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I danni della finanziaria sulla Scuola, sull’Università e sulla Ricerca

Pubblichiamo di seguito uno stralcio dell’articolato del D.d.L. 30 Settembre 2004 presentato dal Governo “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2005) con una prima valutazione sulleconseguenze che le norme previste dai singoli articoli avranno sull’insieme del sistema della formazione e della conoscenza: Scuola, Università e Ricerca..

18/10/2004
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Pubblichiamo di seguito uno stralcio dell’articolato del D.d.L. 30 Settembre 2004 presentato dal Governo “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2005) con una prima valutazione sulleconseguenze che le norme previste dai singoli articoli avranno sull’insieme del sistema della formazione e della conoscenza: Scuola, Università e Ricerca..

Spese delle pubbliche amministrazioni
Art. 2
(Limite all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)

1.Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco n. 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’ISTAT con proprio provvedimento pubblicato nella G.U.R.I. non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle spese per gli Organi costituzionali, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie.

3. Le predette Amministrazioni, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 1.

Commento:
L’applicazione del limite del 2% al superamento delle spese in corrispondenza delle previsioni dell’anno precedente, da parte delle Amministrazioni pubbliche, è una scelta che rifiutiamo perché è l’esatto contrario di ciò che occorre per uscire dalle gravi difficoltà che attraversano il Paese (Comunicato Cgil).

Il tetto del 2 % non si applica alla Scuolache comunque avrà una riduzione proporzionale delle risorse assegnate alle singole istituzioni scolastiche inbase alla L. 440.
Le Università e gli EPR invece rientrano nel tetto di spesa. Lamanovra in manieraambigua è imperniata sull’applicazione del tetto di spesa del 2%. Anche se nel testo non c’è un riferimento esplicito al blocco delle assunzioni non sarà possibile recuperare le carenze registrate nel reclutamento del personale negli ultimi tre anni.

Art. 3
(Bilancio dello Stato)
Comma 3
Le dotazioni indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.

Commento
Scuola:

Nella tab. C) sono previste le risorse per il finanziamento della L.440 che sono ridotte del 2 %. La conseguenza sarà una pesante riduzione anche dei finanziamenti da assegnare alle scuole e conseguentemente delle potenzialità progettuali dell’autonomia. Una riduzione aggravata dal mancato recupero delle disponibilità di risorse non spese negli anni precedenti.
Università e Ricerca:

Questa finanziaria riduce drasticamente I finanziamenti delle Università e degli EPR infatti l’incremento del fondo di finanziamento ordinariodelle Università è solo del 2% mentre per gli EPR è solo dello 0,79%. Inoltre se analizziamo i finanziamenti di alcuni enti, previsti dalla tabella C, notiamo una forte differenziazione nella distribuzione delle risorse che ha premiato alcuni enti a discapito degli altri. Mentre si penalizzano le Università e gli EPR pubblici, si aumentano i finanziamenti per le Università private di ben il 9%.
Art. 7
(Altri enti)
1….. Omissis …Agli enti indicati negli articoli 3, 6 e 22, nonché nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

Università e Ricerca
Commento:

Nel testo viene confermato il meccanismo di finanziamento previsto dalla finanziaria 2004 gli incrementi vanno calcolati sulla base “del fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell’esercizio precedente”, quindipari al 4% per l’Università e al 5% per gli EPR. L’utilizzo di queste risorse sarà ridotto con l’imposizione del tetto di spesa del 2%.

Capo III
INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 14
(Oneri contrattuali)
Commi 1 e 5

1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall’anno 2005, di 56 milioni di euro.

