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Quota 96: la Commissione Affari costituzionali approva l’accesso a pensione

Le donne che, pur avendo nel 2012 maturato la quota, avevano optato per la quiescenza col passaggio al sistema contributivo potranno farsi ricalcolare l’assegno pensionistico. Ma ancora una volta agisce la tagliola delle penalizzazioni: il TFR è differito.

27/07/2014
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Il 25 luglio 2014, è stato approvato dalla Commissione Affari costituzionali l’emendamento diretto a consentire l’accesso a pensione, con decorrenza dal 1° settembre 2014, ai lavoratori del comparto scuola che hanno maturato i requisiti di accesso a pensione entro l’anno scolastico 2011/20012, secondo le regole previste prima dell’entrata in vigore della riforma Monti-Fornero, quindi ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

L’intervento è rivolto prevalentemente a coloro i quali avrebbero maturato l’accesso a pensione entro l’anno scolastico 2011/2012 con il dispositivo della “quota 96”.

L’emendamento prevede che:

  • Il limite dei beneficiari non possa eccedere le 4.000 unità e il tetto massimo di spesa debba essere contenuto entro i 416 milioni per il periodo 2014-2018
  • la domanda di pensione debba essere presentata, per via telematica all’INPS, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto
  • l’INPS definisca una graduatoria in ragione della somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva vantata dai richiedenti al 31.12.2012, graduatoria che non potrà eccedere il limite dei 4000 aventi diritto.
  • i termini di pagamento del trattamento di fine servizio (o TFR) decorrano dalla data in cui il beneficiario avrebbe maturato il diritto a pensione secondo i requisiti previsti dalla riforma Monti-Fornero.

Nell’emendamento è stato introdotto un principio di giustizia per le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 avevano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 i requisiti per il pensionamento, ma successivamente alla data di entrata in vigore della Riforma Fornero, avevano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del calcolo contributivo. Secondo l’emendamento queste lavoratrici possono chiedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che il trattamento loro erogato sia ricalcolato rispetto alla loro effettiva posizione contributiva di quella data.

La FLC CGIL saluta favorevolmente questa decisione che restituisce dignità all’assegno pensionistico delle lavoratrici costrette, spesso da motivi personali anche gravi, ad una soluzione pensionistica punitiva del loro percorso lavorativo.

Ora l’emendamento seguirà l’iter parlamentare previsto per il decreto sulla pubblica amministrazione e una volta votato definitivamente, sia alla Camera che al Senato, renderà esigibile dal 1 settembre 2014 il diritto a pensione per 4.000 lavoratori della scuola. Le sedi territoriali FLC CGIL e INCA CGIL sono a disposizione per le procedure previste dal dispositivo.

Si chiude una vicenda che per la FLC CGIL ha assunto nel tempo i toni del grottesco: a un diritto riconosciuto persino da importanti magistrati, la dura legge del bilancio in questi anni ha opposto un fermo diniego. Ma ancora una volta il fantasma della penalizzazione, tanto caro ai nostri politici, si è materializzato: quel TFR differito nel tempo, secondo i criteri pensionistici della Riforma Fornero, nega ai lavoratori della quota 96 di poter usufruire in tempi brevi del risparmio accumulato in una vita di lavoro. Come a dire, il diritto te lo devi pagare.

Testo dell’emendamento

“Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. – (Disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola). –

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

3-bis. Le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, abbiano optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono chiedere che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il trattamento loro erogato sia ricalcolato sulla base delle disposizioni dell'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede ai sensi del comma 5.

5. Gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto, sono incrementati a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

*1. 08. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Saltamartini, Marchi, Castelli, Palese, Marcon, Guidesi, Tabacci, Fauttilli, Librandi, Misuraca, Damiano, Polverini, Gnecchi, Tripiedi, Calabria, Airaudo, Coscia, Molea.