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Spostamenti nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia: ritorna l’autocertificazione

On line il modello predisposto dal Ministero dell’interno. Gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e altri motivi previsti dalle ordinanze regionali.

22/10/2020
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Come è noto le regioni Campania, Lazio e Lombardia, hanno adottato ordinanze che impongono limitazioni agli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali. Il Ministero degli interni ha pertanto pubblicato un modello di autocertificazione a giustificazione di tali spostamenti.

Ricordiamo che possono essere effettuati spostamenti all’interno delle suddette Regioni soltanto per i seguenti motivi debitamente autocertificati

  • comprovate esigenze lavorative
  • motivi di salute
  • altri motivi ammessi dalle vigenti normative.

Inoltre occorre autocertificare di essere a conoscenza delle

  • delle misure normative di contenimento del contagio da COVID-19 vigenti, concernenti le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale
  • altre misure e limitazioni previste da ordinanze o altri provvedimenti amministrativi adottati dal Presidente della Regione o dal Sindaco ai sensi delle vigenti normative
  • sanzioni e dei controlli previsti dall’art. 4 del Decreto Legge 19/20  e dall’art. 2 del Decreto Legge 33/20.

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

In caso di controllo si prevede che l'operatore di polizia controfirmi l'autodichiarazione, attestando che essa viene resa in sua presenza e previa identificazione del dichiarante. Non vi è l’onere di allegare alla dichiarazione copia del documento di identità.

L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Alla data del 22 ottobre le ordinanze regionali prevedono le seguenti limitazioni agli spostamenti

Regione

Disposizioni

Campania

3. Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze- la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000- relative a:

  • motivi di salute;
  • comprovati motivi di lavoro;
  • comprovati motivi di natura familiare;
  • motivi scolastici e/o afferenti ad attività formative e/o socio-assistenziali;
  • altri motivi di urgente necessità.

4. È in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza o domicilio abituale. 4. Con decorrenza immediata e fino al 30 ottobre, salvo ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, con riferimento al territorio del Comune di Arzano (NA) sono disposte le seguenti misure:

a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone ivi residenti;
b) divieto di accesso nel territorio comunale;
c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
d) sospensione delle attività commerciali e produttive, ivi comprese le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, pub, e simili), salvo che in modalità di consegna a domicilio, fatta eccezione per soli i servizi alla persona ed attività connesse all’approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità come a suo tempo individuate dal DPCM 10 aprile 2020.

4.1. E’ fatta salva la possibilità di transito in ingresso ed in uscita dal territorio comunale di Arzano (NA) da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite ai sensi della lettera d) del precedente punto 4., e quelle strettamente strumentali alle stesse, limitatamente alle presenze che risultino strettamente indispensabili allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione dei relativi locali e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Al di fuori delle ipotesi sopra menzionate, non è consentita l’uscita dal territorio comunale per lo svolgimento di attività lavorativa.

4.2. Nel territorio comunale di Arzano (NA) è disposta la chiusura delle strade secondarie, come individuate dal Comune sentita la Prefettura competente. La ASL competente, d’intesa – ove necessario- con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno assicurano la sollecita effettuazione di screening, dando comunicazione dei relativi esiti all’Unità di Crisi regionale per le conseguenti valutazioni ed eventuali determinazioni di competenza.

(Art. 1 commi 3 e 4 dell’Ordinanza n. 82 del 20 ottobre del Presidente della Regione Campania)

Lazio

1. Sul territorio della Regione, dalle ore 24:00 alle ore 5:00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative (a titolo esemplificativo il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute. La sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti in tale arco temporale incombe sull’interessato tenuto ad attestarlo con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445

(Art. 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lazio del 21 ottobre 2020)

Lombardia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d'urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

 2. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull'interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un'autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

(Art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia del 21 ottobre 2020)

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