Mercato del Lavoro. Il Ministero del lavoro interpreta le novità introdotte sul contratto a termine
Con la circolare n. 13/2008, fornisce importanti indicazioni interpretative sulle novità in materia di contratto a tempo determinato, introdotte dalla Legge n. 247/2007 (c.d. legge Welfare). Particolare attenzione è posta alla nuova disciplina sui limiti di utilizzabilità del contratto e sui nuovi diritti di precedenza. Per la CGIL il testo contiene interpretazioni utili relative al concetto di mansione e un’interpretazione sbagliata riguardo alla cd fase transitoria.
Lo scorso 2 maggio il Ministero del lavoro ha emanato la c.m. 13/2008 relativa alle novità sul contratto a termine introdotte dai commi che vanno dal 39 al 43 dell’art. 1 della legge n. 247/2007.
Come detto nelle premesse questa circolare che segue la c.m. 7/2008 , legata alle abrogazioni di alcune tipologie contrattuali da parte della legge 247/2007 con particolare riferimento al lavoro somministrato e intermittente nonché alla modifica delle cd clausole elastiche e flessibili sul part-time, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi che riguardano appunto il tempo determinato.
In premessa la circolare in questione sottolinea che con l’introduzione di un comma 01 all’art. 1 del D.Lgs n. 368/2001 secondo il quale “il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato”, il legislatore, pur non reintroducendo una presunzione legale a favore del contratto a tempo indeterminato, ha precisato che tale tipologia contrattuale rappresenta la fattispecie “ordinaria” di costituzione di rapporti di lavoro.
Inoltre la circolare precisa che le disposizioni in questione non trovano applicazione né sul contratto di inserimento né sui contratti stipulati ai sensi dell’art. 8 della legge 223/91 con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
Detto questo va sottolineato, come ha puntualizzato la CGIL, che il testo contiene alcune interpretazioni utili, in particolare riguardo al concetto di “mansione equivalente” da assumere ai fini del calcolo dei 36 mesi, e un’avvertenza importante riguardo allo svolgimento del confronto presso la DPL sulla cosiddetta “deroga assistita”; invece, si avalla un’interpretazione sbagliata e pericolosa riguardo alla cosiddetta “fase transitoria”.
Nel primo caso poggiando sulla giurisprudenza della Cassazione, si propone un’interpretazione dinamica del concetto di “mansione equivalente”, non limitata al solo inquadramento contrattuale, ma tale da comprendere anche eventuali evoluzioni professionali del lavoratore, al fine di evitare comportamenti elusivi possibili (dl tipo “hai svolto quella mansione, ma ora mi serve una mansione leggermente diversa”).
Nel caso, invece, della deroga assistita, il concetto di “ completezza e correttezza “formale” del contenuto del contratto a tempo determinato” va inteso come includente necessariamente la causale giustificativa del ricorso all’ulteriore contratto da stipularsi e, come sottolinea la stessa circolare, non come certificazione della validità dei motivi. Il che conferma la tesi della CGIL riguardo al necessario confronto, da svolgersi presso le DPL, sulle causali giustificative a fondamento dell’ulteriore ricorso al tempo determinato dopo i 36 mesi di utilizzo precedente, e quindi alla possibilità, in quella sede, di far valere, anche a verbale, le ragioni per condurre alla trasformazione stabile del rapporto di lavoro.
Giudizio invece negativo va registrato sulla cd fase transitoria. Su questo punto l’interpretazione ministeriale sembra accogliere la posizione già espressa da Confindustria su cui la CGIL dissente, in base alla quale per chi avesse avuto già rapporti a termine prima del 1° gennaio ’08, sia possibile sforare il limite dei 36 mesi senza conseguenze, purché i rapporti si interrompano entro il 31 marzo 2009.
Detta situazione comporta la possibilità di arrivare fino a 50 mesi di prestazione, e dovere poi eventualmente passare per la deroga assistita, senza mai acquisire diritti esigibili alla stabilità occupazionale.
Sicuramente su questo punto ne scaturirà una possibile attività vertenziale di tipo sia amministrativo, avverso quella parte della circolare per eccesso di potere rispetto alla legge, sia di tipo giudiziario, in caso di lavoratori che, pur superando i 36 mesi per effetto di successione di contratti a termine nel periodo fino al 31 marzo 2009, non abbiano avuto offerta né la trasformazione né la deroga assistita.
Infine la circolare sottolinea che la Legge 247/2007 introduce, nell’ambito dell’art. 5 del D.Lgs 368/2001 alcuni diritti di precedenza in caso di nuove assunzioni. In particolare prevede che:
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il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine;
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il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
I diritti di precedenza come sopra individuati possono essere esercitati dal lavoratore per iscritto rispettivamente entro sei mesi o tre mesi dalla data di cessazione del rapporto e si estinguono entro un anno dalla stessa data.
La circolare, inoltre, rinvia alla contrattazione collettiva la disciplina di integrazione tra nuove e vecchie disposizioni riguardanti i diritti di precedenza visto che la nuova disposizione legislativa ha abrogato il comma 9 dell’art. 10 del D.Lgs 368/2001.
Roma, 14 maggio 2008