5. In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle Pubbliche Amministrazioni.

Commento

Scuola, università e Ricerca:

Gli stanziamenti relativi ai rinnovi contrattuali sono assolutamente insufficienti. La Finanziaria si limita a incrementare gli stanziamenti già previsti nell’anno precedente dello 0,1% in attuazione delle previsioni del DPEF in tema di inflazione programmata. Lo stanziamento complessivo previsto viene individuato nel 3,73% a fronte di una richiesta sindacale dell’8%. Al comma 5, dell’art.14, viene prevista la possibilità di incrementare le risorse necessarie per i rinnovi contrattuali. Una evenienza possibile solo se legataal conseguimento dellariduzione della spesa per le Pubbliche Amministrazioni. Una eventualità che conferma il nostro giudizio di “finanziaria falsa”. L’incremento automatico derivante dall’inflazione, in questo caso, dovrebbe rimanere nel 2% con la conseguenza pratica che le risorse così individuate, di cui dovrebbero beneficiare i lavoratori per il recupero dell’inflazione, invece che aumentare, sarebberoridotte.

Art. 15
(Personale a tempo determinato)
Commi 1, 4 e 7

1. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,…(omissis)….. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente dei servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia.

7. Per l'anno 2005 per gli Enti di ricerca, l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), l'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'Agenzia spaziale Italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), nonchè per le Università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli Enti o del Fondo di finanziamento degli Enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

Commento

Scuola:

Il comma 1 dell’ articolo sembra salvaguardare la scuola dai limiti imposti alle altre Amministrazioni perché rinvia alle norme specifiche dei comparti riguardanti le assunzioni a tempo determinato. Nulla di più falso, vista la riduzione di organico conseguente all’attuazione della L. 53 e gli effetti dei provvedimenti di taglio degli organici programmati con le finanziarie precedenti che hannoridotto i posti a tempo determinato. Nulla viene detto del piano pluriennale per le 145.000assunzioni a tempo indeterminato di docenti e ATA che doveva essere recepito con la finanziariain attuazione della L. 143/04.

Università e Ricerca:

E’ confermato il limite di spesa del triennio 99-01 per il personale a tempo determinato e per le co.co.co. Decade quindi la norma delle precedenti finanziarie per cui quella spesa andava ulteriormente decurtata.Per il 2005 sono fatti salvi i contratti a tempo determinato e le co.co.co. stipulati per l’attuazione di progetti di ricerca o progetti per il miglioramento dei servizi non pagati sui fondi di finanziamento ordinario delle Università e degli EPR

Art. 16
(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

1. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

2. Per l’anno scolastico 2005/2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto, non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004/2005 .

3. L’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti, solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, sono attivati corsi di formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua straniera.
4. A partire dall’anno scolastico 2005 – 2006, al fine di ampliare la disponibilità e fruibilità a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici, da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, i libri di testo scolastici possono essere prodotti in via sperimentale ai fine della loro adozione nelle scuole del primo ciclo dell’istruzione di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 e negli istituti di istruzione secondaria superiore, nella doppia versione, a stampa, e “on-line” scaricabile da internet.

8. Per l’attuazione del piano programmatico di cui all’art. 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

9. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all’art. 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro

Commento
Scuola
Comma 1
La conferma di 375 milioni di euro è l’unico stanziamento di risorse previsto a favore dei servizi scolastici. Queste risorse sono finalizzate all’espansione del sistema degli appalti di pulizia nelle scuole. Viene così data continuità alle norme, stabilite dalla la finanziaria precedente, in base alle quali è possibile l’istituzione di nuovi appalti in cambio di un ulteriore riduzione degli organici dei collaboratori scolastici. Una scelta che limita la funzionalità delle scuole e aumenta la fascia del precariato. Le risorse stanziate sarebbero sufficienti, invece, per stabilizzare tutti i precari ATA della scuola e i lavoratori ex LSU impegnati nelle pulizie migliorando così i livelli di funzionalità dei servizi scolastici. (documento vertenza ATA)

Comma 2
Il Governo ha gridato ai quattro venti che la finanziaria non avrebbe apportato tagli all’organico per il 2005. Non è così. La riduzione dell’organico dei docenti e degli ATA avverrà lo stesso perché prevista dalla L. 53/03 e dalle norme programmatiche definite negli anni precedenti:per i docenti siamo a circa 35.000 posti in meno,per gli ATA a meno 9.600 posti di collaboratori scolastici, negli ultimi tre anni, oltre alle migliaia di posti degli amministrativi e tecnici.

