Cambiamo il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Home » Attualità » Previdenza » Previdenza complementare: sottoscritta l’intesa definitiva per una nuova regolamentazione dell’adesione al Fondo Espero

Previdenza complementare: sottoscritta l’intesa definitiva per una nuova regolamentazione dell’adesione al Fondo Espero

L’accordo interessa le lavoratrici e i lavoratori di Scuola e Afam e offre garanzie di una scelta consapevole e informata senza indebolire le rivendicazioni per un sistema previdenziale pubblico più equo, tra le ragioni dello sciopero del 17 novembre.

16/11/2023
Decrease text size Increase  text size

A distanza di diciotto mesi dalla sottoscrizione dell’ipotesi di intesa, superato l’iter negli organismi di controllo, con la firma definitiva di FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS, GILDA UNAMS, ANP e rispettive Confederazioni, è giunto a conclusione all’Aran il percorso per la “regolamentazione sulle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo pensione Espero”, anche mediante la formula del “silenzio-assenso” con diritto di recesso.

L’accordo recepisce la norma della legge che prevede per i settori del pubblico impiego - come già avviene per i privati - l’obbligo di scegliere se aderire o meno ai fondi contrattuali di previdenza complementare, demandando alle parti istitutive la regolamentazione delle modalità di adesione e di recesso.

Sono interessati i lavoratori assunti a tempo indeterminato con decorrenza economica del rapporto di lavoro successivamente al 1° gennaio 2019, ad esclusione del personale che continua ad essere in regime di TFS e di chi è assunto per effetto di mobilità tra amministrazioni, passaggi nell’ambito della stessa amministrazione, ecc.

Le Amministrazioni sono tenute, all’atto dell’assunzione, a fornire informativa sui contenuti dell’accordo, comprensiva di informazioni generali sulla previdenza complementare e specifiche sul Fondo Espero.

Al fine di favorire scelte quanto più consapevoli e informate, le Amministrazioni, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e con il Fondo, sono invitate a promuovere ulteriori attività ed iniziative per una maggiore conoscenza della previdenza complementare e diffusione della cultura previdenziale.

Modalità di adesione:

  • nei nove mesi successivi all’assunzione e alla contestuale informativa, la/il lavoratrice/ore può comunicare espressamente se intende o meno aderire al Fondo utilizzando la modulistica resa disponibile dall’Amministrazione;
  • qualora, durante tale periodo, la/il lavoratrice/ore, informata/o secondo le previste modalità, non abbia espresso alcuna volontà, è automaticamente iscritta/o al Fondo, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi;
  • le Amministrazioni sono tenute a trasmettere al Fondo, entro il giorno 10 del mese successivo alla scadenza dei termini, i nominativi degli iscritti per effetto del silenzio-assenso; il Fondo ha trenta giorni di tempo dalla ricevuta comunicazione per informare le/gli interessate/i dell’avvenuta adesione e delle modalità di recesso;
  • l’iscritta/o può esercitare il diritto di recesso, mediante invio al Fondo di raccomandata a/r o pec, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di avvenuta adesione.

Ferma restando la decorrenza dei contributi dalla data di iscrizione, le Amministrazioni iniziano a versare la quota datoriale e quella trattenuta al lavoratore entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal Fondo.

Fase transitoria

Alle/ai lavoratrici/ori assunti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e l’entrata in vigore dell’accordo, l’informativa verrà fornita entro nove mesi calcolati dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell’intesa; negli ulteriori nove mesi che decorrono dalla ricezione dell’informativa, sarà possibile comunicare espressamente la propria volontà di adesione/non adesione. Dopo tale periodo scatta il silenzio-assenso con le stesse modalità e tempistiche previste per i neo-assunti.

Per gli assunti entro il 1° gennaio 2019, l'adesione al fondo avviene esclusivamente per iniziativa del lavoratore

Il nostro commento

Si tratta di un accordo applicativo della legge n.205/2017, che uniforma le procedure in vigore dal 2007 per il settore privato e applicate agli altri settori pubblici in seguito all’ intesa del 16 settembre 2021 per il Fondo Perseo-Sirio.

L’accordo, che recepisce gran parte delle richieste a suo tempo avanzate dalla FLC e dalla CGIL  va nella direzione di rafforzare la previdenza complementare contrattuale, coerentemente con la proposta, contenuta nella piattaforma sindacale unitaria per la riforma del sistema pensionistico, di rilanciare le adesioni ai Fondi negoziali attraverso un nuovo periodo di silenzio-assenso e una adeguata campagna informativa e istituzionale, per consentire a tutti di esercitare liberamente la scelta di adesione.

È infatti nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori poter disporre di uno strumento contrattuale che favorisca e potenzi le forme di tutela finalizzate a una maggiore sicurezza economica al termine della vita lavorativa, senza consegnarsi al mercato dei fondi istituiti da operatori finanziari (banche, compagnie di assicurazione, società di gestione del risparmio, ecc.)

A tal fine, la FLC CGIL farà la sua parte per sostenere una campagna di capillare informazione e permettere a tutti una scelta consapevole.

L’accordo non esaurisce né indebolisce le rivendicazioni della CGIL per una riforma strutturale del sistema previdenziale pubblico oggi più che mai sotto attacco a causa di una legge di bilancio che fa cassa sulle pensioni, inasprisce i requisiti di accesso, sottrae soldi ai futuri pensionati.

Anche per questo, per un sistema pensionistico equo, flessibile, sostenibile, le lavoratrici e i lavoratori di scuola, università, ricerca, afam, formazione professionale scioperano venerdì 17 novembre 2023.

Presentazione del libro il 18 novembre, ore 15:30
Archivio del Lavoro, Via Breda 56 (Sesto San Giovanni).

LEGGI LA NOTIZIA