribuiscano a migliorarne la trasparenza e a valorizzarne la spendibilità.

Registrazione

I certificati/attestati rilasciati in esito al processo di certificazione sono registrabili sul Libretto formativo del cittadino.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma potrà integrare lo standard formativo con ulteriori elementi conoscitivi non previsto dal citato Libretto formativo del cittadino.

Requisiti minimi essenziali dei soggetti accreditati e/o autorizzati alla certificazione

I requisiti sono di tipo professionale, relativi a figure in possesso di specifici competenze, e di tipo procedurale.

Criteri, soglie e modalità di verifica requisiti sono declinati dalle Regioni e Province autonome nei rispettivi territori.

Passaggi istituzionali successivi

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e Province Autonome si impegnano ad accompagnare e sostenere l’attuazione dell’Accordo attraverso un’azione di cooperazione interistituzionale finalizzato allo “sviluppo di proposte organiche a partire dalle tematiche della corre labilità, della portabilità e della qualificazione del processo e dei prodotti della certificazione.”

Recepimento dell’accordo

L’accordo per diventare operativo dovrà essere adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca.

Il commento

L’Accordo del 19 aprile 2012 rappresenta un importante tassello nel processo di progettazione e avvio del sistema pubblico nazionale di certificazione delle competenze. Specificatamente nell’ambito dell’apprendistato l’Accordo appare assai utile per evitare una pericolosa deriva localistica in tema di certificazione e spendibilità di titoli ed attestazioni: questo risultato fino a pochi mesi fa non era affatto scontato ed indubbiamente la caduta del governo Berlusconi e le forti pressioni dell’Unione Europea hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo.               

L’Accordo é il risultato di un complesso equilibrio istituzionale e, pertanto, non mancano aspetti parzialmente o totalmente non condivisibili.

Le criticità

Da un punto di vista formale occorre denunciare la tecnica di scrittura degli Accordi in Conferenza Stato Regioni e in Conferenza Unificata in tema di istruzione e formazione. Su poco più di otto pagine ben quattro sono costituite da premesse e complessi riferimenti normativi. Tenuto conto delle ricadute di questi accordi non solo su soggetti istituzionali (governo, regioni, province, università, scuole, ecc.) ma su persone in carne ed ossa, sarebbe necessario utilizzare una tecnica normativa caratterizzata da una maggiore semplificazione. In altre parole se al centro del processo di certificazione c’è la persona questo deve avvenire a partire della comprensibilità dei documenti normativi di riferimento.

