Precari università e ricerca: la bozza di circolare va completata e modificata
La bozza di circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica è, come da noi già rilevato in prima lettura, incompleta e in molti casi non condivisibile
Rimandando alle nostre richieste rispetto all’applicazione della legge finanziaria vogliamo in questa sede segnalare in particolare gli elementi di criticità più evidenti di tale bozza:
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Importante risulta essere il chiarimento circa l’applicazione del comma 519 alle università, come la FLC chiedeva da tempo, ma non è condivisibile l’esclusione da quel comma dei ricercatori e dei lettori di madre lingua, anch’essi lavoratori a tempo determinato dell’Università. Altro elemento a dir poco curioso risulta essere l’applicazione alle Università dei soli criteri e non anche delle risorse previste dal comma;
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La bozza non affronta alcuni nodi cruciali per l’applicazione delle norme sulle stabilizzazioni, in particolare il comma 417 ed il comma 520, per i quali dovrà essere il tavolo specifico presso il MiUR a dare un contributo di lettura. Si tratta di norme che per la FLC Cgil vanno applicate a tutti i lavoratori precari a prescindere dalla tipologia contrattuale. Com’è noto, infatti, negli enti pubblici di ricerca e nelle università collaboratori coordinati e continuativi e assegnisti di ricerca costituiscono la maggioranza dei lavoratori precari.
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L’interpretazione della funzione pubblica è non condivisibile laddove rimanda ai regolamenti degli enti diversi dall’amministrazione dello Stato il recepimento del comma 519, nella parte in cui prevede che i lavoratori interessati dalle procedure di stabilizzazione vengano mantenuti in servizio.
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Altro punto sul quale non siamo d’accordo riguarda il vincolo delle vacanze di organico per procedere alle stabilizzazioni, visto che l’impostazione generale delle norme della Finanziaria va invece proprio nel senso di procedere ad assunzioni aggiuntive rispetto agli organici .
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Per quanto attiene all’applicazione del comma 529 sulla riserva dei posti a tempo determinato per i co.co.co, il riferimento all’utilizzo dei collaboratori per ordinarie esigenze di servizio rischia di essere fuorviante. Bisogna chiarire, infatti, che in molti casi i collaboratori e gli assegnisti vengono pagati su fondi esterni, riferibili a progetti, che potrebbero non essere considerati “ordinarie esigenze di servizio”, secondo i parametri delle amministrazioni dello stato centrale. In realtà il funzionamento delle università oltre che degli enti di ricerca dipende oggi in buona parte proprio dai progetti.
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E’ fondamentale chiarire che il principio a cui fare riferimento per stabilire le priorità, a parità di selezione, è l’anzianità complessiva tenendo conto di tutta l’attività prestata
Come FLC chiediamo quindi che la circolare venga modificata e completata e che sia cogente per tutte le università e gli enti pubblica. E’infatti sconcertante che, pur emergendo dalla legge Finanziaria la chiara indicazione sulla necessità di mantenere in servizio i lavoratori interessati alle procedure di stabilizzazioni, indicazione confermata in modo inequivocabile nella Bozza, alcuni atenei ed enti di ricerca continuino a fare finta di nulla, non prorogando i contratti a termine in scadenza.
Roma, 4 aprile 2007