Previdenza complementare: contributo di solidarietà e somme accantonate, versano solo i datori di lavoro
Gli enti datori di lavoro, il cui personale aderisce ad un fondo pensione, devono corrispondere all’INPS il “contributo di solidarietà” (applicazione articolo 9 bis del DL 103/91, convertito dalla Legge 166/91 e articolo 12 del DLgs 124/93).
Informiamo gli iscritti al Fondo Espero che il Ministero dell’Economia e delle Finanze a decorrere dalla mensilità di gennaio 2014 ha provveduto ad applicare la normativa che prevede l’obbligo da parte dei datori di lavoro di versare all’INPS il contributo di solidarietà pari al 10% della quota di contribuzione obbligatoria destinata ai Fondi di previdenza complementare.
La ritenuta è stata inserita tra le ritenute a carico del datore di lavoro con l’indicazione “Espero – contributo di solidarietà”. Pertanto la ritenuta che risulta nel cedolino dello stipendio non è a carico dell’associato e non è versata al Fondo Espero ma all’INPS, come previsto dalla norma.