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Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati. Precisazioni da parte dell'Agenzia delle entrate

Rientrano nel campo di applicazione del DL 66/ 2014, anche i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l’indennità e i lavoratori in mobilità

15/05/2014
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Con la Circolare n. 9E del 14 maggio 2014 che integra la precedente Circolare n. 8E del 28 aprile 2014 l’Agenzia delle Entrate ha ulteriormente precisato che hanno diritto al bonus Irpef  anche i cassintegrati, i disoccupati che percepiscono l’indennità e i lavoratori in mobilità in quanto rientrano tra i lavoratori dipendenti e assimilati. Di diritto si allarga la platea dei beneficiari già indicata al punto 1 della citata circolare n. 8E/2014.  

Ricordiamo che il Decreto Legge n.66 del 14 aprile 2014 prevede che l’importo del credito è di 640 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Per consentirne una rapida fruizione da parte dei beneficiari, il decreto prevede che il credito sia riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

La stessa circolare n.9E norma l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.

Viene inoltre precisato che le somme percepite come incremento della produttività, tassate al 10%, non concorrono ai fini del bonus.

Infine, nel caso di contribuenti che hanno lavorato solo una parte dell’anno, il sostituto d’imposta deve calcolare il credito sulla base del periodo di lavoro effettivo.

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