Assenze per malattia e fasce orarie di reperibilità. Cambieranno di nuovo ma per la prima volta saranno previste deroghe
Colto da sacro furore contro i dipendenti pubblici il ministro Brunetta modifica per l'ennesima volta le fasce che entreranno in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in G.U.
Come preannunciato e sulla base di improbabili calcoli sull’assenteismo dei dipendenti pubblici che giustificherebbero il ripensamento, il ministro della Funzione Pubblica conferma la volontà di allungare nuovamente le fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici che, ingrati, hanno approfittato di quanto stabilito dai contratti prima dell’entrata in vigore della Legge 133/09.
Come si ricorderà la Legge 133/09 aveva portato le fasce di reperibilità dei pubblici dipendenti ad 11 ore giornaliere, in netto contrasto con le 4 ore stabilite dai CCNL e in linea con quanto avviene negli altri settori, poi riportate di nuovo a 4 ore nell’estate di questo anno con il decreto anticrisi (DL. 78/09).
Accecato dal sacro furore ideologico e avendo verificato gli effetti deleteri, a suo dire, dell’ultima concessione, il ministro torna ora sui suoi passi e in applicazione del DLgs 150/09 (art. 55 – septies) reintroduce per decreto una differenziazione nelle fasce di reperibilità dei dipendenti pubblici, rispetto a quelli privati.
L’allungamento delle fasce di reperibilità porta così a sette ore complessive giornaliere il tempo in cui può essere effettuata la vista a domicilio in casa in caso di assenza per malattia: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.
Finalmente si introduce il principio dell’esclusione dall’obbligo di reperibilità nei casi in cui l’assenza per malattia sia dovuta a:
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patologie gravi che richiedono terapie salvavita
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infortuni sul lavoro
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patologie per riconosciuta causa di servizio
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stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
Si considerano inoltre esonerati dall’obbligo di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia già stata effettuata la visita fiscale, per il periodo indicato nella prognosi.
Il decreto entrerà in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che ad oggi non è ancora avvenuta.
Roma, 19 gennaio 2010