La Finanziaria e la scuola
Ecco gli articoli della finanziaria che riguardano la scuola
Bozza del 19 settembre 2002
Ecco gli articoli della finanziaria che riguardano la scuola.
Roma, 23 settembre 2002
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Art. 8
(Innalzamento rapporto alunni-classe)
1. A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e per la Funzione Pubblica, il rapporto medio provinciale alunni/classi è incrementato di una unità, tenendo conto degli alunni effettivamente frequentanti, delle specifiche condizioni demografiche, geografiche e socio-economiche di ciascuna provincia delle aree montane, nonché della presenza di alunni portatori di handicap.
2. Con periodicità annuale si provvede alla verifica dell’effettivo perseguimento dell’obiettivo tendenziale dell’incremento del numero di alunni per classe di cui al comma 1.
Art. 9
(Istituzione nella scuola elementare del maestro prevalente)
1. A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, nella scuola elementare l’insegnamento è impartito dal maestro prevalente (nel senso che il maestro è pluridisciplinare ed è coadiuvato da altri maestri solo per l’insegnamento della lingua e per il funzionamento delle classi a tempo prolungato)
2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono definiti modalità e criteri per la determinazione della consistenza delle dotazioni organiche regionali del personale docente della scuola elementare derivante dall’applicazione del comma 1, tenendo conto delle esigenze di integrazione dei soggetti portatori di handicap, dell’insegnamento della lingua straniera e delle attività di tempo pieno di cui all’art.1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.
Art. 10 (Razionalizzazione del personale ausiliario, tecnico e amministrativo – riduzione dei collaboratori scolastici)
1. A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca definisce con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, le modalità e i criteri finalizzati alla razionalizzazione del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. La riduzione dovrà interessare in particolare l’organico dei collaboratori scolastici nella misura del 20%.
Art. 11 (Riduzione del personale collocato fuori ruolo)
1. A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri finalizzati alla riduzione, nella misura del 40% del numero di personale dirigente, docente e non docente collocato fuori ruolo (per progetti sull’autonomia, per attività di prevenzione del disagio psico-sociale, per l’insegnamento nelle scuole italiane all’estero, per l’utilizzazione in altri compiti del personale dispensato dal servizio).
Art. 12 (Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
1. Il secondo periodo del comma 1 dell’art. 3 del decreto legge 3 luglio 2001, n. 255 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 è sostituito dai seguenti: "variazioni in aumento o in diminuzione del numero delle classi, sono disposte dal competente dirigente scolastico secondo i parametri previsti dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di cui all’art. …. (norma innalzamento rapporto alunni-classe).
Gli incrementi del numero delle classi, specificamente motivati, sono disposti previa autorizzazione del dirigente territorialmente competente.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2003/2004, la dotazione organica degli insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 145 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia assicurando, comunque, il graduale consolidamento in misura non superiore all’80% della dotazione dei posti di organico e di fatto esistenti nell’anno scolastico 2003/2004.
L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnante-alunni, di cui all’art.40, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, deve essere adeguatamente motivata ed è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale.
3. In attesa dell’emanazione dei decreti legislativi di cui all’art. 7 della legge 6 luglio 2003, n. 137, i distretti scolastici di cui alla parte prima, titolo primo, capo secondo, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, sono soppressi.
Il personale della scuola utilizzato presso i predetti distretti è restituito ai compiti d’istituto a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004.