Congedi straordinari e indennità a familiari di handicappati
Applicazione dell'art. 4-bis, delle Legge 53/2000 (introdotto dalla legge finanziaria n. 388 del 23/12/2000, all'art. 80 comma 2). Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001
Applicazione dell'art. 4-bis, delle Legge 53/2000 (introdotto dalla legge finanziaria n. 388 del 23/12/2000, all'art. 80 comma 2). Circolare INPS n. 64 del 15 marzo 2001.
Premessa
La legge n. 388 del 23/12/2000, all'art. 80 comma 2, ha integrato la legge n. 53/2000 (legge sui congedi parentali) aggiungendo dopo l'art. 4 comma 4 un ulteriore articolo 4-bis. Con tale norma viene riconosciuta la possibilità ai genitori (alternativamente) o, in caso di loro decesso, ai fratelli e sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità, la possibilità di fruire di "congedi straordinari" per la durata complessiva di 2 anni nell'arco della vita lavorativa. I periodi di congedo sono indennizzati con un trattamento economico pari all'ultima retribuzione e fino ad un massimo di 70 milioni annui per le assenze di durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo indennizzabile è ridotto proporzionalmente. Si tratta di una grande innovazione introdotta dall'ultima legge finanziaria a favore dei familiari per l'assistenza all'handicap. Come Cgil l'abbiamo sostenuta e condivisa. Contiene però una grossa limitazione: la situazione di gravità dell'handicap deve sussistere (cioè essere accertata formalmente) da almeno 5 anni. Questo limite impedisce di fatto di poterne fruire nei primi anni di vita di un bambino e di una bambina handicappata grave, cioè nel periodo forse di maggiore necessità per i genitori. Esaurito infatti il periodo massimo di astensione obbligatoria e facoltativa da parte dei genitori, occorre attendere fino al compimento del 5° anno di età prima di poter fruire di questa ulteriore possibilità di assistenza con diritto all'indennità. La Cgil, durante la discussione parlamentare delle legge finanziaria 2001, aveva chiesto di modificare tale condizione. La richiesta non è stata accolta. Ritenteremo di nuovo in futuro. Con la circolare n. 64 del 15 marzo 2001, l'INPS ha fornito circostanziati chiarimenti e istruzioni per l'applicazione di tale nuova normativa cercando di agevolare al massimo gli adempimenti per gli aventi diritto, dato che si tratta di benefici erogabili esclusivamente ad istanza degli interessati. Nella scheda successiva sono sintetizzati gli aspetti più significativi per le lavoratrici e lavoratori della scuola.
Chi ha diritto a fruire del congedo
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I genitori naturali o adottivi di handicappati per i quali è stata accertata da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 4 c. 1 della L. 104/92, la situazione di gravità contemplata dall'art. 3, c. 3, della stessa legge e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, commi 1, 2 e 3. (Si tratta dei permessi che sono riconosciuti dalla legge 104/92 a condizione che il soggetto handicappato non sia ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato. Il riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 33, che limita ai primi 3 anni di vita i benefici, deve intendersi pertanto solo ai fini dell'individuazione degli aventi diritto al congedo straordinario.) Tale beneficio non è riconosciuto agli affidatari. Per i genitori, a seguito delle modifiche introdotte con la legge 53/2000, non è richiesta la convivenza con il/la figlio/a. Tale congedo può essere fruito "alternativamente" da entrambi i genitori e quindi non contemporaneamente. Inoltre, se il/la figlio/a è minorenne il congedo può essere fruito da un genitore anche se l'altro non lavora. Se, al contrario, è maggiorenne occorre che si dimostri che il genitore che non lavora non sia in condizione di assistere, perché l'altro ne possa fruire (Circolare INPS n. 133/2000, punti 2.4 e 2.5). Se poi il genitore richiedente di maggiorenne non fosse convivente, occorre che l'assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva dal richiedente stesso. (Sempre nella circolare citata ai punti 2.3.1 e 2.3.2)
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I fratelli e le sorelle (sempre alternativamente) del soggetto handicappato grave (sempre riconosciuto da almeno 5 anni e non ricoverato a tempo pieno) in caso di decesso di entrambi i genitori. In questo caso è richiesta la convivenza a prescindere dal fatto se l'handicappato sia minorenne o maggiorenne. Rimangono ferme anche le altre condizioni previste dalla L. 104 quando si tratta di parenti e cioè l'assistenza esclusiva e continuativa.
