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Il libretto formativo del cittadino

Il testo approvato dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni

27/07/2005
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Nella seduta del 13 luglio 2005, la Conferenza Unificata Stato–Regioni ha approvato lo schema del libretto formativo del cittadino.
Il Libretto formativo del cittadino, inteso come libretto personale del lavoratore, è definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previa intesa con la Conferenza Unificata, e sentite le Parti Sociali. Il D.M. 174/2001 e successivamente il D.M. 276/2003, ne hanno definito obiettivi e finalità; nel libretto formativo vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate.
L’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000 individua nel libretto formativo del cittadino lo strumento per “documentare il curriculum formativo e le competenze acquisite” dalle persone. Il DM 174/2001 ribadisce che nel libretto formativo sono riportate le certificazioni delle competenze effettuate: “a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all’acquisizione di una qualifica (…); b) in esito a percorsi di formazione parziale ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono all’acquisizione di qualifica (…); c) a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati (…)”. Il D.Lgs. 276/2003 attuativo della L.30/2003 integra quanto previsto dall’Accordo del 2000 e dal DM 174/2001.
Il libretto formativo del cittadino è lo strumento chiave per la trasparenza dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Esso rappresenta un elemento indispensabile per la realizzazione dei concetti di lifelong e lifewide learning, che esprimono il diritto di ogni persona, di potersi formare, di poter valorizzare le proprie esperienze e di apprendere per tutto l'arco della vita (diritto di cittadinanza e di sviluppo professionale). Il libretto formativo raccoglie informazioni, dati e attestazioni riguardanti esperienze effettuate in ambito educativo/formativo, in ambito lavorativo, in ambito sociale, ricreativo o familiare e le documenta.
In particolare, il Libretto risponde all'esigenza di rendere codificabile e riconoscibile l'apprendimento non formale o informale che, in quanto tale, deve essere ricostruito, documentato ed eventualmente certificato al fine di essere reso trasparente.
Responsabili del rilascio del Libretto sono le Regioni, che possono delegare ad altri soggetti.
L’ aggiornamento del Libretto è di competenza dell'individuo, che ne è titolare.
Il Libretto è utile e fruibile per il mercato del lavoro e per il sistema dell' istruzione e formazione, ma è primariamente uno strumento di valorizzazione della persona, riconoscibile dalle istituzioni per la garanzia e la tutela dei soggetti.
In particolare:
Il Libretto formativo, rappresenta, per la persona, uno strumento di comunicazione che risponde a tre obiettivi principali:
· fornire informazioni sul soggetto e sul suo curriculum di apprendimento formale e non formale per la ricerca di un lavoro, per la mobilità professionale e per il passaggio da un sistema formativo all'altro;
· rendere riconoscibili e trasparenti competenze comunque acquisite e potenzialità professionali;
· orientare gli individui nelle scelte di vita e nei progetti professionali.
Per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese, il Libretto formativo, rappresenta uno strumento di informazione, finalizzato a:
· facilitare la riconoscibilità di professionalità e competenze individuali all'interno di un processo di inserimento (ad esempio nei contratti di apprendistato) e mobilità lavorativa (ad esempio nelle varie forme di contratto flessibile);
· evidenziare il percorso formativo e professionale del soggetto, con particolare attenzione alle potenzialità, alle aspirazioni e ai livelli di eccellenza ottenuti.
Per le istituzioni locali e per il sistema dell'istruzione e formazione professionale, il Libretto formativo, rappresenta uno strumento di garanzia e formalizzazione, finalizzato a:
· valorizzare i sistemi di certificazione e riconoscimento, in atto nei sistemi dell'istruzione e della formazione professionale;
· garantire la trasparenza e la leggibilità delle informazioni e dei dati formativi e professionali di un soggetto anche in una dimensione europea, facilitando la flessibilità e la personalizzazione dei percorsi;
· garantire la visibilità delle competenze e delle esperienze maturate dagli individui in una logica di mobilità geografica e professionale e di apprendimento su tutto l'arco della vita.
Non vi è dubbio che l’avvio della sperimentazione del libretto formativo costituisce un primo positivo risultato in direzione della trasparenza e della certificazione delle competenze apprese dal cittadino lungo tutto l’arco della vita. Questo però non è sufficiente; mancano, infatti, standard nazionali e procedure condivise di validazione delle competenze in particolare per quelle informali e non formali che rappresentano la ragione stessa della nascita del libretto formativo. Aspettiamo, quindi, la definizione di un tavolo nazionale che le Confederazioni sindacali hanno chiesto unitariamente al Governo e alle Regioni per definire un quadro nazionale di riferimento che faciliti la circolazione delle informazioni, la certificazione dei crediti, la crescita e la mobilità professionale.

Roma 27 luglio 2005

Il libretto formativo del cittadino