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PNRR e decreto legge che riorganizza la governance del PNRR: sintesi del provvedimento approvato dal Parlamento

Via libera definitivo al testo che contiene varie norme relative ai settori della conoscenza. Previsto il superamento delle Unità di missione dei Ministeri.

20/04/2023
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Il 20 aprile 2023 la Camera dei deputati, ha definitivamente approvato il decreto legge 13 del 24 febbraio 2023 “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, nel testo definito dal Senato. Il decreto prevede una complessiva rivisitazione del sistema di governance dell’intero Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In precedenti notizie abbiamo analizzato il testo originario nonché gli emendamenti approvati dal Senato. Sintetizziamo ora le parti che hanno un impatto diretto sui settori della conoscenza.

Coronavirus COVID-19 e PNRR: notizie e provvedimenti

Indice cliccabile

Scuola Università e Ricerca AFAM ITS Altre disposizioni

Scuola

Equipe Formative Territoriali

Confermate anche per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 le équipe formative territoriali individuate dal Ministero dell’istruzione e costituite da

  • 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale
  • 100 docenti da porre in esonero dall’esercizio delle attività didattiche.

Le attuali équipe formative territoriali, in scadenza nell’a.s. 2022/2023, sono costituite da 20 docenti in presso gli uffici scolastici regionali e presso l’amministrazione centrale e 200 docenti in semi esonero dall’esercizio delle attività didattiche.

Le “nuove” équipe devono

  • garantire azioni di supporto e diffusione del Piano nazionale per la scuola digitale
  • promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative
  • potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l’attuazione degli interventi legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione delle scuole.

Segnaliamo che riguardo alle azioni di supporto al PNRR il decreto legge 36/22 ha istituito per ciascuno degli anni scolastici ricompresi tra l’anno scolastico 2022/2023 e l’anno scolastico 2025/2026 il “Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR” costituito da 100 docenti e assistenti amministrativi e da 5 dirigenti scolastici, collocati in posizione di comando presso l’Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali.
Le attività delle equipe territoriali e del Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR sono coordinate dall’Unità di Missione del PNRR del Ministero dell’Istruzione.
Per la copertura degli oneri derivanti dai comandi e dagli esoneri dei componenti dell’equipe, pari a euro 1.517.098,00 per il 2023, euro 3.792.744,00 per il 2024 e di euro 2.275.647,00 per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il Piano Nazionale Scuola digitale.
(art. 23)

Edilizia scolastica e PNRR

Ribassi d’asta

Gli Enti locali possono utilizzare le economie di gara derivanti dai ribassi d’asta per gli interventi di edilizia scolastica anche per i “progetti in essere” e non solo per i “nuovi” progetti PNRR. Infatti per tali interventi l’utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d’asta non è stato previsto dalla normativa vigente. L’intervento normativo è finalizzato a rimediare al fenomeno dell’aumento del costo dei materiali.
(art. 24 comma 1)

Supporto specialistico

I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, a cui sono stati assegnati in tema di edilizia scolastica poteri derogatori al codice degli appalti, in analogia a quanto previsto per i commissari straordinari, possono avvalersi di altre strutture pubbliche, centrali e locali, per ricevere supporto specialistico anche per tutti gli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell’istruzione. Gli oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3 per cento del relativo quadro economico.
(art. 24 comma 2)

Deroghe al codice degli appalti

Previste ulteriori norme di semplificazione e accelerazione in tema di edilizia scolastica

  • estesa la possibilità di operare come commissari straordinari per gli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR (già prevista fino al 31 dicembre 2026 per Sindaci e Presidenti di Provincia e di Città Metropolitana) anche ai soggetti attuatori degli interventi, alle stazioni appaltanti (se diverse dai soggetti attuatori), alle centrali di committenza e ai contraenti generali. Tali soggetti applicano le deroghe al codice degli appalti già previsti dall’art. 7-ter del Decreto legge 22/20 e relativi a
    • acquisti e programmazione dei lavori pubblici,
    • procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori,
    • stipula del contratto,
    • controlli sugli atti dell’affidamento,
    • aggregazioni e centralizzazione delle committenze,
    • commissioni giudicatrici,
    • albo delle commissioni aggiudicatrici,
    • criteri di aggiudicazione dell’appalto
    • redazione del decreto sullo stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica
  • sempre nell’ambito degli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, ove diversi dai soggetti attuatori, le centrali di committenza e i contraenti generali, in deroga alle norme vigenti, possono procedere all’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 215.000 euro. L’affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi fondamentali per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione
  • le deroghe sopra indicate si applicano anche agli accordi-quadro per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori stipulati da Invitalia, e anche per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione.

