La Legge finanziaria 2003 e la scuola (1)
L'art. 22 della proposta di legge finanziaria 2003 riguarda la scuola. L'articolato oltre a confermare i tagli per l'anno scolastico 2002/03, previsti dalla legge finanziaria 2002, contiene altri tagli al personale docente e ATA
L'art. 22 della proposta di legge finanziaria 2003 riguarda la scuola. L'articolato oltre a confermare i tagli per l'anno scolastico 2002/03, previsti dalla legge finanziaria 2002, contiene altri tagli al personale docente e ATA:
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1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed in particolare dal comma 4, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio d'insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all'entrata in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e formazione, il disposto di cui al presente comma trova applicazione ove, nelle singole istituzioni scolastiche, non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà, escluse quelle derivanti dall'utilizzazione, per il completamento fino a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già comprese in cattedre costituite fra più scuole. |
Finanziaria 2002 (legge 448/2001): ¨ comma 4: le frazioni orario inferiori a cattedra sono attribuite prioritariamente, come ore aggiuntive fino a 24 ore settimanali, ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica ¨ Comma 6: possibilità di sostituzione dei docenti della scuola secondaria assenti fino a 15 giorni con docenti in servizio nella scuola. ¨ Comma 7: Composizione delle commissioni d'esame di stato (con membri interni) delle scuole statali e paritarie ¨ Art. 13 relazione tecnica L. 448: riduzione di 33.847 docenti di cui 12.651 nel 2003/04 e n. 12.260 nel 2004/05 Finanziaria 2003: ¨ Comma 1: Modifica degli ordinamenti sulla costituzione delle cattedre in modo da favorire il più possibile la costituzione delle cattedre a 18 ore, utilizzando anche eventuali spezzoni orario delle cattedre orario fra più scuole. In prima applicazione le cattedre previste dall'ordinamento non vengono portate a 18 nelle scuole dove si determina soprannumero. |
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri ed i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel triennio 2003/2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2002/2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento. |
¨Nel triennio 2003 - 2005 riduzione del 6% della dotazione organica dei collaboratori scolastici, pari a 9.600 unità ¨Per ogni anno la retribuzione non può essere meno del 2%, pari a 3.200 unità - Questa riduzione dei collaboratori scolastici va aggiunta ad altre riduzioni dello stesso personale previste negli altri commi. |
3. Dall'anno scolastico 2003/2004 il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i Distretti scolastici di cui alla parte prima, titolo I, capo II, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è restituito ai compiti d'istituto. |
- Dall'anno scolastico 2003/04 il personale ATA utilizzato nei distretti è restituito alle scuole (700 unità) |
4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla Commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui all'articolo 2bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio. Tale commissione è competente altresì ad effettuare le periodiche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica. Il personale docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di transitare nei ruoli dell'amministrazione scolastica o di altra amministrazione statale o Ente pubblico. Il predetto personale, qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti. Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
¨Il personale docente una volta dichiarato inidoneo dalla commissione medica ASL, se chiede di essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, deve sottoporsi ad un altroaccertamento presso la commissione medica per le pensioni di guerra e l'invalidità civile (commissione medica di verifica) ¨La stessa commissione opererà anche visite di controllo disposte dall'autorità scolastica . ¨La collocazione fuori ruolo e/o l'utilizzazione in altri compiti dei docenti inidonei ha termine dopo 5 anni. Decorso tale termine si procede al licenziamento. Nel corso del quinquennio i docenti inidonei possono chiedere di transitare ad altra amministrazione statale o Ente pubblico. ¨Per il personale già fuori ruolo i 5 anni decorrono dalla data di approvazione della legge. |
5. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto 2003. |
¨Non è più possibile collocare fuori ruolo per inidoneità il personale ATA. ¨Dal 1.9.2003 per il per personale ATA non esiste più l'Istituto del "collocamento fuori ruolo". Il comma 5 di fatto cancella anche per chi è attualmente collocato fuori ruolo una importante conquista ottenuta con il CCNL del 1995 a tutela del personale ATA che si trovava in particolari condizioni di salute. Non sono chiari gli effetti pratici di tale misura che potrebbero portare alle estreme conseguenze come quella del licenziamento. |
6. Ai fini di un'equa distribuzione sul territorio nazionale, l'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale nell'ambito di un contingente di posti assegnato con il decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. |
¨I posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni sono autorizzati dal dirigente scolastico regionale (prima era di competenza del Dirigente Scolastico) nell'ambito di un contingente di posti assegnato con decreto. ¨E' evidente che tale misura è stata introdotta per limitare l'attuale numero dei posti di sostegno in deroga |
7. Fermo restando il disposto di cui all'art. 16, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo periodo, le economie di spesa derivanti dall'applicazione del comma 4 del presente articolo sono destinate ad incrementare le risorse annuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l'anno 2004, di 58 milioni di euro per l'anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, sono destinati ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5. |
¨Le economie di cui al comma 4 sono quasi inesistenti perché si riducono a poche unità di personale docente inidoneo che riuscirà a transitare in altre amministrazioni. ¨Le economie di cui ai commi 2,3,5 sono destinate ad incrementare il trattamento accessorio del personale ATA. ¨Riteniamo superfluo ogni commento sulla costituzione di fondi contrattuali anche attraverso il licenziamento di lavoratori malati. Forse anche questo è un modo per dare una mano a chi resta indietro? |
8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei posti di collaboratore scolastico della dotazione organica dell'istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, emanato di concreto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario del comparto scuola per l'anno scolastico 2002-2003. La indisponibilità dei posti permane per l'intera durata del contratto e non deve determinare posizioni di soprannumerarietà. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta indisponibilità di posti, . sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l'attivazione dei contratti. |
¨Le scuole possono deliberare la terziarizzazione dei servizi di pulizia. In questo caso si riduce in percentuale la dotazione organica dei collaboratori scolastici (da stabilire con decreto) |
Roma, 4 ottobre 2002