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“La comunità educante. Il Contratto si conferma fucina di innovazioni”, di Annamaria Poggi

Pubblichiamo l'apprezzamento di Annamaria Poggi, docente di diritto costituzionale all'Università di Torino.

12/04/2018
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La Comunità educante. Il Contratto si conferma fucina di innovazioni
di Annamaria Poggi, docente di diritto costituzionale Università di Torino

L’articolo 24 del nuovo C.C.N.L. che entrerà a breve in vigore costituisce una novità di portata quasi storica: per la prima volta entra in un Contratto collettivo della scuola la definizione di scuola come di una comunità educante, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, di cui fanno parte attiva “il dirigente scolastico, il personale docente ed educativo, il DSGA e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché le famiglie, gli alunni e gli studenti che partecipano alla comunità nell’ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994”.

Neppure l’art. 3 del Testo unico sulla scuola ancora in vigore (il d.lgs 297 del 1994) contiene una definizione così completa e comprensiva, poiché, pur intitolandosi “comunità scolastica” si riferisce, in realtà, ai soli organi collegiali a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale.

Il concetto di istituzione scolastica come autonomia funzionale, come noto, nasce con la legge n. 59 del 1997 e con il d.p.r. 275 del 1999 per indicare il superamento delle scuole come “organi” dello Stato e in particolare del Ministero della pubblica istruzione.

Autonomia funzionale non politica, poiché questa è sola caratteristica degli enti democraticamente eletti dalla generalità della popolazione.

Autonomia funzionale è dunque:

  1. un’autonomia che non è completamente libera nel fine, ma è funzionale al raggiungimento degli obiettivi costituzionali (l’eguaglianza, il diritto allo studio, l’accesso al sistema di istruzione….);
  2. un’autonomia dallo Stato;
  3. un’autonomia dalle Regioni e dagli altri enti territoriali;
  4. e ciò è possibile perché questa autonomia ha un “soggetto”: la comunità scolastica, meglio secondo la bella definizione oggi contenuta nel Contratto nazionale la “comunità educante”.

Così il Contrato Nazionale porta a porta a compimento quel percorso iniziato con il d.p.r. 416 del 1974 che segna il primo passaggio dalla scuola come struttura verticistica a orizzontale in cui l’organizzazione e il funzionamento, sul piano didattico e amministrativo, sono affidati ad “organi a carattere democratico e collegiale”.

Ricordiamo tutti la bella definizione con cui si apriva il d.p.r. 416: La scuola come comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica.

E che ritroviamo sia nella legge n. 59 che mutando il termine scuola in istituzione scolastica in fondo recupera quella dimensione di istituzione sociale che è l’anima della scuola, il suo essere non un ufficio creato per legge ma una comunità e una comunità di “relazioni”.

Ecco perché lo stesso d.p.r. 275 prevede che Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il  piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il  documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.”

Ed oggi sempre l’art. 24 del Contratto meglio precisa queste funzioni quando, al comma 3, specifica che: la progettazione educativa e didattica, che è al centro dell’azione della comunità educante, è definita con il piano triennale dell’offerta formativa, elaborato dal Collegio dei docenti, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, nel rispetto della libertà di insegnamento. Nella predisposizione del Piano viene assicurata priorità all’erogazione dell’offerta formativa ordinamentale e alle attività che ne assicurano un incremento, nonché l’utilizzo integrale delle professionalità in servizio presso l’istituzione scolastica”.

Dobbiamo essere soddisfatti di questa innovazione e soprattutto dobbiamo essere soddisfatti perché essa entra nel nostro ordinamento attraverso il Contratto collettivo che, ancora una volta, si conferma fucina delle vere innovazioni.