(art. 24 commi 3 e 4)

Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici

Al fine di garantire il raggiungimento del target connesso all’investimento del PNRR denominato “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” (Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1) e garantire la continuità didattica e il diritto allo studio, è autorizzata la spesa 4 milioni di euro per l’anno 2023 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio temporaneo di strutture modulari ad uso scolastico. Come è noto l’investimento prevede la costruzione di 195 istituzioni scolastiche con relativa sostituzione di edifici scolastici obsoleti.
L’intervento è finanziato con le risorse per le spese di locazione a carico dello Stato dei Poli per l’infanzia innovativi a gestione pubblica.
(art. 24 comma 5)

Previste modifiche in merito al concorso di progettazione dall’art. 24 del Decreto Legge 152/21. In particolare ai vincitori del concorso gli enti locali affidano i successivi livelli di progettazione e la direzione dei lavori, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. A tal fine i vincitori devono di dimostrare di possedere i requisiti generali e di idoneità professionale, economico- finanziari e tecnico organizzativi, la cui verifica è rimessa agli enti locali stessi. In ogni caso i vincitori sono tenuti allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica entro trenta giorni dall’incarico.
(art. 24 comma 6)

Scuola di alta formazione per l’istruzione

Nuovamente modificate le norme relative agli aspetti procedurali e alla tempistica per la nomina del direttore generale della Scuola di alta formazione dell’istruzione istituita dal decreto legge 36/22. In particolare

  • l’incarico di direttore generale è disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’istruzione
  • ampliata la platea dei possibili partecipanti alla procedura di interpello consentendo la presentazione dell’istanza non solo ai dirigenti di prima fascia del Ministero e a professionalità esterne all’Amministrazione con qualificata esperienza ma anche ai dirigenti di seconda fascia del Ministero e ai dirigenti di altre amministrazioni
  • nel caso di nomina di un dirigente di seconda fascia si applica la norma secondo cui tali dirigenti transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste per le ipotesi di responsabilità dirigenziale.

(art. 25)

Università e Ricerca

Esonero contributivo per assunzione ricercatori

Introdotto un esonero contributivo a favore delle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal PNRR (Missione 4 Componente 2 Investimento 3.3) e che assumono personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 (contratti di ricerca) o 24 (Ricercatori a tempo determinato) della legge 30 dicembre 2010, n. 240. L’esonero contributivo sarà riconosciuto nel limite massimo complessivo di 7.500 euro, nel limite di 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato. L’esonero si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata e comunque nel rispetto delle previsioni in materia di regime de minimis. Con un apposito Decreto del Ministro dell’università e della ricerca, su cui vi aggiorneremo, il Governo disciplinerà le modalità di riconoscimento dell’esonero contributivo.
Le modalità di riconoscimento del beneficio saranno definite con apposito decreto del Ministro dell’università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.
L’esonero è finanziato con le risorse assegnate per l’Investimento 3.3 “Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori da parte delle imprese” della Missione 4, Componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(art. 26 commi 1-4)

Contratti di ricercatori a TD

Fino al 31 dicembre 2026 (in precedenza fino a giugno 2025) le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di Ricercatore a TD (nella versione di cui al DL 36/22) ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno (in precedenza nei tre anni antecedenti l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 36/22), titolari di contratti da RTDa, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca (art. 22 della legge 240/22) nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 36/22.
(art. 26 comma 5)

Ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010, nel testo precedente a quello del decreto legge 36/22, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 nel testo attualmente vigente è riconosciuto fino al 31 dicembre 2026 (in precedenza giugno 2025), a richiesta, ai fini dell’inquadramento, un periodo di servizio pari a 3 anni. In questo caso, la valutazione per l’inquadramento nel ruolo dei professori di II fascia (articolo 24, comma 5, della legge n. 240/10, avviene non prima di 12 mesi dalla presa di servizio).
(art. 26 comma 5bis lettera a)