Comma 3
Il numero degli insegnati della scuola elementare sarà ridotto di 6500 posti per gli effetti delle norme restrittive sull’insegnamento della lingua straniera.
Questa la conseguenza della norma che riserva l’insegnamento della lingua ai docenti specialisti salvo il caso in cuinon sia possibile coprire le ore con i docenti della scuola. La questione risulta ulteriormente aggravata dal fatto che, in conseguenza di tale norma, la formazione necessaria per tale insegnamento sarà organizzata nell’ambito delle tradizionali iniziative i di formazione in servizio che si svolte annualmente. La competenza dell’insegnamento della lingua straniera è stata acquisita negli anni passati attraverso corsi di formazione (di 500 ore) che l’attuazione della legge n. 146/90, a differenza di oggi, aveva finanziato. Oggi invece si chiede che a insegnare siano docenti in servizio in possesso del titolo. Nella realtà non si fanno i conti con il numero dei docenti in possesso dei requisiti specifici per insegnarla che sono molto pochi. L’attivazione dei corsi di formazione obbligatori per tutti coloro non in possesso del titolo (moltissimi) avverrà quindi senza finanziamenti aggiuntivi. Cioè con corsetti on – line di 20/40 ore che non garantiranno la qualità dell’insegnamento. Altro che la scuola delle tre “I”. L’obiettivo vero della norma è razionalizzare la spesa a sfavore della qualità. Cioè ridurre il numero dei posti del personale dotato dei titoli per insegnare la lingua straniera, 6500 posti in meno.

Il Comma 4 e successivi sono stati stralciati
Comma 8
Del più volte annunciato piano pluriennale del Governo per finanziare la L. 53 si vedono solo le briciole. Sono solo 110 i milioni di Euro previsti per il 2005. Se si contano i 90 milioni previsti nel 2004 al faraonico piano promesso dal governo mancano ancora all’appello esattamente 8.120 milioni. Mantenendo questi ritmi di finanziamento (100 milioni di euro all’anno) ci vorranno 100 anniper consolidare il piano. Oltre tutto per le poche risorse stanziate non sonostate previste neanche priorità d’impegno precise. Almeno così appare; a meno che non si voglia considerare ordine di priorità l’elenco così come definito nel testo. Eppure problemi concreti per l’impegno delle risorse ci saranno, vista la loro esiguità; basti pensare alla sola partita anticipo scuola materna. La genericità con cui vengono affrontate questioni importanti come la realizzazione del diritto dovere è drammatica. Nessun riferimento viene fatto al decreto sull’alternanza scuola lavoro , che pure sta seguendo lo stesso iter del decreto sul diritto dovere. Pare confermarsi così il sospetto che per questo Governo l’alternanza è un fatto che riguarda le regioni e non la scuola statale.

Comma 9
La cifra destinata all’edilizia scolastica riguarda esclusivamente gli interventi per i conservatori e le Accademie, ed è comunque insufficiente. Non è stato previsto un piano programmatico d’investimenti per rispondere alle esigenze di gestione e di espansione delle istituzioni. Nè è stato considerato che l’AFAM è un settore in espansione per effetto del processo di riforma che richiede il reperimento di risorse per le strumentazioni, dotazione musei, biblioteche.
Nulla viene destinato per le trentamila sedi delle istituzioni scolastiche per riportarle a norma di sicurezza entro il 31 Dicembre e risanare la grossa parte inagibile, contrariamente all’impegno altisonante assunto dal presidente del Consiglio del Consiglio all’indomani del terremoto che colpì la scuola di S. Giuliano di Puglia .
Ci sembra chiaro quale siano gli interventi prioritari previsti dal governo per la scuola pubblica: un oculato progetto per una progressiva disgregazione e dissolvimento del sistema.

Roma 18 ottobre 2004