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Disabili: a proposito di iscrizioni…

Per ogni genitore il momento della scelta della scuola per i propri figli rappresenta un passaggio coinvolgente, alla ricerca del massimo di qualità e di accoglienza, ed assume una rilevanza straordinaria per i genitori di un bimbo disabile.

12/01/2004
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Per ogni genitore il momento della scelta della scuola per i propri figli rappresenta un passaggio coinvolgente, alla ricerca del massimo di qualità e di accoglienza, ed assume una rilevanza straordinaria per i genitori di un bimbo disabile.
Negli ultimi due anni le iscrizioni e l’offerta formativa che le scuole propongono hanno assunto un’importanza straordinaria per la consapevolezza delle azioni che scuola e famiglia mettono in atto nella costruzione concreta dell’ organizzazione didattica quotidiana.
I genitori di un bimbo disabile devono conoscere e poter valutare quanto lo “spezzatino” orario proposto dalla Legge 53 rappresenti un ostacolo in più rispetto alla didattica rispettosa dei tempi e dei ritmi dell’apprendimento dei propri figli e quanto i tagli subiti negli organici di sostegno rendano debole il loro inserimento mentre la stessa legge 53 recita che “ Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla Legge 5 febbraio 1992 n° 104.”.

E’ importante quindi che scuola e famiglia costruiscano insieme un orario equilibrato e fluido, che leghi le diverse attività in modo unitario, finalizzando ogni momento allo sviluppo ed alla crescita di tutti gli alunni.

Val la pena, allora, ricordare, per buona memoria di genitori, insegnanti e dirigenti scolastici , che il diritto all’istruzione ed alla integrazione scolastica è garantito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione e una sentenza della Corte Costituzionale ( n. 215/1988 ) ha esteso quel diritto anche agli istituti secondari di 2° grado.

Anche la recente Costituzione Europea adottata a Roma il 29 ottobre 2004 vieta “ qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla disabilità» e stabilisce che «l’Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone disabili di beneficiare di misure intese a garantire l´autonomia, l´inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità».

In particolare inoltre aumentano di giorno in giorno le sentenze emesse dai tribunali di tante città che riconoscono, ai genitori dei disabili che a loro si sono rivolti, il diritto al sostegno, considerato inviolabile rispetto alle esigenze di bilancio che hanno prodotto tanti tagli sui posti di sostegno e ridotto il numero di ore destinate agli alunni disabili.

I giudici quindi bocciano i provvedimenti assunti negli ultimi anni dall’amministrazione scolastica, regione per regione, in attuazione dei tagli sugli organici della scuola operati con decreto dal ministro Moratti, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.

Le sentenze che conosciamo, pubblicate sul nostro sito, non ammettono mezze misure e riconoscono all’alunno disabile il diritto ad avere l’insegnante di sostegno per tutte quante le ore necessarie al pieno inserimento.

Poco hanno contato le giustificazioni avanzate dall’amministrazione scolastica che il taglio di ore per il sostegno è scaturito da disposizioni di legge, in una sentenza si legge: «La riduzione del sostegno scolastico non realizza il diritto del minore (diritto fondamentale della persona) all’educazione ed all’istruzione, ciò comportando una evidente violazione della legge che prevede l’integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell’handicap».

Sentenza dopo sentenza il MIUR soccombe, e viene condannato, di fronte al giudizio nettissimo dei magistrati chiamati a pronunciarsi sulle ore di sostegno assegnate, infatti:” la mancata assegnazione di un insegnante di sostegno per la durata richiesta configura un’evidentissima e grave lesione dei diritti del minore disabile di essere adeguatamente assistito e istruito dalle strutture scolastiche pubbliche, diritti che sono tutelati dal combinato disposto degli artt.2, 3, 2° comma, 34 e 38 della Costituzione, art.1 lett.A, B lett. D), 12.2.3,4 della L.104/92 (comma 2 “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione”), oltre che dagli artt. 15 e 17 della Carta Sociale Europea”.

Di fronte a diritti inviolabili - si sostiene- sono irrilevanti altre motivazioni come” la limitatezza delle risorse personali e finanziarie disponibili” .
In sintesi l’amministrazione scolastica è tenuta a fornire il personale di sostegno per le ore richieste e necessarie all’inserimento: l’imposizione dei tetti regionali agli organici del personale, effettuata con la legge finanziaria, e la abolizione della autonoma decisione del dirigente scolastico che, fino a due anni fa, poteva aumentare le ore di sostegno sulla base della diagnosi funzionale ha fatto esplodere con evidenza come ci sia spesso una netta riduzione delle ore di sostegno.

Oggi quindi scuola e genitori hanno il dovere, consapevoli del contenuto delle leggi richiamate dalle sentenze, di richiedere subito al direttore scolastico regionale tutti i posti di sostegno necessari, accompagnando la richiesta con le motivazioni del gruppo di lavoro della scuola e della ASL; ed è opportuno che, di fronte a questi pronunciamenti, nella stessa comunicazione, sollecitino il dirigente regionale a motivare il non accoglimento della richiesta.
Lascia comunque l’amaro in bocca il fatto che troppi genitori abbiamo dovuto rivolgersi alla magistratura per vedere riconosciuti diritti costituzionali inviolabili, sarebbe ora che il Ministro ed il governo, prima ancora dell’amministrazione scolastica, assumano responsabilmente una scelta definitiva , con il decreto sugli organici, che non costringa più nessuno a ricorrere alla magistratura.

Roma, 12 gennaio 2004