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Comunicato della Segreteria sulla tredicesima mensilità

Con sentenza n. 726 del 2003 depositata il 9 gennaio 2004, il Tribunale di Pisa ha stabilito che una particolare voce del trattamento economico prevista per alcune figure professionali del comparto Ministeri debba essere inserita nel calcolo della tredicesima mensilità.

27/02/2004
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Ai Segretari territoriali
Ai Coordinatori di Ente
Al Coordinatore Consulta Epr

COMUNICATO

Questa Organizzazione sindacale ha appreso che, con sentenza n. 726 del 2003 depositata 9/1/2004, il Tribunale di Pisa ha stabilito che una particolare voce del trattamento economico prevista per alcune figure professionali del comparto Ministeri debba essere inserita nel calcolo della tredicesima mensilità. La sentenza risponde ad un ricorso presentato da alcuni dipendenti del Ministero di Giustizia e concerne la "indennità di amministrazione" prevista dal CCNL.

Non si può trasporre automaticamente la sentenza nel comparto ricerca a fronte di evidenti differenze contrattuali, infatti nel contratto del comparto Ministeri il salario dei dipendenti non riporta esplicitamente la suddivisione in salario fondamentale e salario accessorio, come invece definito nel comparto ricerca; la tredicesima mensilità è sempre stata calcolata sulle voci fondamentali dello stipendio (tabellare, IIS, RIA, eventuali assegni ad personam).

Il contratto ministeriale definisce che "l’indennità di amministrazione è corrisposta per 12 mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente", è differenziata per livello (o categoria) in quote mensili definite dal CCNL .

Nel CCNL del comparto Ricerca l’indennità di ente viene definito come importo annuale e come tale erogato in un’unica soluzione e non può quindi incidere sulla tredicesima mensilità.

L’indennità denominata "indennità di ente mensile" è una quota di salario accessorio definito che viene suddiviso in 12 mensilità; l’inserimento di tale voce nella tredicesima non può obbligare gli enti ad incrementare la massa di salario accessorio a tal fine definita, ma solo la riduzione della quota mensile per effetto di una suddivisione in tredici mensilità.

L’indennità di valorizzazione professionale dei IV livelli è definita in 12 mensilità "senza effetti sulla tredicesima", specificazione questa che non è utilizzata nel contratto dei ministeriali.

Lo SNUR CGIL ritiene che siano infondate le richieste di ricalcalo della tredicesima mensilità, stante le differenze normative tra i due contratti, che richiederebbe comunque l’apertura di un percorso giudiziario i cui esiti con ogni probabilità sarebbero negativi in quanto il calcolo della tredicesima come applicato negli enti di ricerca è coerente con le norme vigenti.

Inoltre è necessario tener presente che la sentenza emessa è in primo grado di giudizio, il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso in appello, non sono prevedibili né i tempi né i modi di conclusione di quella vertenza.

La Segreteria Nazionale

Roma, 27 febbraio 2004

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