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Cattedre a 18 ore e pericolo di soprannumerarietà

Il Tribunale dell’Aquila, ha annullato un trasferimento d’ufficio disposto nei confronti di un docente, in violazione di quanto previsto dalla Finanziaria del 2003.

27/07/2004
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Il Tribunale dell’Aquila, con la sentenza che pubblichiamo in calce, ha annullato un trasferimento d’ufficio disposto nei confronti di un docente, in violazione di quanto previsto dalla Finanziaria del 2003.

La vertenza riguarda una docente che aveva proposto ricorso ex art. 700 c.p.c, al Giudice del Lavoro, avverso il proprio trasferimento, disposto d’ufficio, in quanto individuata, presso la scuola di titolarità, soprannumeraria in applicazione dell’art. 35 della L. 289/02 che prevedeva la riconduzione a 18 ore settimanali dell’orario di effettivo insegnamento per ciascuna cattedra.

Il giudice del Lavoro del Tribunale dell’Aquila aveva, dapprima rigettato la domanda cautelare ritenendo che non sussistesse per la ricorrente un grave pregiudizio, successivamente, però, dopo l’esame approfondito della questione, proprio della fase di merito, ha accolto il ricorso ed ha annullato il trasferimento della ricorrente, affermando che quanto disposto dalla normativa in questione vieta che si possano riempire le cattedre a 18 ore, se questa operazione comporta l’insorgenza di situazioni di soprannumerarietà tra docenti titolari di cattedre articolate nell’ambito di una sola sede.

Roma, 27 luglio 2004