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Jobs Act e apprendistato per l’acquisizione di titoli di studio e professionalizzanti: imminente la pubblicazione del decreto

Una strada sbagliata, percorsi subalterni all’impresa, attenzione ai giovani in formazione pari a zero.

11/12/2015
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In precedenti notizie  avevamo illustrato i contenuti degli articoli specifici del decreto legislativo 81 del 2015, relativi al contratto di apprendistato, e dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni del 1° ottobre 2015 sullo schema di decreto interministeriale recante gli standard formativi e i criteri generali dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca.

Segnaliamo che il Decreto è stato firmato il 12 ottobre scorso dal Ministro del Lavoro, dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'Economia e che la Corte dei Conti ha apposto il proprio visto il 24 novembre. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista a breve. Il testo non presenta novità rispetto a quello commentato.

Questi i passaggi successivi:

  • Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto recepiscono con propri atti le disposizioni ivi contenute. Trascorso tale termine ed in assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dei percorsi di apprendistato, è disciplinata attraverso l’applicazione diretta delle disposizioni del decreto.
  • Nelle more della scadenza di tale termine, le disposizioni del decreto trovano applicazione immediata e diretta, esclusivamente nell’ambito di apposite sperimentazioni promosse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. Conseguentemente per la Scuola l’Intesa non è applicabile per il corrente anno scolastico.

Lo “status” dell’apprendista

Nonostante un generico riferimento presente nell’articolo 6 del Decreto Interministeriale, con l’entrata in vigore D. Lgs. 81/15 cambia completamente il paradigma di riferimento riguardo allo condizione giuridica del giovane in apprendistato per l'acquisizione di titoli di studio e/o professionalizzanti. Di fatto non ha più lo status di studente ma quello di lavoratore. In questo senso non sono casuali l’abrogazione delle norme sulla definizione dello status  degli studenti in apprendistato (art. 8-bis comma 2 del Decreto Legge 104/13) e l’indicazione della formazione in azienda come formazione interna e formazione esterna quella effettuata nella struttura formativa.

Inoltre, il giovane, titolare di un vero e proprio contratto individuale di lavoro, ha l’obbligo di effettuare il normale orario di lavoro previsto dal CCNL di settore, costituito dalla formazione interna, dalla formazione esterna, e dalle ore di “lavoro” vero e proprio.

La retribuzione dell’apprendista è la seguente:

Formazione interna (in azienda) All’apprendista è riconosciuta una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta*
Formazione esterna (nella istituzione formativa) Il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo*
Attività di lavoro Intera retribuzione**

* salvo diversa previsione dei contratti collettivi
** accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono l'inquadramento contrattuale: due livelli inferiori oppure retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio

A titolo di esempio, un giovane che ha sottoscritto un contratto di apprendistato di primo livello per l’acquisizione di  un diploma di un istituto tecnico o professionale, ipotizzando 1800 ore annue di lavoro previsto dal CCNL di riferimento e la frequenza della classe terza (1056 ore), avrebbe il seguente impegno annuale con la relativa retribuzione:

Formazione interna (in azienda) Minimo 370 ore
All’apprendista è riconosciuta una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta*
Formazione esterna (nella istituzione formativa) Massimo 686 ore
Il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo*
Attività di lavoro 744 ore
Intera retribuzione**

* salvo diversa previsione dei contratti collettivi
** accordi interconfederali o contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono l'inquadramento contrattuale: due livelli inferiori oppure retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio

Identica situazione riguarda la sperimentazione dell’apprendistato nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, che è stato oggetto di uno specifico Accordo in Conferenza Stato Regioni il 24 settembre scorso.

Ricordiamo che per i datori di lavoro che assumono giovani con contratto di apprendistato di primo e terzo livello, sono stati previsti, a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2016, forti benefici definiti dall’art. 32 del D. Lgs. 150/15.

In particolare:

  • non trova applicazione il contributo di licenziamento di cui all'articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92 del 2012
  • riduzione dal 10 al 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per la determinazione della contribuzione dovuto dai datori di lavoro per gli apprendisti
  • sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro.

Commento

La FLC CGIL conferma la propria radicale contrarietà a tutto l’impianto del Jobs Act e in particolare alla parte relativa all’apprendistato. Il pesante attacco a cui è sottoposta la scuola si basa su presupposti infondati (la scuola come prima responsabile della disoccupazione giovanile) e arcaici (la scuola come strumento del mercato del lavoro mediante la programmazione dei flussi della manodopera “istruita”). Si conferma la completa estraneità di questo governo alle tematiche dell’obbligo di istruzione e dell’assoluta necessità di elevare i livelli di istruzione.

Inoltre, come si possa conciliare questo impianto normativo con temi di vitale importanza, quali i diritti e doveri delle studentesse e degli studenti o la valutazione degli apprendimenti, è un mistero.

Contro questa deriva la FLC CGIL continuerà il lavoro di protesta e proposta a partire dall’alternanza scuola lavoro e dalla delega prevista dalla Legge 107/15 sulla revisione dei percorsi dell’Istruzione Professionale.