La verifica della rappresentatività sindacale è un diritto costituzionale
Un parere del Consiglio di Stato invita a procedere con celerità verso le elezioni delle RSU.
Il 12 gennaio 2011 il Consiglio di Stato ha emanato un parere, su richiesta della Presidenza del Consiglio, Dipartimento funzione pubblica, su "Principi e criteri di rappresentatività sindacale per il pubblico impiego alla luce del DLgs n. 150/2009".
In estrema sintesi, il Consiglio di Stato ritiene che non ci siano motivi per rinviare ulteriormente le elezioni delle RSU. Esattamente quello che la CGIL e la FLC da mesi affermano, esattamente il contrario di quanto sostengono CISL, UIL e altri, sostenuti amabilmente dall'ARAN.
Andiamo per ordine
La legge 4 marzo 2009 n. 15 e il decreto attuativo n. 150 del 2009 (dell'art. 65, comma 3) hanno imposto la proroga delle RSU al 30 novembre 2010, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione.
La legge 30 dicembre 2009 n. 194 ha poi completato il quadro, stabilendo che si fa riferimento alla rappresentatività accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.
Insomma, tutto bloccato, determinazione della rappresentatività, elezioni e contratti (ma questa è un'altra storia).
In tutti questi mesi, come risulta dai resoconti delle diverse riunioni, la CGIL è stata l'unica organizzazione sindacale a spingere per la chiusura di un accordo sulla ridefinizione dei comparti e la calendarizzazione delle elezioni RSU (altro che sindacato del NO!), tutti gli altri hanno sempre inscenato una recita che aveva un solo obiettivo, perdere tempo, spostare in avanti il problema, evitare le elezioni.
Il tarlo del dubbio deve aver colto il Ministro Brunetta che, a seguito della situazione di stallo, ha chiesto al Consiglio di Stato un parere domandando "se occorra (comunque) procedere all'elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie entro la data del 30 novembre 2010 ovvero se sia propedeutica alle elezioni stesse la definizione dei nuovi comparti come previsto dal primo periodo dell'art. 65, comma 3, prima citato, con la conseguenza che il predetto termine del 30 novembre non potrebbe che ritenersi ordinatorio." In sostanza, il quesito è se la "la previa definizione dei nuovi comparti sia propedeutica alla elezione delle RSU". La risposta è no e ampiamente argomentata.
Il Consiglio di Stato elenca le motivazioni:
- Se non vi sono elezioni periodiche, le relazioni sindacali si svolgono senza mandato;
- La legittimità delle prerogative sindacali deve essere misurata con dati oggettivi, il voto dei lavoratori;
- Il sistema sindacale è legittimo se soggetto a verifiche;
- Il pluralismo sindacale viene garantito solo da elezioni periodiche;
- I lavoratori attraverso le elezioni esercitano le funzioni di indirizzo;
- Il ricorso al voto serve a cogliere il peso specifico dei sindacati nelle trattative;
- Assicurano una rappresentatività pienamente legittimata.
Non ci sarebbe da aggiungere altro, ma il Consiglio di Stato (pur richiamando erroneamente l'art. 38 anziché 39 della Costituzione) menziona anche due sentenze della Corte Costituzionale che censurano il comportamento di due diverse amministrazioni. Il motivo del contendere è sempre il rispetto della rappresentatività e l'obbligo di periodiche verifiche. Buffa coincidenza, una delle due sentenze ha avuto origine da un ricorso di una categoria della CISL.
Per concludere
La legge ordinaria non può comprimere il diritto alla rappresentanza sindacale se non in modo temporaneo e con cadenze certe; se, scaduti i termini della sospensione (30 novembre 2010), non si è verificato il mutamento di sistema (ridefinizione dei comparti contrattuali), il diritto alle elezioni si "riespande" in modo automatico. Inoltre, la "cristallizzazione" del calcolo del peso specifico dei sindacati, non incide sulle altre ragioni che rendono incomprimibile il diritto ad esprimere la rappresentanza sindacale.
A questo punto, non ci sono più scuse, cessi ogni pratica ostruzionistica. La CGIL chiede che si fissi al più presto la data delle elezioni RSU. La parola passi ai lavoratori.