Precettazione e diritto di sciopero
Il giudice del Lavoro di Mantova, ha accolto il ricorso presentato dai sindacati.
In occasione dello sciopero generale del 24 ottobre 2003, 12 collaboratori scolastici in servizio presso un Istituto di Goito sono stati precettati dal Dirigente Scolastico al fine di garantire il servizio di apertura e di chiusura dell’edificio scolastico.
Nonostante la diffida inoltrata dalla Cgil Scuola di Mantova, il Dirigente Scolastico non ha revocato l’ordine di servizio adottato.
Pertanto, la Cgil Scuola di Mantova, unitamente agli altri sindacati provinciali è stata costretta a ricorre al Giudice del lavoro territorialmente competente, per chiedere, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori, la cessazione dell’illegittimo comportamento antisindacale.
Il giudice del Lavoro di Mantova, con l’ordinanza che pubblichiamo di seguito in stralcio, ha accolto il ricorso presentato dai sindacati.
Pubblichiamo l’Ordinanza per l’importanza delle motivazioni riportate la cui conoscenza può essere sicuramente utile per situazioni simili che dovessero profilarsi in altre istituzioni scolastiche.
Roma, 28 novembre 2003