Assegni di ricerca

Ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 240, nel testo a quello del decreto legge 36/22, e che stipulano un contratto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 240, come modificato dal DL 36/22, è riconosciuto fino al 31 dicembre 2026 (in precedenza giugno 2025), a richiesta, ai fini dell’inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
(art. 26 comma 5bis lettera b)

Tetto di spesa contratti di ricerca

Escluse dal tetto di spesa individuato dal decreto legge 36/22 per l’attivazione dei contratti di ricerca, le posizioni finanziate dal PNRR e, più in generale, da risorse rivenienti dal finanziamento di specifici progetti di ricerca attribuiti sulla base di bandi competitivi (come PRIN, Horizon2020, ecc.).
(art. 26 comma 6)

Tempo definito ricercatori a tempo determinato

Il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito si applica anche ai ricercatori a tempo determinato di cui alla legge 240/10 assunti con regime di tempo pieno, i quali possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell’inizio dell’anno accademico dal quale far decorrere l’opzione, e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.
(art. 26 comma 6 bis)

Chiamata docenti di I fascia

Le università vincolano le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di prima fascia alla chiamata di studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare (eliminato il riferimento alle “funzioni oggetto del procedimento”).

Non possono partecipare a queste procedure i docenti di prima fascia già in servizio.

Queste norme non si applicano alle Scuole Superiori a Ordinamento Speciale (norma introdotta dall’emendamento approvato).
(art. 26 comma 7)

Università e polizze sanitarie integrative nell’ambito dei progetti di ricerca relativi a bandi competitivi

Le università statali, possono destinare una quota delle risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione, per la stipula di polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale in favore di personale docente e della ricerca. L’importo di tali polizze non può essere superiore al due per cento della spesa sostenuta annualmente per tale personale e, comunque, nel limite massimo delle risorse rimborsate. Le modalità applicative di tale disposizione saranno stabilite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca.
(art. 26 comma 8)

Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università

Con una modifica all’art. 12 del Regio Decreto 1592/1933 si stabilisce che il presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Università deve essere scelto tra i componenti in possesso di requisiti non inferiori a quelli indicati dall’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 165/01.
(art. 26 comma 9)

Soggetti a partecipazioni pubblica istituiti in applicazione di investimenti del PNRR

Introdotte una serie di norme di carattere ordinamentale finalizzate a coordinare gli interventi di attuazione del PNRR di competenza del MUR, in relazione ai progetti di ricerca e alle attività che sono svolte da università, Enti pubblici di ricerca, istituzioni AFAM, nonché dai soggetti a partecipazione pubblica costituiti da questi. Ricordiamo che i soggetti a partecipazione pubblica sono

  • 5 Centri Nazionali (M4C2 investimento 1.4 del PNRR);
  • 14 Partenariati Estesi (M4C2 investimento 1.3 del PNRR);
  • 11 Ecosistemi dell’Innovazione (M4C2 investimento 1.5 del PNRR);
  • 4 soggetti relativi a “Iniziative di ricerca per Tecnologie e percorsi Innovativi in ambito sanitario e Assistenziale” (Piano Complementare, art.1 comma 2, lett. i), decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59).

Nell’ambito dei soggetti a partecipazione pubblica, è prevista l’integrazione degli organi statutari di gestione e controllo con uno o più rappresentanti designati dal MUR ed eventualmente, su indicazione di quest’ultimo, di ulteriori Ministeri, in ragione del tema oggetto della ricerca finanziata. Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni. Tali designazioni non determinano la cessazione dall’incarico dei componenti in carica. I relativi compensi sono integralmente a carico dei soggetti a partecipazione pubblica e non comportano nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
(art. 27 comma 1)

Procedure di controllo e rendicontazione

Le università statali, gli enti pubblici di ricerca, e le Istituzioni statali dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica osservano le procedure di controllo e rendicontazione delle misure relative all’attuazione del PNRR, con sistemi interni di gestione e controllo idonei ad assicurare

  • il corretto impiego delle risorse finanziarie loro assegnate
  • il raggiungimento degli obiettivi in conformità alle disposizioni generali di contabilità pubblica.

