Passaggio di ruolo e retribuzione. Indennita’ di direzione e reggenza
Sorgono in varie situazioni problemi interpretativi circa l’attribuzione dei nuovi livelli stipendiali ai neodirigenti scolastici e delle indennità di funzioni superiori e di direzione al personale che svolge le funzioni dirigenziali.
Sorgono in varie situazioni problemi interpretativi circa l’attribuzione dei nuovi livelli stipendiali ai neodirigenti scolastici e delle indennità di funzioni superiori e di direzione al personale che svolge le funzioni dirigenziali.
A tale proposito è bene precisare che il passaggio alle funzioni di Dirigenti Scolastici da parte dei vincitori del concorso riservato ai Presidi Incaricati in alcun modo può determinare arretramenti sul piano stipendiale. I meccanismi di calcolo devono attenersi rigorosamente alle norme legislative e contrattuali che portino alla determinazione dei livelli retributivi comparabili a quelli della Dirigenza Scolastica.
A tale proposito la FLC Cgil attiverà nei vari territori ogni opportuna iniziativa di controllo dell’operato delle Direzioni regionali al fine di tutelare in ogni sede la condizione di maggior favore, in un ambito di comparabilità con la posizione della Dirigenza Scolastica, per gli interessati.
Già da tempo, del resto, la FLC Cgil ha messo a disposizione i propri legali nei vari territori affinché, sulla base del principio che a lavoro uguale deve corrispondere salario uguale, venga integralmente percepito l’esatto ammontare della retribuzione di posizione ad integrazione della somma corrispondente all’indennità di direzione che è normalmente di importo inferiore. E la cosa vale sia per i neodirigenti scolastici per gli anni fino al 31 agosto 2004, sia per gli attuali Presidi Incaricati.
Chiarezza ormai definitiva è fatta, contro ogni dubbio ciclicamente risorgente nelle varie direzioni regionali, circa il fatto che le risorse sono a carico dell’Amministrazione (vedi punto 7 della sequenza negoziale del 19 2 2004 sull’articolo 142 del CCNL 23 7 2003 del Comparto Scuola).
Ciò vale per qualsiasi indennità (di direzione, di funzioni superiori e di reggenza) spettante a Docenti, Presidi Incaricati e Dirigenti Scolastici.
Roma 13 settembre 2004