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TFS e TFR: la FLC non ci sta e diffida il Miur a cessare la trattenuta

Una sottrazione ingiustificata del 2,5% sugli stipendi che penalizza i pubblici dipendenti.

27/03/2012
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La FLC già con la lettera del 21 ottobre 2010 del segretario generale Domenico Pantaleo, aveva chiesto all'INPDAP di rettificare la circolare n. 17 in tema di TFS e TFR, in quanto le disposizioni in essa contenute, a nostro parere, producevano effetti ancor più negativi di quelli contenuti nell'art. 12 della legge 122/2010.

L'illegittimità dell’operato dell’Amministrazione è stata confermata di recente anche dai giudici amministrativi i quali hanno evidenziato che il complesso normativo in materia previdenziale è mutato per effetto delle prescrizioni contenute nella Legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione, con modificazioni del DL 31 maggio 2010 n. 78, con la conseguenza che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 non avrebbe più titolo ad essere effettuata la ritenuta del 2,50% sull’80% della retribuzione.

Anche la FLC conferma il proprio convincimento e ha predisposto un atto di diffida in corso di notifica chiedendo, per tutti i lavoratori del Comparto Scuola, Università, Alta Formazione e Ricerca, di interrompere la ritenute del 2,50 sull’80% della retribuzione e di rimborsare gli importi illegittimamente trattenuti a decorrere dal 01.01.2011.

La FLC ha altresì dato mandato al proprio ufficio giuridico di valutare la possibilità, in caso di risposta negativa da parte del Miur alla nostra diffida, di un'iniziativa di carattere legale e di predisporre gli strumenti di tutela legale dei lavoratori.

Per trasparenza diciamo subito che per presentare il ricorso non ci sono termini decadenziali. Tuttavia chi lo desidera può inviare una lettera (in allegato) per interrompere i termini di prescrizione sapendo che comunque c’è tempo fino al 31 dicembre 2016. Ciò vuol dire che gli interessati possono proporre ricorso in qualsiasi momento, ma che in caso di vittoria la richiesta degli arretrati può riguardare solo i cinque anni precedenti.

Attenzione la lettera di diffida dovrà essere inviata all’Ente di appartenenza che, nel caso del Comparto Scuola riguarderà il Miur; per la Ricerca deve essere indicato l’Ente, per l’Alta Formazione l’Accademia o il Conservatorio presso cui si presta servizio, e per l’Università deve essere specificata la denominazione".

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