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Stabilizzazioni e precariato: ennesimo parere creativo del Dipartimento della funzione pubblica

Per il governo le stabilizzazioni devono essere sostituite dalla precarietà sine die.

23/12/2009
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Il dipartimento della funzione pubblica rispondendo ad una richiesta di parere di alcune amministrazioni circa la possibilità di prorogare i rapporti di lavoro degli stabilizzandi propone l’ennesima interpretazione creativa sulla materia.

Partendo dal presupposto (infondato) che in virtù della circolare n. 5/2008, le procedure di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e 3, comma 90, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) si concluderebbero il 31 dicembre del 2009, si afferma che la continuazione oltre i limiti previsti dalla legge dei contratti di lavoro a termine di coloro che non maturano i requisiti per essere stabilizzati alla data del 31 dicembre, non potrà più essere fondata sul presupposto della stabilizzazione.

Il parere richiama poi la disciplina dei contratti a termine ricordando che l’articolo 36 del d.lgs 165 2001 modificato con il d.l. 78/2009 ricalca sostanzialmente la disciplina dei settori privati rinviando direttamente al decreto legislativo 368/2001.

Mentre però, la cosiddetta deroga assistita (quella che dovrebbe svolgersi presso la direzione provinciale del lavoro con l’assistenza di un sindacalista) non è praticabile nei settori pubblici, in quanto manca l’avviso comune sulla durata massima, opera invece a pieno titolo la delega alla contrattazione collettiva della facoltà di individuare le ragioni che giustificherebbero un proroga dei contratti a termine oltre la durata prevista dalla legge.

Questa delega della legge alla contrattazione (non solo a quella collettiva nazionale ma anche aziendale e territoriale quindi per molti versi pericolosa perché mette sullo stesso piano tutti i livelli contrattuali) potrebbe essere esercitata in presenza di diverse ragioni “oggettive” da individuare tra le parti.

Infatti, si legge nel parere, una buona motivazione per giustificare una proroga oltre i limiti individuati dalla legge potrebbe essere l’intenzione di bandire concorsi con riserva per gli stabilizzandi.

L’art. 17 del d.l. ha infatti introdotto “altre forme speciali di reclutamento” che rappresenterebbero una ragione valida per prorogare i contratti di coloro che hanno i requisiti della stabilizzazione in sintonia con quanto prevede la nuova normativa.

In realtà di questo passo e seguendo lo stesso ragionamento potrebbero essere molto varie le ragioni che giustificherebbero una proroga dei contratti a termine oltre i limiti previsti dalla legge (vedi dotazione organica bloccata oppure vincolo del turn over).

In sostanza il governo è costretto dalle iniziative di mobilitazione dell’ultimo anno e dalla situazione di impasse di alcune amministrazioni a riconoscere la necessità dei lavoratori precari per il funzionamento ma invece di assumerli come sarebbe corretto e naturale ne codifica e legalizza la condizione di falsa flessibilità.

L’affermazione contenuta nel parere circa il termine delle procedure di stabilizzazione è, poi, assolutamente inaccettabile sotto ogni punto di vista. Il fatto che siano state stanziate risorse solo fino al 2009 è una argomentazione debolissima per sostenere la fine delle procedure di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e 3, comma 90, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) in quanto la stragrande maggioranza delle amministrazioni pubbliche stanno assumendo gli stabilizzandi sulla base del turn over e non con finanziamenti specifici.

Inoltre, com’è noto, la circolare richiamata non può modificare le due leggi che rappresentano l’unico fondamento normativo del diritto alla stabilizzazione e alla proroga.

L’impressione è che il dipartimento della funzione pubblica si stia arrampicando sugli specchi per non scontentare l’ineffabile ministro e allo stesso tempo limitare il danno del licenziamento dei precari.

Se infatti è formalmente corretta l’interpretazione della normativa sui contratti a termine (con tutti i rischi che la nuova disciplina comporta) assolutamente fantasiosa e infondata giuridicamente è l’affermazione che il processo di stabilizzazione sia terminato per coloro che non hanno ancora maturato i requisiti.

Per quanto riguarda la FLC non solo dovranno completarsi le procedure di stabilizzazione in essere ma si dovrà rilanciare un nuovo e più vasto piano di stabilizzazione dei precari e di reclutamento di nuovo personale sia negli enti pubblici di ricerca che nelle università.

Questa è la priorità della nostra organizzazione e con questo obiettivo rilanceremo la lotta.

Roma, 23 dicembre 2009