Durata e modalità di fruizione
Durata massima 2 anni nell'arco della vita lavorativa. Tale limite è il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona handicappata. La prestazione può essere frazionata. A tale proposito valgono le regole dell'astensione facoltativa (congedi parentali) e cioè ci deve essere la ripresa effettiva del servizio tra un periodo ed il successivo per non computare le festività o i giorni liberi intermedi. E' possibile, al contrario, intervallare due periodi con altri istituti quali ferie, permessi, malattia ecc.. Questo vale anche in caso di part-time orizzontale. Il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa. Ad es. nel part-time verticale per i periodi non retribuiti. In caso di fruizione frazionata, per il computo complessivo del periodo massimo dei 2 anni, si assume, per l'anno, la durata convenzionale di 365 giorni. Attenzione: l'art. 4 comma 2 della legge 53/2000 consente la fruizione di 2 anni di permesso per "gravi e documentati motivi familiari", anche non retribuito. Pertanto il congedo di cui stiamo parlando (assistenza all'handicap in situazione di gravità) si cumula, per la stessa persona, con i periodi di permessi per gravi e documentati motivi familiari dal momento che si tratta di limite massimo individuale. Se ad esempio un genitore prende 8 mesi per gravi motivi familiari, anche non retribuiti (ad esempio per la propria persona ma anche per il figlio), può chiedere solo 16 mesi di congedo retribuito per l'assistenza all'handicap. In questo caso l'altro genitore può chiedere lui 8 mesi per l'assistenza all'handicap, visto che il limite complessivo per tale congedo è di 2 anni e non si supera il limite individuale (sempre di 2 anni). Le stesse regole valgono per fratelli e sorelle. In caso di pluralità di figli handicappati, il beneficio spetta per ciascun figlio ma solo a condizione che ne fruisca l'altro genitore (oppure, in caso di decesso, l'altro fratello o sorella) perché vige sempre il limite individuale massimo dei 2 anni. In questo caso, inoltre, occorre che sia riconosciuta, tramite accertamento sanitario, l'impossibilità di assistenza di entrambi i figli usufruendo di un solo congedo straordinario. Ovviamente non è possibile fruire di alcun congedo nel periodo in cui la persona handicappata dovesse prestare attività lavorativa.
Misura dell'indennità
L'indennità è pari all'ultima retribuzione percepita a condizione che la stessa (comprensiva di tredicesima e altre mensilità aggiuntive), rapportata ad un anno, non superi il tetto massimo di 70 milioni.
Domanda e documentazione
La domanda va presentata all'INPS in due copie, utilizzando modelli che sono reperibili presso la stessa INPS. La seconda copia della domanda viene restituita al richiedente per ricevuta (direttamente se presentata di persona o per posta se inoltrata per posta), appena sono verificate le condizioni di erogazione sulla base della documentazione presentata. Tale copia va presentata al datore di lavoro che è così autorizzato alla concessione. Nella domanda si indica il periodo richiesto (in caso di modifica si ripresenta nuova domanda con la rettifica) e deve essere corredata dalla dichiarazione dell'altro coniuge di non aver fruito del beneficio (oppure con l'indicazione dei periodi fruiti), dalla documentazione (anche in copia dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità dell'handicap e rilasciata a suo tempo (da almeno 5 anni, appunto) dalla commissione competente dell'ASL ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92 e con la dichiarazione che, nel frattempo, non sono cambiate le condizioni. In caso di successive domande non è necessario ripresentare la documentazione perché è sufficiente dichiarare che la situazione non è cambiata.
Compatibilità del congedo straordinario con altri permessi
Durante il periodo di congedo straordinario non è possibile usufruire dei benefici di cui all'art. 33 della L. 104/92 da parte dell'altro genitore (oltre che, come ovvio, dallo stesso) o dell'altro fratello e sorella. Nell'ambito dello stesso mese, se si è usufruito anche per un numero limitato di giorni del congedo straordinario, non è possibile richiedere permessi L. 104/92. Se, al contrario, nello stesso mese si è usufruito di permessi L. 104 e poi si richiede congedo straordinario, i giorni di permesso sono conteggiati in quest'ultimo. E' possibile chiedere al datore di lavoro, anche nell'ambito dello stesso mese, la conversione di periodi di congedo straordinario in ferie o altra tipologia di permesso (ad es. malattia) e con l'interruzione quindi del congedo stesso per il relativo periodo. L'interruzione del congedo e la trasformazione in altra tipologia (es. malattia) non avviene automaticamente ma solo su richiesta del lavoratore. Nello stesso periodo in cui un genitore usufruisce del congedo straordinario, l'altro non può chiedere astensione facoltativa (ovviamente nel periodo che va dal quinto all'ottavo anno di vita, visto che il congedo è previsto solo dopo 5 anni dall'accertamento della gravità dell'handicap).
Contribuzione figurativa
Il periodo di congedo straordinario è coperto da contribuzione figurativa, ovviamente con il suddetto limite di 70 milioni.
Roma, 10 maggio 2001