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ITS e università: No delle Regioni alla bozza di decreto sul riconoscimento dei crediti formativi

Lo schema prevedeva una pesante penalizzazione degli ITS non federati con le università.

02/01/2013
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L'art. 14 della Legge Gelmini sull'università, Legge 240/10, reca norme sulla "Disciplina di riconoscimento dei crediti".

In particolare

  • il comma 1, modificando l'art. 2 comma 147 del decreto legge 262/2006, stabilisce che il numero massimo di crediti formativi riconoscibili per attività formative di livello post-secondario non può essere superiore a dodici
  • il comma 2 prevede che con decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca siano definite eventuali deroghe al limite dei dodici crediti previsti dal comma 1 in relazione, tra l'altro, ad attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso
  • il comma 3 stabilisce che, con il medesimo decreto sopra citato, siano definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati negli Istituti Tecnici Superiori (ITS) nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le cosiddette federazioni contemplate dall'art. 3 della Legge 240/10. In particolare tale articolo prevede che "Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, (…) due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture (..)" (comma 1). La federazione può avere luogo anche tra università e istituti tecnici superiori (comma 2).

Per completare il quadro di riferimento, occorre ricordare che gli ITS sono "Fondazione in Partecipazione" che hanno, come istituzione di riferimento, un Istituto Tecnico o Professionale, ed un partenariato composto almeno da:

  • un ente di formazione accreditato dalla Regione per l'alta formazione;
  • un'impresa del settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore;
  • un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;
  • un Ente locale.

Lo schema di decreto previsto dall'art. 14 della Legge 240/10 era stato inviato dal MIUR alle Regioni il 27 ottobre 2011. Durante l'incontro tecnico del 15 novembre 2011 i rappresentanti delle Regioni avevano espresso una serie di riserve soprattutto riguardo al divario nel numero dei crediti formativi universitari riconoscibili tra i percorsi degli ITS federati con le Università e quelli non federati.

Il 14 dicembre 2012 il MIUR ha diramato una nuova versione del decreto nella quale veniva confermata la penalizzazione degli ITS non federati.

Il 20 dicembre 2012 la Conferenza Stato-Regioni con Atto n. 254 ha espresso parere negativo sullo schema di decreto previsto dall'art. 14 commi 2 e 3 della Legge 240/10.

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