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Prima sentenza contro il Decreto 150/09

La sentenza rafforza la nostra posizione: le relazioni sindacali sono quelle previste dai CCNL.

08/04/2010
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E’ stata emessa una importante sentenza da parte del tribunale di Torino - sezione Lavoro - con la quale si condanna per comportamento antisindacale la Direzione Regionale dell’INPS che, in aperta violazione delle norme contrattuali, era venuta meno agli obblighi di relazioni sindacali, ed aveva assunto iniziative unilaterali su materie che erano oggetto di confronto.

La rilevanza della sentenza consiste nel fatto che l’INPS aveva dichiarato che “tali disposizioni non sono più applicabili a seguito dell’entrata in vigore del dlgs 150/2009 ed in particolare degli articoli che prevedono il passaggio di materie, già sottoposte al sistema di relazioni sindacali previsto dai CCNL, alla competenza unilaterale ed esclusiva delle amministrazioni, salvo l’informazione ove prevista”.

Il giudice sostiene che il decreto prevede che i contratti integrativi cessano la loro efficacia dall’1/1/2011, e “i contratti collettivi nazionali restano in vigore sino alla prevista scadenza e le norme di cui al decreto legislativo in oggetto si applicano alla tornata successiva a quella in corso”.

La sentenza, la prima conosciuta, entra in una materia che si presta a le più difformi interpretazioni e sulla quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha in preparazione da mesi una direttiva e soprattutto riguarda un’amministrazione come l’INPS presente su tutto il territorio nazionale.
Il tema è quello della relazione tra i contratti collettivi nazionali vigenti, la norma di cui all’art.65 del dlgs 150/2009 relativa ai contratti integrativi e le misure immediatamente applicabili a seguito dell’entrata in vigore del decreto stesso.
La sentenza conferma la posizione da noi presa nei confronti di quelle amministrazioni che hanno tentato di forzare l’applicazione del decreto 150/09: solo in presenza di nuovi contratti collettivi nazionali potranno essere modificate le norme oggi vigenti facendo salve le diverse autonomie istituzionali/costituzionali e funzionali che oggi caratterizzano molte delle pubbliche amministrazioni.

Il Giudice riconosce il comportamento antisindacale dell’amministrazione e ordina che siano riprese le trattative come richiesto dalle OO.SS. e la cessazione dell’efficacia dei provvedimenti presi unilateralmente dall’amministrazione fino alla fine del confronto sindacale.

Pubblichiamo in allegato la sentenza che può essere utile riferimento per ulteriori iniziative di carattere legale che dovranno essere assunte in presenza di atti delle amministrazioni come quelli sanzionati per comportamento antisindacale.

Roma, 8 aprile 2010

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