Le istituzioni attestano al MUR, ove previsto anche per il tramite dei soggetti nominati negli organi statutari, gli esiti conseguenti al fine di consentire al ministero di adempiere agli eventuali ulteriori obblighi a suo carico.

Resta ferma la facoltà del Ministero dell’università e della ricerca di effettuare specifiche verifiche, anche a campione, sugli esiti dichiarati e sui controlli effettuati.
(art. 27 commi 2 e 3)

Fondi funzionamento ordinario e PNRR

I fondi assegnati dal MUR alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle Istituzioni statali dell’AFAM per il funzionamento ordinario, costituiscono strumento idoneo di garanzia delle risorse ricevute ai fini della realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del PNRR e del Piano Complementare (PNC).

In caso di società partecipate dai soggetti pubblici, i suddetti fondi di funzionamento ordinario costituiscono per la società compartecipata idoneo strumento a garanzia della copertura di qualsiasi erogazione ricevuta per lo svolgimento delle attività progettuali.
(art. 27 commi 4 e 5)

Housing universitario

L’Agenzia del demanio, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, individua beni immobili di proprietà dello Stato inutilizzati e gestiti dalla medesima Agenzia, che possono essere destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell’ambito delle misure di cui al predetto PNRR.
L’Agenzia del demanio, fermo restando quanto previsto dalle specifiche disposizioni normative in materia di residenze universitarie, è autorizzata a utilizzare le risorse previste a legislazione vigente per gli investimenti della medesima Agenzia, per contribuire, entro il limite non superiore al 30% del quadro economico degli interventi necessari di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione di tali immobili, alla copertura dei relativi oneri, anche in concorso con le risorse messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché con le risorse finanziate dal PNRR.
L’Agenzia del demanio, sentiti gli enti locali competenti e di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, individua gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell’ambito delle misure di cui al PNRR.
(art. 15 commi 1, 2 e 5 bis)
Le ulteriori risorse destinate agli interventi per alloggi e residenze per gli studenti universitari previste dalla legge di bilancio 2023 possono essere assegnate, ove ammissibili, anche agli interventi proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai relativi organismi preposti al diritto allo studio universitario o all’edilizia residenziale pubblica.
In attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, definite norme sul regime autorizzatorio per l’esercizio di una struttura residenziale universitaria. In particolare

  • gli standard minimi nazionale di una struttura residenziale universitaria sono disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza Stato-Regioni
  • entro 60 giorni, le Regioni emanano un provvedimento di classificazione delle strutture e provvedono al rilascio della relativa autorizzazione
  • fino all’emanazione dei provvedimenti sopra indicati mantengono efficacia le normative precedenti

sono fatti salvi e impregiudicati gli interventi che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 13/23 risultano già assegnatari dei finanziamenti di cui alla legge 338/00 e delle risorse a valere sul PNRR.
(art. 28)

AFAM

Nell’ambito dei regolamenti previsti dalla Legge 508/99, introdotta l’abilitazione artistica nazionale quale attestazione della qualificazione didattica, artistica e scientifica dei docenti nonché quale requisito necessario per l’accesso alle procedure di reclutamento a tempo indeterminato dei docenti, con decentramento delle procedure di nomina delle relative commissioni, di valutazione dei candidati, di pubblicazione degli esiti e di gestione del relativo contenzioso.
Il conseguimento dell’abilitazione non dà diritto all’assunzione in ruolo.
Qui un primo approfondimento.
(art. 26 comma 9 bis)

Istituti Tecnologici superiori

Le ulteriori norme di semplificazione e accelerazione in tema di edilizia scolastica si applicano, in quanto compatibili, anche agli Istituti tecnologici superiori, per l’attuazione degli interventi rientranti nel PNRR.
(art. 24 comma 3 bis)

