A proposito di promesse fatte e non mantenute...
Confermate le ragioni della FLC: non si recuperano le risorse del salario accessorio tagliate dalla legge 133/08.
Il Ministro Brunetta smentisce le norme sottoscritte da Cisl e Uil nei contratti del secondo biennio.
Pubblichiamo il comunicato della segreteria nazionale sulle norme contenute nel Decreto Legge 5/2009 (il cosiddetto decreto Auto) in discussione in parlamento. Il Ministro Brunetta ha presentato un emendamento che vanifica la promessa del recupero del taglio del 10% operato sul salario accessorio con la legge 133/08 tanto sbandierato dai sindacati che hanno firmato i rinnovi contrattuali dei bienni economici 2008/2009 dei settori pubblici.
Roma, 24 marzo 2009
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Comunicato della Segreteria Nazionale della FLC Cgil
La FLC Cgil ha sostenuto tra le ragioni per un giudizio negativo sui contratti del secondo biennio economico 2008-2009 dell'Università e della Ricerca il mancato ripristino delle risorse del salario accessorio tagliate con la legge finanziaria 133 dello scorso anno.
Come è noto infatti l'incremento del 3,2% previsto dai contratti 2008-2009 oltre ad essere molto al di sotto dell'inflazione reale, viene ulteriormente annullato dal taglio del 10% operato sui fondi del salario accessorio a partire dal 2009
Le OOSS che hanno firmato quelle intese hanno citato a propria difesa, nei loro comunicati, la parte dei contratti in cui si richiama l'impegno del Governo a "recuperare, sulla base di apposite disposizioni di legge, entro il 30 giugno i tagli ai fondi di cui all'art 67 comma 4 della legge 133".
Abbiamo sempre sostenuto che questo impegno del Governo non sarebbe stato mantenuto ed i fatti ci stanno dando ragione!
Infatti, nel corso della discussione parlamentare del Decreto Legge 5/2009 (il cosiddetto decreto Auto) è stato inserito un articolo che prevede, da parte del Governo un decreto per ridefinire i criteri ed i parametri di misurabilità dei risultati nella Pubblica Amministrazione, ai fini dell'erogazione del salario accessorio, senza contrattazione sindacale e con le risorse ridotte del 10% come previsto dalla Legge 133.
L'articolo in questione consente solo di recuperare le eventuali economie con riferimento ai fondi previsti da leggi speciali, che non riguardano, però, Università e Ricerca.
Nel contempo si interviene pesantemente ed in modo unilaterale a determinare i criteri di utilizzo del salario accessorio.
Anche questi fatti confermano il giudizio negativo, sostenuto, peraltro in questi giorni dal voto di migliaia di lavoratori nell'Università, dei contratti sul secondo biennio 2008-2009 firmati da CISL e UIL.
Si trattava e si tratta, come la FLC Cgil sostiene da tempo, di contratti a perdere.
Roma, 24 marzo 2009
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Commissioni Riunite VI
(Finanze)
e X
(Attività produttive, commercio e turismo)
Mercoledì 18 marzo 2009
ALLEGATO
DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo.
ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI EMENDAMENTI 2.200 E 3.200
Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:
Art. 7-
bis.
(Misure urgenti a tutela dell'occupazione).
(…)
17. All'articolo 7- bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1- bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica»;
7. 0. 212.
Riferimenti normativi contenuti nell’emendamento
Legge 27 febbraio 2009, n. 14
Art. 7-bis
Criteri e parametri di misurabilità dell'azione amministrativa
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono definiti criteri e parametri di misurabilità dei risultati dell'azione amministrativa da applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base dei seguenti principi:
a) correlazione diretta e significativa con l'impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo;
b) correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa;
c) correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi;
d) dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell'ufficio.
Legge 6 agosto 2008, n. 133
Art. 67.
Norme in materia di contrattazione integrativa
e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.