Nel merito

  • appare non condivisibile e fuori luogo la raccomandazione presente nelle premesse, che prevede che: “nelle more della definizione di norme che disciplinino la materia in modo organico, quanto disposto dall’accordo stesso per la certificazione degli apprendimenti non formali e informali valga non solo nel percorso dell’apprendistato”. Indipendentemente dalla valutazione dell’Accordo non vi può essere una trasposizione automatica di quanto qui previsto nei percorsi del sistema educativo e dell’istruzione universitaria tenuto conto dell’esistenza di specifiche norme di settore, alcune delle quali, peraltro, richiamate nella parte introduttiva
  • non tutte le definizioni adottate appaiono condivisibili. Ecco alcuni esempi:
    • Competenze. Sono ignorati i riferimenti ai livelli di autonomia e responsabilità, elementi rilevanti nella descrizione delle competenze nel contesto del quadro europeo delle qualifiche:
    • Apprendimento formale. Si utilizza, parzialmente, la definizione del CEDEFOP ma ci si dimentica che il Disegno di Legge sul mercato del lavoro ne da’ una definizione molto più chiara e ben declinata rispetto alla realtà italiana: “per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema nazionale di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di una certificazione riconosciuta”.
    • Apprendimento non formale. Anche in questo caso c’è una evidente differenza tra l’utilizzo della generica definizione del glossario del CEDEFOP con la più stringente definizione presente nel DDL sul mercato del lavoro: “si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale, (…), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato e del privato sociale e nelle imprese che rispondono” a specifici criteri definiti per legge
    • Profilo. La definizione è “standard regionale definito anche in termini di declinazione territoriale della Figura di riferimento nazionale”. Ci si dimentica però che l’accordo del 27 luglio 2011 in tema di istruzione e formazione professionale precisa che “Le competenze tecnico-professionali e di base che, sulla base delle specifiche esigenze territoriali, connotano il profilo regionale si intendono in ogni caso aggiuntive rispetto a quelle assunte dal sistema Paese come standard nazionale.” (Allegato 1, lettera B) punto 3)
  • Oggetto della certificazione. La precisazione che la competenza rappresenta l’elemento minimo certificabile, è probabilmente pertinente con l’apprendistato professionalizzante, ma non certamente con quello di primo e terzo livello. Infatti:
    • nell’apprendistato per l’acquisizione della qualifica e del diploma professionale (primo livello) una competenza può essere acquisita anche dopo tre anni di formazione ed è spesso costituita da una serie notevole di abilità e conoscenze. Peraltro questa parte dell’accordo confligge con quanto previsto dall’Accordo del 15 marzo 2012. Infatti tale accordo prevede l’adozione dei modelli di certificazione anche in caso di nel caso di interruzione del percorso  formativo, previsti dal citato Accordo del 27 luglio 2011. In tali modelli si parla esplicitamente della certificazione anche di sole abilità e/o conoscenze riferibili a specifiche competenze.
    • Riguardo all’apprendistato di alta formazione è evidente che le modalità indicate nell’Accordo non sono al momento applicabili. Infatti i diplomi quinquennali dell’istruzione tecnica e professionale, le lauree e le lauree magistrali  non sono definiti nei termini previsti da questa parte dell’Accordo. Peraltro in riferimento agli unici percorsi post secondari strutturati in maniera compatibile con i contenuti dell’Accordo del 19/04/2012, quelli che si svolgono negli ITS, viene citato un decreto, il DM 7/11/2011 (ma non era datato 3/11/2011?) di cui si sono perse completamente le tracce. Infatti l’articolato non è mai stato formalmente pubblicato mentre gli allegati che definiscono il profilo culturale e professionale degli studenti, le competenze comuni, gli ambiti di ciascuna figura e le relative “macrocompetenze in esito” sono praticamente scomparsi.
  • Non vi sono indicazioni sulle modalità di “tenuta” nazionale dei sistemi di certificazione regionali. Questo punto è particolarmente rilevante: infatti o la creazione di tale sistema si accompagna alla contemporanea definizione di organismi nazionali di monitoraggio e verifica o tutto quanto scritto nell’Accordo rischia di essere privo di valore. Il timore qui espresso è fortemente alimentato dal fatto che non vi è alcun riferimento alle risorse finanziarie per la creazione e la messa a regime del sistema nazionale di certificazione. La cosa è particolarmente evidente se si affronta uno dei temi più delicati dell’Accordo: quello della convalida/validazione delle competenze in contesti non formali e informali. Come è noto l’Unione Europea da anni promuove la prospettiva di valorizzare e rendere spendibili gli apprendimenti non formali e informali (validation of non formal and informal learning). In alcuni paesi europei i sistemi e i modelli di validazione hanno precise regolazioni finalizzate a tutelare gli utenti. In Italia invece non c’è nulla di tutto questo ma solo una miriade di esperienze con modalità, metodologie, tipologie di validazione assai diverse. E’ evidente che solo ingenti investimenti possono rendere l’operazione credibile. In caso contrario il rischio è quello della definizione di norme molto stringenti sulla carta ma prive di qualsiasi possibilità di essere concretamente applicabili.

Per concludere

In conclusione, un accordo complessivamente condivisibile sul piano del metodo e dei principi, ma che non appare in grado di attivare un reale processo che conduca in tempi ragionevoli alla creazione di un sistema pubblico e nazionale di certificazione delle competenze caratterizzato da “standard minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e tracciabilità”

Segnaliamo, infine, che in queste settimane sono state emanate specifiche norme regionali e sottoscritti accordi sindacali sull’apprendistato. Pubblicheremo prossimamente sul questo sito norme e accordi analizzandoli dal punto della vista dei percorsi formativi e della certificazione delle competenze.