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Specificità di comparto, diritti RLS, individuazione datore di lavoro

Nell'aprile 1996 è stato stipulato dalle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil il Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) per l'applicazione della legge sulla sicurezza.

11/06/1998
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Nell'aprile 1996 è stato stipulato dalle Confederazioni Cgil, Cisl e Uil il contratto collettivo per l'applicazione della legge sulla sicurezza. L'accordo, che è stato siglato anche dai sindacati autonomi, è ora alla registrazione della corte dei conti. Si tratta di un «contratto quadro» che dovrà essere integrato da specifici accordi di comparto. E' bene chiarire che l'accordo non è lo strumento con cui si applica il decreto 626/94, essendo già esso operativo, salvo gli aspetti per i quali il decreto integrativo approvato dal governo il 18 marzo 1996 demanda ai ministri competenti l'emanazione di successivi provvedimenti. Com'è noto tale decreto ha precisato che le istituzioni scolastiche le norme sulla sicurezza saranno applicate tenendo conto delle loro peculiari esigenze, da definire con decreto interministeriale entro 6 mesi. Analogamente la figura del «datore di lavoro» dovrà essere individuata entro 60 giorni dal ministro competente. L'accordo collettivo quadro ha dunque un campo d'azione limitato, e copre gli spazi che il D.Lgs 626/94 rimette alla contrattazione, ossia l'art. 18 commi 4 e 5, l'art. 19, l'art. 20, l'art. 22 riguardanti il numero, l'agibilità, gli strumenti, i permessi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (in sigla RLS) nonché gli organismi paritetici e la formazione.

Premessa
Sottolineiamo in premessa due aspetti politici di rilievo dell'accordo: si tratta di un contratto quadro, da integrare a seconda delle specificità di comparto; definisce come risorse aggiuntive a quelle contrattuali i costi relativi alla formazione e ai permessi dei RLS, i quali ultimi non sono da ricomprendere nel monte ore dei permessi sindacali. Sono queste due pregiudiziali che le con federazioni avevano posto all'Aran che sono state infine accettate.

Modalita di indicazione dei RLS
Il vincolo di legge definito dal DLgs 626/94 e riferito alla designazione e/o elezione del RLS «nell'ambito delle rappresentanze sindacali» non poteva essere ignorato dall'Aran. Sono state comunque trovate soluzioni per cui anche nel caso di designazione all'interno dei componenti della RSU, c'e poi una ratifica da parte dei lavoratori. Se non ci sono ancora le Rsu il rappresentante per la sicurezza viene eletto da tutti i lavoratori e possono essere eletti tutti i dipendenti non in prova. L'incarico dura un triennio. Qualche problema si presenta nel nostro settore poiché secondo l'accordo quadro si avrebbe un solo rappresentante per ogni istituzione scolastica e quindi occorrerà in sede di contrattazione di comparto valutare la situazione degli istituti con più sedi e con particolari complessità.

Agibilità del RLS
Per le attività che il RLS svolge per l'espletamento del suo mandato sono previsti permessi retribuiti, aggiuntivi rispetto a quelli sindacali, pari a 40 ore annue. L'attività svolta dal RLS in occasione delle consultazioni e delle attività di relazioni con l'amministrazione è considerata «tempo di lavoro». Il RLS ha inoltre diritto a 32 ore per la formazione di base, alla quale può aggiungersi una formazione specifica da considerare «tempo di lavoro».

Organismi paritetici
Le modalità operative per la costituzione di organismi paritetici saranno determinate dalla contrattazione di comparto; fino a quando non interviene la contrattazione gli organismi paritetici previsti dai contratti di comparto svolgeranno anche le funzioni previste dall'art. 20, del D.Lgs 626/94.

Contrattazione di comparto
La competenza della contrattazione di comparto è generale e quindi potrà entrare nel merito dei numeri per l'individuazione del RLS, delle agibilità, della formazione, in particolare ad essa sono demandate le questioni relative agli organismi paritetici, alle situazioni in cui si verifichino specifiche esigenze di prevenzione o dove c'è un elevato numero di dipendenti.

Impegni dei sindacati confederali della scuola
La valutazione unitariamente data dell'accordo collettivo quadro è complessivamente positiva. Resta la consapevolezza che per il nostro settore saranno decisivi i provvedimenti relativi all'individuazione del datore di lavoro e alle peculiari esigenze a cui andrà rapportata la contrattazione di comparto. Sulla base del documento unitario sull'attuazione del D.Lgs 626/94 a suo tempo sottoscritto siamo impegnati a sollecitare il Ministro della P.I. e l'Aran in modo da poter definire le questioni aperte e stipulare l'accordo di comparto che consenta la presenza del RLS nella scuola a partire dal prossimo anno scolastico.

Roma, 11 giugno 1998