Istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e misure per evitare la diffusione del coronavirus: il punto della situazione
Nel ginepraio di decreti e ordinanze emanati in questi giorni forniamo alcune indicazioni per affrontare l’emergenza.
La vicenda della diffusione dei casi di contagio da coronavirus in alcune regione del nord d’Italia, sta avendo pesanti ripercussioni sulla funzionalità anche delle istituzioni AFAM.
Facciamo il punto della situazione alla luce dell’intricata rete di provvedimenti emanati dalle varie autorità competenti fornendo indicazioni su possibili comportamenti da tenere nelle diverse situazioni.
I provvedimenti emanati
Il governo ha emanato uno specifico decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Contestualmente è stato pubblicato in gazzetta ufficiale un decreto del presidente del consiglio dei ministri (DPCM) del 23 febbraio 2020 relativo a “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” Il DPCM è integrativo delle ordinanze del ministro della salute del 21 febbraio 2020 (regione Lombardia) e 22 febbraio 2020 (Regione Veneto).
A seguito dell’entrata in vigore del decreto legge e del DPCM, sono state emanate da parte dei presidenti delle regioni ulteriori ordinanze, alcune di concerto con il Ministero della salute (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Friuli Venezia Giulia), altre adottate autonomamente (Liguria, prov. aut. di Trento)
Le ricadute sulle istituzioni AFAM
Sospensione delle attività formative
Tutti i provvedimenti sopra elencati, al fine di evitare il diffondersi del COVID-19, prevedono che nelle aree nelle quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosca la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi sia un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del virus, venga sospesa (in alcuni casi si parla impropriamente di chiusura) la frequenza delle attività di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza.
Funzionalità degli uffici amministrativi
In base a tale disposizione la sospensione riguarderebbe unicamente le attività formative in presenza. Tuttavia, sia il Decreto Legge che il DPCM, prevedono tra le misure adottabili dalle autorità competenti anche la chiusura o la limitazione dell’attività degli uffici pubblici. In altre parole a seconda dell’ampiezza dell’area interessata il Ministro della salute, il presidente della Regione, il sindaco potrebbero disporre la chiusura degli uffici pubblici ivi compresi le istituzioni afam. La chiusura da parte del presidente del CdA di una istituzione, provvedimento che è stato adottato in alcuni casi, deve essere supportata da specifiche indicazioni dell’azienda sanitaria competente per territorio.
Da segnalare inoltre che l’art. 3 del DPCM prevede che le modalità di lavoro agile (che prevede forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa) è applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalla legge 81/17 e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Lavoratori che abitano nei comuni focolaio
I provvedimenti fin qui emanati prevedono che per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, non possano svolgere attività lavorativa anche se essa si effettua fuori dal Comune o dall'area indicata. Infatti per i cittadini dei comuni indicati dal DPCM del 23 febbraio vige il divieto assoluto di allontanamento.
Istituzioni AFAM fuori delle aree di contagio
Nelle istituzioni afam sono presenti molti lavoratori, soprattutto docenti, pendolari provenienti da tutta Italia e quindi anche dalle Regioni che hanno adottato provvedimenti di contenimento del contagio. In questo caso specifico, è urgentissimo comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio per individuare le scelte più idonee ad evitare rischi di ampliamento del contagio.