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Adozioni e affidamenti: da gennaio 2008 norme più favorevoli sul congedo di maternità e parentale

La finanziaria 2008 introduce nuove norme più favorevoli sulle adozioni e affidamenti, modificando e integrando il T.U. sulla maternità/paternità Dl.vo n. 151/2001.

25/03/2008
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Dal 1 gennaio 2008 il trattamento spettante in materia di congedo di maternità e congedi parentali ai genitori adottivi o affidatari, è stato equiparato a quello dei genitori naturali a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato.

La Finanziaria 2008 ha infatti riformato il Dl.vo n. 151/2001 (T.U. sulla maternità/paternità), dettando nuove regole sui periodi di congedo per maternità e sui periodi di congedo parentale in caso di adozioni e affidamenti, sia nazionali che internazionali. L’INPS ha chiarito, con la circolare n. 16 del 4 febbraio 2008, che tali modifiche si applicano anche alle adozioni e agli affidamenti avvenuti nell’anno 2007 a condizione che, al 1 gennaio 2008, non siano ancora decorsi i cinque mesi dall’inizio dell’adozione o dell’affido.

Di seguito vengono riportati gli articoli della finanziaria 2008 (in corsivo), preceduti da una breve sintesi delle novità introdotte rispetto alla precedente normativa.

Roma, 25 marzo 2008
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Finanziaria 2008

Congedo di maternità

In precedenza per le adozioni nazionali vi era il limite di 6 anni di età per il bambino ed il periodo era limitato a 3 mesi. Ora diventa pari a 5 mesi e fruibile fino al 18° anno di età. Non si computa nei 5 mesi il giorno dell’ingresso in famiglia. L’INPS con circolare n. 16 del 4 febbraio 2008, in via transitoria, consente anche a coloro che hanno adottato un minore nel 2007, purché non siano trascorsi 5 mesi dall’ingresso in famiglia del minore, di fruire del più ampio periodo di congedo di maternità previsto dalla finanziaria 2008. In alternativa si può chiedere di commutare eventuali altre tipologie di assenza fruite (quali ad es. ferie, congedo parentale, ecc.) in congedo di maternità con diritto al corrispettivo trattamento economico. Per le adozioni nazionali si passa, come già detto, da 3 a 5 mesi successivi all’ingresso in famiglia. Nelle adozioni internazionali, in precedenza il periodo di congedo pre-adottivo all’estero non dava mai diritto ad alcuna indennità. Ora è possibile anticipare il periodo dei 5 mesi con diritto all’indennità, ferma restando la durata complessiva dei 5 mesi. Anche in questo caso è prevista dalla circolare INPS una fase transitoria per gli ingressi verificatisi nel 2007 analoga a quella per le adozioni nazionali. In precedenza inoltre non era possibile alcuna forma di flessibilità. In caso di affidamento il periodo di congedo rimane pari a 3 mesi, ma può essere fruito in modo flessibile, e anche frazionatamene, entro il 5° mese dall’affidamento. ?Il congedo spetta fino al raggiungimento della maggiore età. ?In via transitoria, per gli ingressi in famiglia disposti nel 2007 il congedo eventualmente non fruito potrà essere fruito in via continuativa o frazionata nell’anno 2008, purché non oltre i 5 mesi dalla data di affidamento. In alternativa, il congedo spetta alle medesime condizioni del congedo di maternità al padre lavoratore dipendente, anche per il periodo all’estero.

Art. 2 – comma 452

L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

Articolo 26 - (Adozioni e affidamenti)
1. II congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L 'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

Art. 2 – comma 454

L'articolo 31 del citato D.L.vo 26.3. 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

Articolo 31 - (Adozioni e affidamenti)
1. II congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. II congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore.

Congedo parentale

Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore entro 8 anni dall'ingresso del minore in famiglia e, comunque, non oltre il raggiungimento della maggiore età. L'indennità (pari al 30% della retribuzione), è dovuta, per il periodo massimo complessivo previsto dall'articolo 34 (sei mesi), comma 1, del D.lvo n. 151/200, nei primi 3 anni dall'ingresso del minore in famiglia.In caso di ingressi in famiglia verificatisi nel 2007, il congedo è fruibile dal 1 gennaio 2008, tenendo conto dell’eventuale differenza con i periodi già fruiti nel 2007.

Art. 2 –comma 455

L'articolo 36 del citato D.L.vo 26.3.2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

Articolo 36 - (Adozioni e affidamenti)

1. II congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. II congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L 'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.

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