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A proposito di sanzioni per lo sciopero del 18 ottobre

Facciamo chiarezza: le cifre circolate, in questi giorni, su giornali e riviste, anche “specializzate”, sulle sanzioni a carico dei lavoratori sono destituite di ogni fondamento giuridico, stante la legge e il contratto, nonché la prassi della nostra organizzazione

03/10/2002
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Facciamo chiarezza: le cifre circolate, in questi giorni, su giornali e riviste, anche “specializzate”, sulle sanzioni a carico dei lavoratori sono destituite di ogni fondamento giuridico, stante la legge e il contratto, nonché la prassi della nostra organizzazione.

Una specifica riunione con gli avvocati dell’Ufficio legale della Cgil ha, infatti, supportato ulteriormente la posizione della CGIL su questo punto e sulle questioni sollevate dalla comunicazione della Commissione di garanzia a proposito dello sciopero del 18 ottobre.

Innanzitutto, la sussistenza dell’intervallo oggettivo tra sciopero di categoria e sciopero generale non è normato dalla legge, né da preesistenti delibere della Commissione di Garanzia, né supportata da situazioni di fatto. Per questa ragione le nostre posizioni sono fondate e legittime. Quindi la Cgil non contesta la legge, la Cgil contesta l’interpretazione data a norme non regolamentate che impedirebbe l'effettuazione di uno sciopero generale.

Nel merito:

1. dal punto di vista formale, la comunicazione della Commissione di garanzia non è un provvedimento compiuto. La procedura prevede, infatti, la diramazione di due atti distinti:

a) la commissione indica ai soggetti interessati le eventuali violazioni (la lettera che la Commissione ci ha inviato, alla quale la Cgil ha risposto confermando lo sciopero generale e chiedendo il riesame dell’indicazione).

b) l’invito, con apposita delibera, ai soggetti interessati a riformulare la proclamazione.

Perché siano attivabili le eventuali conseguenze a carico delle organizzazioni e dei lavoratori per le quali non esiste alcun automatismo, è necessaria la delibera della Commissione di Garanzia, ad oggi non emanata.

La Commissione di garanzia è scaduta e dovrà essere rinnovata. Non sono noti i tempi nè del rinnovo né dell’emanazione della eventuale delibera formale.

2. Nel caso in cui la Commissione emani la delibera, confermando il contenuto della sua precedente comunicazione, si apre il procedimento.

Entro 60 giorni dall’apertura, la Commissione dovrà deliberare sui provvedimenti da adottare.

Oltre alle sanzioni previste per le Organizzazioni sindacali, per i lavoratori potrebbero, a cura del datore di lavoro, essere attivati individuali sanzioni disciplinari, con esclusione dell’estinzione del rapporto di lavoro e del mutamento definitivo.

I CCNL regolano tali procedimenti.

Nel nostro caso:

- per i docenti: avvertimento scritto.

- per il personale Ata: il rimprovero verbale o scritto.

La Cgil, in tutti i casi, attiverà tutte le procedure formali e, come ovvio, tutelerà tutti i lavoratori, eventualmente sanzionati, nelle sedi e nelle forme dovute, sino alla Corte Costituzionale.

Si conferma, quindi, la strumentalizzazione politica, da parte del Governo, di tutta la vicenda sciopero generale del 18 e in particolare nella scuola.

Roma, 3 ottobre 2002