Istituti Tecnici Superiori: registrato alla Corte dei Conti il DPCM
Le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici Superiori sono operative.
Con la registrazione alla Corte dei conti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) si conclude il percorso normativo per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e formazione Tecnica Superiore (IFTS) e la costituzione degli Istituti tecnici Superiori (ITS).
Il decreto è corredato da tre allegati riguardanti le linee guida per la costituzione degli istituti tecnici superiori, lo schema di statuto e le indicazioni per i piani di intervento territoriali.
Come Flc Cgil, nel prendere atto che il MPI ha proceduto senza tener conto delle osservazioni anche da noi espresse, ribadiamo le critiche su alcuni punti salienti del DPCM, in particolare:
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Nel decreto, come da noi già dichiarato, convivono sia i vecchi percorsi IFTS che i nuovi ITS. Si crea così una apparente pluralità di offerta formativa che nella realtà non fa altro che creare confusione nei giovani che si accingono a fare una scelta formativa di specializzazione tecnica professionale superiore.
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La determinazione di far riferimento al IV livello della classificazione comunitaria europea non corrisponde al livello che in altri paesi europei hanno i percorsi post secondari. Ne risulta abbassato il livello professionale del titolo che si consegue e si allunga il percorso formativo dei giovani italiani rispetto ai loro omologhi europei.
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Gli ITS sono finalizzati al conseguimento di un diploma tecnico superiore, mentre i percorsi IFTS al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore. Viene dichiarato che entrambi saranno validi per l’accesso ai pubblici concorsi, non viene esplicitata la differenza fra i due titoli finali.
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L’obiettivo di rafforzare la filiera dell’istruzione tecnica professionale con la stabilità di un sistema d’istruzione tecnico superiore, viene delegato all’istituzione di una fondazione. Si riconosce nella configurazione della fondazione di partecipazione l’istituto giuridico valido per assicurare il funzionamento che possa rispondere a standard riconoscibili su tutto il livello nazionale e dell’Unione Europea. In tal modo, come da noi sostenuto, la governance definita non garantisce la centralità del ruolo delle istituzioni formative pubbliche presenti.
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Permangono le problematicità riguardo al personale, restano vaghe le indicazioni sulla stabilità delle risorse e nulla si dice sulla tipologia dei rapporti di lavoro che si andranno ad instaurare e le norme legislative e contrattuali di riferimento.
Roma, 3 aprile 2008