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Legge finanziaria

Legge finanziaria

30/10/2001
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Di seguito pubblichiamo:
la relazione tecnica della ragioneria dello Stato relativa all’emendamento all’art. 13 presentato dal Governo (cfr relazione alla prima versione dell'art.13);
l’emendamento del Governo all’art. 9 sui fondi disponibili per la scuola;
l’emendamento del Governo all’art. 13.

ATTO SENATO 699/2001
Emendamento articolo 13

L’emendamento all’articolo 13, commi 1, 4 e 6- fatta eccezione per il comma 7 la cui maggiore spesa è stata adeguatamente compensata- non riduce le economie stimate per le seguenti motivazioni.

Commi 1 , 4: La riformulazione consente di conseguire le economie di spesa già stimate, in quanto la riduzione dei posti evidenziata nella relazione tecnica viene conseguita in applicazione dei parametri che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell’Istruzione concertato con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (comma 2), in relazione agli alunni iscritti e ai curricoli obbligatori, ma soprattutto sulla base del completamento dell’orario cattedra inferiore all’orario di insegnamento previsto contrattualmente e che attualmente viene completato con ore a disposizione. Sulla base del predetto completamento di orario è stata stimata la riduzione di personale di cui alla relazione tecnica dell’articolo 13.

Comma 6: L’emendamento pur riducendo da 30 a 15 giorni la durata dell’assenza dei docenti alla quale provvedere con la sostituzione di personale interno alle istituzioni scolastiche, non incide sulla quantificazione delle economie già stimate, in quanto anche per il precedente testo non era prevista alcuna economia di spesa, poiché le vigenti disposizioni stabiliscono che le minori spese per supplenze brevi restano a disposizioni delle istituzioni scolastiche anche per le spese di funzionamento.

Da quanto innanzi emerge che l’emendamento non altera il quadro delle economie stimate in relazione al testo originario.

29 ottobre 2001

Verificato dal Ministero del tesoro
Ragioneria generale dello Stato ai sensi e per gli
Effetti dell’art. 11 ter ella legge 5 agosto 1978, n.465

Il Ragioniere Generale dello Stato

A.S. 699/2001

EMENDAMENTO RIFORMULATO

ARTICOLO 9

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con i seguenti:

Il predetto fondo è incrementato a decorrere per l’anno 2003, di 381,35 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2004, della somma complessiva di 726,75 milioni di euro, subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti dal processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell’articolo 13 della presente legge. Eventuali economie di spesa, da verificarsi annualmente, derivanti dalla riduzione della consistenza numerica del personale ATA, non conseguenti a terziarizzazione del servizio, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del medesimo personale.

Conseguentemente

Nella tabella C, sotto Ministero Lavoro e Politiche Sociali, ridurre come segue la seguente voce:

2002 2003 2004

(in migliaia di euro)
Legge 328/2000 art. 20 comma 8
Fondo Politiche sociali
(3.1.5.1 cap n.1711) -56.044 -159.553

IL GOVERNO

A.S. 699/2001 - Legge finanziaria 2002

Emendamento

Sostituire l'articolo 13 con il seguente:

"Art. 13"

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

I - Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché‚ nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni.

2 - Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce con proprio decreto i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma I e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

3 - Le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2.

4 - Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5 - L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6 - Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7 - La commissione di cui all'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Il dirigente regionale competente nomina il presidente fra il personale docente e dirigente delle scuola secondarie superiori per ogni sede d'esame.

Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall’art.4, comma 5, della legge 10 dicembre 1997, n.425, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro"

Conseguentemente, nella tabella C, sotto Ministero dell’economia e delle finanze, ridurre come segue la seguente voce:
2002 2003 2004

(in migliaia di euro)
Legge 468 del 1978 art. 9-ter
(4.1.5.2 – Cap n. 3003) - 11.032 - 11.281 - 11.281

IL GOVERNO