Prorogata di ulteriori 5 mesi (da 12 a 17 mesi) la durata dell’accreditamento temporaneo degli ITS previsto dall’art. 14 comma 1 della Legge 99/22. Pertanto tale accreditamento scadrebbe non più a fine luglio 2023 ma fine dicembre 2023.
Rientrano tra gli ITS temporaneamente accreditati le fondazioni per le quali sia intervenuta almeno l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 31 marzo 2023.
Prorogata di ulteriori 5 mesi (da 12 a 17 mesi) la durata dell’accreditamento temporaneo degli ITS che alla data del 27 luglio 2022 fanno riferimento a più di un’area tecnologica. Pertanto tale accreditamento scadrebbe non più a fine luglio 2023 ma fine dicembre 2023.
(art. 24 comma 6 bis)

Altre disposizioni

Soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico e sociale

Eliminati tutti i riferimenti al Tavolo permanente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui fanno parte anche le parti sociali, con funzioni consultive nelle materie e nelle questioni connesse all’attuazione del PNRR.
(art. 1 comma 4)

Superamento delle unità di missione PNRR

Nell’ambito dei decreti di riorganizzazione dei ministeri che possono essere emanati entro il 30 giugno 2023, è possibile prevedere la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell’unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attribuite all’unità di missione ad altra struttura di livello dirigenziale generale individuata tra quelle già esistenti. In caso di trasferimento delle funzioni e delle attività svolte dall’unità di missione, con specifici decreti ministeriali sono assegnati alla struttura dirigenziale di livello generale le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite all’unità di missione.
(art. 1 comma 1)

Poteri sostitutivi e superamento del dissenso

In caso di ritardo, inerzia o difformità nell’attuazione di obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, i termini assegnati a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, per adempiere, sono ridotti da 30 a 15 giorni. In caso di perdurante inerzia il potere sostitutivo finalizzato ad adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero a provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi, è esercitato dal Ministro competente.
(art. 3)

Portale unico del reclutamento inPA

Apportate significative modifiche in tema di Portale unico del reclutamento.

Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali e intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuate

  • le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale
  • le informazioni necessarie per la registrazione da parte degli utenti
  • le modalità di accesso e di utilizzo da parte delle amministrazioni per la pubblicazione
    • dei bandi di concorso
    • degli avvisi di mobilità
    • degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti

ivi comprese

  • le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie
  • i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati
  • le misure per assicurare l’integrità e riservatezza dei dati personali
  • le modalità per l’adeguamento e l’evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale.

In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni in regime di diritto pubblico, il decreto tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti.
(art. 12)

Soppressione dell’Agenzia per la coesione territoriale e riorganizzazione NUVAP

Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 1° aprile 2023 e dalla data che sarà ivi indicata, l’Agenzia per la coesione territoriale è soppressa e l’esercizio delle relative funzioni è attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le risorse umane, strumentali e finanziarie con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con il medesimo decreto si provvede alla riorganizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP) che viene ridenominato «Nucleo per le politiche di coesione (NUPC).
(art. 50 commi 1 e 10)

Autorità di audit dei fondi strutturali e di investimento europei

Le funzioni di Autorità di audit dei Programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 o da altri fondi europei, a titolarità delle Amministrazioni Centrali dello Stato sono svolte dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE ovvero dalle Autorità di audit individuate dalle amministrazioni centrali titolari di ciascun programma, a condizione che l’Autorità di audit sia in una posizione di indipendenza funzionale e organizzativa rispetto all’Autorità di gestione.».
(art. 51)

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell’AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’università e della ricerca

Alle università statali, alle istituzioni afam e agli enti pubblici di ricerca, per tutte le procedure per la realizzazione degli interventi PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’università e della ricerca e fino all’importo di 215 mila euro, si applicano le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR o al PNC o ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
(Art. 27-bis)

Piano Nazionale infrastrutture di ricerca e semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili

L’art. 7 comma 1 del DL 50/22 prevede che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
In applicazione dell’investimento 3.1 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, viene chiarito che tali disposizioni non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell’Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione. Conseguentemente le autorizzazioni già concesse su tali aree sono nulle e prive di efficacia.
Con particolare riferimento all’infrastruttura di Ricerca denominata "Einstein Telescope" gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all’esercizio di specifiche attività economiche e nei comuni della Sardegna indicati in apposito allegato, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, sentito l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).
(art. 47 commi da 9 ter a 9 sexies)